Associandomi ad Architetto riguardo all'importanza delle precisazioni....direi che adesso ne sia emersa un'altra, di precisazione basilare....
E cioè : perchè ci sia un condominio occorre che ci siano almeno due proprietari che abbiano la titolarità esclusiva di uno o più immobili ciascuno, i quali immobili siano funzionalmente connessi ad altre aree o strutture o impianti che sono comuni alle varie unità esclusive.
E quindi : se il progetto del tuo cliente è quello di restare l'unico proprietario (giacchè parli di soli affitti, per il presente e per il futuro)...un condominio non ci sarà mai, perchè ci sarà sempre e solo un unico proprietario.
Naturalmente questo non impedisce al tuo cliente di stabilire una caratura delle varie unità che compongono questo suo complesso edilizio e di stabilire (FACENDOLO ACCETTARE IN SEDE DI CONTRATTO DI AFFITTO) che le spese di ordinaria manutenzione delle strutture comuni ai vari capannoni siano ripartite equamente tra i vari locatari.
Ma, appunto : per aver valore legale questa previsione deve essere espressamente accettata contestualmente al contratto di affitto. Mentre tutta la disciplina codicistica sul condominio resta assolutamente inapplicabile.
Tanto per cominciare : il tuo cliente potrà anche avvalersi di un amministratore per seguire i vari adempimenti e pagamenti. Ma non sarà un amministratore DEL CONDOMINIO, bensì sarà un amministratore DEL PROPRIETARIO, e così via per tutto il resto.
E cioè : perchè ci sia un condominio occorre che ci siano almeno due proprietari che abbiano la titolarità esclusiva di uno o più immobili ciascuno, i quali immobili siano funzionalmente connessi ad altre aree o strutture o impianti che sono comuni alle varie unità esclusive.
E quindi : se il progetto del tuo cliente è quello di restare l'unico proprietario (giacchè parli di soli affitti, per il presente e per il futuro)...un condominio non ci sarà mai, perchè ci sarà sempre e solo un unico proprietario.
Naturalmente questo non impedisce al tuo cliente di stabilire una caratura delle varie unità che compongono questo suo complesso edilizio e di stabilire (FACENDOLO ACCETTARE IN SEDE DI CONTRATTO DI AFFITTO) che le spese di ordinaria manutenzione delle strutture comuni ai vari capannoni siano ripartite equamente tra i vari locatari.
Ma, appunto : per aver valore legale questa previsione deve essere espressamente accettata contestualmente al contratto di affitto. Mentre tutta la disciplina codicistica sul condominio resta assolutamente inapplicabile.
Tanto per cominciare : il tuo cliente potrà anche avvalersi di un amministratore per seguire i vari adempimenti e pagamenti. Ma non sarà un amministratore DEL CONDOMINIO, bensì sarà un amministratore DEL PROPRIETARIO, e così via per tutto il resto.