@Vespacosa Come puoi notare si tratta di formule un po' articolate ma decisamente tutelanti per entrambe le parti. Tien conto che in queste non è previsto di mostrare la presentazione della richiesta di mutuo (come ho suggerito nell'altro post) perché nel caso specifico il mutuo veniva fatto con il broker convenzionato FIAIP e quindi avevamo la certezza della presentazione della richiesta.
Se così non fosse, cioè se non hai la certezza che l'acquirente presenti il mutuo, nella clausola relativa all'acquirente va aggiunto un paragrafo che reciterà:
"Il proponente
(stiamo parlando dell'acquirente) presenterà all'agenzia immobiliare xxxxxxx copia della presentazione di richiesta mutuo ed i recapiti (telefono e filiale) del funzionario che si occuperà della pratica di mutuo.
Il proponente autorizza sin da ora a contattare detto funzionario.
Detti dati potranno pervenire tramite raccomandata, fax, mail pec o se consegnati direttamente all'agente immobiliare questi ne rilascerà ricevuta.
L'agenzia immobiliare, ottenuti detti dati, si obbliga sin d'ora a comunicare entro giorni 2 lavorativi a parte venditrice l'ottenimento di detti dati. (
parliamo di copia presentazione richiesta mutuo e recapiti funzionario. Ovviamente l'AI non è tenuto a consegnarli a parte venditrice, ma solo a comunicare alla stessa che li ha ottenuti. poi tutta sta parte in corsivo la cancelli).
Se detti dati non perverranno all'agenzia immobiliare entro giorni 5 lavorativi dalla data di conoscenza d'accettazione, la presente proposta s'intende nulla e priva di efficacia."
In pratica con questi papiri infiniti otteniamo che:
- l'acquirente fa una proposta con la sospensiva e se non gli danno il mutuo può dormire sonni tranquilli.
- l'agente immobiliare ottiene un incarico (od un rinnovo se già lo aveva) e prosegue con le visite/vendite
- il venditore non perde tempo ma anzi, ha già una proposta su cui contare. Se questa proposta non va a buon fine, ha comunque fatto vedere l'immobile ad altri possibili acquirenti e se qualcuno vuol fare la proposta, può anche accettarla svincolandosi dal vecchio proponente se la nuova proposta è priva di mutuo. Se invece anche la nuova proposta sarà soggetta a mutuo, sarà sufficiente aggiungere nella nuova proposta che il nuovo acquirente è edotto della presenza di una precedente proposta e ci si organizza di conseguenza.
Arzigogolati? si! Tutelanti? si, per tutti.