Mi han proposto una soluzione tipo "doppia sospensiva" , vi riporto il testo dei due articoli che mi suggeriscono di mettere in contratto. Personalmente li ho trovati equi per entrambe le parti. Che ne pensate?
Art. 14 CONDIZIONE SOSPENSIVA A FAVORE DI PARTE PROPONENTE
Paragrafo 14.1: La presente proposta è da ritenersi nulla e priva di efficacia qualora l’istituto di credito prescelto per l’erogazione di mutuo a sostegno dell’acquisto non deliberi un finanziamento di almeno € xxxx entro e non oltre il giorno xx/xx/xx.
Paragrafo 14.2: In caso di mancata delibera nei termini essenziali resta inteso, sin da ora ed ora per allora, che l’assegno non trasferibile n° xxxx del xx/xx/xx intestato a (nome parte venditrice) depositato da parte proponente presso l’agenzia immobiliare xxxx verrà dalla stessa restituito entro giorni 2 lavorativi con relativo verbale di consegna, senza penali o richiesta di danno alcuna da parte dell’agenzia immobiliare e/o da parte venditrice.
Paragrafo 14.3: Eventuale diniego da parte dell’istituto di credito dovrà pervenire entro e non oltre il giorno xx/xx/xx all’agenzia immobiliare e potrà pervenire alla stessa tramite posta elettronica certificata e/o tramite raccomandata A/R. Se detto eventuale diniego non pervenisse entro i termini essenziali (vedi paragrafo 14.1) la condizione sospensiva di cui all’art.14 della presente proposta è da considerarsi decaduta.
Art. 15 CONDIZIONE SOSPENSIVA A FAVORE DI PARTE VENDITRICE
Paragrafo 15.1: La presente proposta è da ritenersi nulla e priva di efficacia qualora parte venditrice, per il tramite dell’agenzia xxxx, sottoscriva un contratto preliminare di compravendita con prezzo di vendita pari ad € xxxx (stessa cifra della presente proposta) o maggiore, per l’immobile oggetto della presente proposta, con persona ente o società entro e non oltre il xx/xx/xx.
Paragrafo 15.2: In caso di avveramento di quanto al paragrafo 15.1 nei termini essenziali resta inteso, sin da ora ed ora per allora, che l’assegno n° xxxx del xx/xx/xx intestato a (nome parte venditrice) depositato da parte proponente presso l’agenzia immobiliare xxxx verrà dalla stessa restituito entro giorni 2 lavorativi con relativo verbale di consegna, senza penali o richiesta di danno alcuna da parte dell’agenzia immobiliare e/o da parte proponente.
Paragrafo 15.3: Parte venditrice conferirà entro e non oltre il xx/xx/xx incarico di mediazione per la vendita dell’immobile oggetto della presente proposta all’agenzia xxxx. Tale incarico dovrà avere le seguenti caratteristiche: prezzo pari o superiore a quanto pattuito all’art. 3 (prezzo) della presente proposta; Durata dal xx/xx/xx al xx/xx/xx (si mette scadenza incarico 50/60 giorni dopo termine ultimo validità condizioni sospensive). Detto incarico dovrà essere stipulato presso la/il sede/ufficio dell’agenzia immobiliare xxxx.
Paragrafo 15.4: Se detto conferimento d’incarico non pervenisse all’agenzia immobiliare xxxx entro i termini essenziali (vedi paragrafo 15.3) la condizione sospensiva di cui all’art. 15 della presente proposta è da considerarsi decaduta.
Art. 14 CONDIZIONE SOSPENSIVA A FAVORE DI PARTE PROPONENTE
Paragrafo 14.1: La presente proposta è da ritenersi nulla e priva di efficacia qualora l’istituto di credito prescelto per l’erogazione di mutuo a sostegno dell’acquisto non deliberi un finanziamento di almeno € xxxx entro e non oltre il giorno xx/xx/xx.
Paragrafo 14.2: In caso di mancata delibera nei termini essenziali resta inteso, sin da ora ed ora per allora, che l’assegno non trasferibile n° xxxx del xx/xx/xx intestato a (nome parte venditrice) depositato da parte proponente presso l’agenzia immobiliare xxxx verrà dalla stessa restituito entro giorni 2 lavorativi con relativo verbale di consegna, senza penali o richiesta di danno alcuna da parte dell’agenzia immobiliare e/o da parte venditrice.
Paragrafo 14.3: Eventuale diniego da parte dell’istituto di credito dovrà pervenire entro e non oltre il giorno xx/xx/xx all’agenzia immobiliare e potrà pervenire alla stessa tramite posta elettronica certificata e/o tramite raccomandata A/R. Se detto eventuale diniego non pervenisse entro i termini essenziali (vedi paragrafo 14.1) la condizione sospensiva di cui all’art.14 della presente proposta è da considerarsi decaduta.
Art. 15 CONDIZIONE SOSPENSIVA A FAVORE DI PARTE VENDITRICE
Paragrafo 15.1: La presente proposta è da ritenersi nulla e priva di efficacia qualora parte venditrice, per il tramite dell’agenzia xxxx, sottoscriva un contratto preliminare di compravendita con prezzo di vendita pari ad € xxxx (stessa cifra della presente proposta) o maggiore, per l’immobile oggetto della presente proposta, con persona ente o società entro e non oltre il xx/xx/xx.
Paragrafo 15.2: In caso di avveramento di quanto al paragrafo 15.1 nei termini essenziali resta inteso, sin da ora ed ora per allora, che l’assegno n° xxxx del xx/xx/xx intestato a (nome parte venditrice) depositato da parte proponente presso l’agenzia immobiliare xxxx verrà dalla stessa restituito entro giorni 2 lavorativi con relativo verbale di consegna, senza penali o richiesta di danno alcuna da parte dell’agenzia immobiliare e/o da parte proponente.
Paragrafo 15.3: Parte venditrice conferirà entro e non oltre il xx/xx/xx incarico di mediazione per la vendita dell’immobile oggetto della presente proposta all’agenzia xxxx. Tale incarico dovrà avere le seguenti caratteristiche: prezzo pari o superiore a quanto pattuito all’art. 3 (prezzo) della presente proposta; Durata dal xx/xx/xx al xx/xx/xx (si mette scadenza incarico 50/60 giorni dopo termine ultimo validità condizioni sospensive). Detto incarico dovrà essere stipulato presso la/il sede/ufficio dell’agenzia immobiliare xxxx.
Paragrafo 15.4: Se detto conferimento d’incarico non pervenisse all’agenzia immobiliare xxxx entro i termini essenziali (vedi paragrafo 15.3) la condizione sospensiva di cui all’art. 15 della presente proposta è da considerarsi decaduta.