Concludendo:
I contratti di locazione uso abitativo, comodato o non, inferiore al mese, se non viene esercitata l'opzione della cedolare secca e se non vengono registrati ( non vi é l'obbligo per tali contratti), bisogna fare la comunicazione alla Questura! Che ne dici?
Sbagliato!
I contratti di locazione inferiori al mese, anche prima delle manovra non occorreva fare la comunicazione alla Questura.
Esonero comunicazione P.S. per cessione immobili: "Decreto sviluppo"
A seguito della pubblicazione in G.U. della Legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del c.d. "Decreto sviluppo", oltre alla conferma delle disposizioni previste dal testo origina rio, sono state introdotte alcune nuove disposizioni.
Tra queste, il nuovo comma 4, art. 5 "Esonero comunicazione p.s. per cessione di immobili" prevede che, in caso di trasferimento di immobili / diritti immobiliari, la registrazione del relativo contratto "assorbe" l'obbligo di presentare all'Autorità di Pubblica Sicurezza la comunicazione della cessione.
Irrogazione sanzioni: Manovra correttiva
La c.d. Manovra Correttiva (D.L. 6 luglio 2011, n. 98), all'art. 23, comma 29, introduce delle disposizioni al fine di razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni. In particolare:
con l'introduzione, all'art. 16, D.Lgs. n. 472/97, del nuovo comma 7-bis, è ora previsto che in caso di accoglimento da parte dell'Ufficio delle deduzioni esposte dal contribuente, le sanzioni irrogate sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso con il pagamento di un importo pari ad 1/4 della sanzione indicata e comunque non inferiore ad 1/4 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Tale disposizi one si applica agli atti di irrogazione notificati dopo il 6 luglio 2011 e a quelli notificati antecedentemente per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso;
è stato modificato il comma 1 dell'art. 17, D.Lgs. n. 472/97 che ora dispone che le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono "sono" irrogate, senza previa contestazione con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, mot ivato a pena di nullità.
Registrazione contratti di locazione, il nuovo Mod. IRIS: Provvedimento Agenzia delle Entrate
Con Provvedimento 14 luglio 2011, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo Modello IRIS, con il relativo software di compilazione, per la registrazione dei contr atti di locazione degli immobili ad uso abitativo nel caso in cui non si sia optato per la cedolare secca.
Come per SIRIA, la possibilità è riservata ai soggetti che rispettino la c.d. "regola del tre" (non più di tre locatori, non più di tre conduttori, una sola unità abitativa con non più di tre pertinenze), ed a patto che:
tutti gli immobili inclusi nel contratto siano censiti con attribuzione di rendita;
il contratto sia disciplinato esclusivamente il rapporto di locazione;
il contratto riguardi persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;
il contratto non preveda agevolazioni per l'applicazione dell'imposta di registro.
Nel modello è richiesta l'indicazione dei dati di locatori e conduttori, dell'immobile e del contratto; occorre inoltre inserire le coordinate bancarie per il pagamento dell'imposta di registro.
Rimane comunque valida la possibilità di effettuare la registrazione del contratto presentando il Mod. 69 all'Agenzia delle Entrate, dopo aver effettuato il pagamento dell'imposta di registro tramite il Mod. F23.