Dico la mia, anche se non sono un legale.
I contratti commerciali sono ancora regolati dalla L 392/78. La quale all'art. 27 c.7-8 così recita:
E' in facolta' delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, puo' recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
Quindi dedurrei che in assenza di limitazioni, ed in assenza di gravi motivi, il conduttore sia obbligato (... teoricamente) a pagare almeno per 6 anni.
Quindi di per sè, concedere la facoltà di risoluzione anticipata, più che clausola vessatoria sarebbe una agevolazione.
Rimane da valutare cosa succede se intervengono gravi motivi: qui propendo per pensare che come questi superano ogni vincolo di legge, questi superano anche i vincoli contrattuali dei 4 anni, che diventerebbero una clausola inefficace.
Perchè ho messo "teoricamente" tra parentesi?. Perchè esiste una ulteriore facoltà del conduttore: quella di poter cedere il contratto e l'azienda a chiunque senza dover avere il consenso del locatore. (art. 36) Piuttosto di trovarsi tra i piedi un conduttore "scomodo", in sostanza le parti trovano quasi sempre un accordo extra giudiziale.