Purtroppo la giurisprudenza non si fa con i desiderata né con le interpretazioni dei singoli. La tua è un'opinione, ed è per altro oggettivamente sbagliata. L'art. 1326 del c.c. - conclusione del contratto - al comma 1, recita testualmente: "Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza (c. 1335) dell'accettazione dell'altra parte (c. 782, 1333)".
Per altro prendo a caso il primo modulo di proposta FIAIP che trovo su internet,
http://www.pn.camcom.it/uploads/media/contratto_4.pdf, al cui articolo 9 è scritto:
"L’avvenuta conoscenza dell’accettazione della presente proposta da parte del Venditore, comunicata al sottoscritto direttamente oppure a mezzo raccomandata A.R., telegramma o telefax al n. ___________________ determinerà la conclusione di un contratto preliminare di vendita azionabile ai sensi dell’art. 2932 del Cod. Civ., con diritto da parte dell’Agenzia mediatrice alla provvigione del ______% ( ______________ per cento) più IVA."
A questo punto faccio anche una domanda. Se vi ritorna l'accettazione di una proposta di acquisto, la provvigione vi è dovuta o no? E se una delle due parti decide di non proseguire, avete diritto o no alla provvigione? Il contratto è concluso o no?
Il fatto che i vostri clienti accettino di firmare la proposta per poi firmare un nuovo preliminare, stracciando la proposta (non potrebbe essere diversamente) va bene fin quando tutto fila liscio. Nel momento in cui sorgono controversie sul futuro preliminare, o per mancanza di accordi su cose non palesemente dette prima, o perché una delle parti ci ha ripensato (e su questo forum mi sembra di leggerne molti di questi casi), cosa fate? Tutti amici e ognuno riprende i suoi soldi? L'AI rinuncia alla sua (giusta) provvigione?