gio10372

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Certo parlavo delle locazioni o comodati!!:sorrisone:
I recenti D. Leg.vo 23/2011 e D.L. 70/2011 hanno rispettivamente disposto che la comunicazione di cessione fabbricato all'autorità locale sia «assorbita» dalla registrazione del contratto di locazione o di compravendita di immobili, tranne quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Credo proprio di si, perché per affittare periodi così brevi rientriamo nelle locazioni dei bed end breakfast, residence, strutture alberghiere che hanno l'obbligo di comunicazione alla questura , nel giorno di arrivo dei ospiti.

Ciao Limpida! :) :fiore: Provo un po' a ricapitolare.

:spunta: .... - 6 aprile 2011

Per le locazioni ad uso weekend o a uso turistico, stipulate al di fuori dell'esercizio dell'attività alberghiera e senza erogazione di servizi agli inquilini, valevano le norme in materia di cessione del fabbricato, di cui all'articolo 12 della legge 59/1978.

La norma citata prevedeva che "chiunque ceda la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo , per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonchè le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità e di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato."

E, dunque, in caso di locazione con durata inferiore ai 30 giorni, non era necessaria alcuna comunicazione, né era necessario procedere alla registrazione del contratto.


:spunta: 7 aprile 2011 - .....

Le disposizioni in materia di cedolare - con il D.Lgs. 23/2011 - travolgono anche questo specifico adempimento previsto in materia di locazione (compresa quella per finalità turistiche o brevi vacanze o weekend), quello relativo agli obblighi di comunicazione di cessione di fabbricato: il comma 3 dell'art. 3, prevede che la registrazione dei contratti di locazione "assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n°59[...]". Come tutto il regime sanzionatorio relativo ai contratti irregolari, anche l'eliminazione degli obblighi di comunicazione sopra elencati, deve ritenersi valida per le registrazioni di tutti i contratti (comodato compreso), che si opti o meno per la cedolare, con la conseguenza che deve ritenersi assorbito qualsiasi altro obbligo di comunicazione previsto dalla normativa vigente in caso di locazione di un immobile.

Al momento, pare rimanere l'obbligo di segnalare alle autorità locali di P.S. la cessione di immobili a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, tramite un tipo di comunicazione diverso dalla "Comunicazione di cessione di fabbricato", la cosiddetta "Dichiarazione di ospitalità", ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n°286.
 

gio10372

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Ma come ,io continuo a farla, anche per italiani. Ne ho fatta una anche 5 giorni fa.
Ciao Limpida! :) :fiore: Provo un po' a ricapitolare.

:spunta: .... - 6 aprile 2011

Per le locazioni ad uso weekend o a uso turistico, stipulate al di fuori dell'esercizio dell'attività alberghiera e senza erogazione di servizi agli inquilini, valevano le norme in materia di cessione del fabbricato, di cui all'articolo 12 della legge 59/1978.

La norma citata prevedeva che "chiunque ceda la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo , per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonchè le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità e di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato."

E, dunque, in caso di locazione con durata inferiore ai 30 giorni, non era necessaria alcuna comunicazione, né era necessario procedere alla registrazione del contratto.


:spunta: 7 aprile 2011 - .....

Le disposizioni in materia di cedolare - con il D.Lgs. 23/2011 - travolgono anche questo specifico adempimento previsto in materia di locazione (compresa quella per finalità turistiche o brevi vacanze o weekend), quello relativo agli obblighi di comunicazione di cessione di fabbricato: il comma 3 dell'art. 3, prevede che la registrazione dei contratti di locazione "assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n°59[...]". Come tutto il regime sanzionatorio relativo ai contratti irregolari, anche l'eliminazione degli obblighi di comunicazione sopra elencati, deve ritenersi valida per le registrazioni di tutti i contratti (comodato compreso), che si opti o meno per la cedolare, con la conseguenza che deve ritenersi assorbito qualsiasi altro obbligo di comunicazione previsto dalla normativa vigente in caso di locazione di un immobile.

Al momento, pare rimanere l'obbligo di segnalare alle autorità locali di P.S. la cessione di immobili a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, tramite un tipo di comunicazione diverso dalla "Comunicazione di cessione di fabbricato", la cosiddetta "Dichiarazione di ospitalità", ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n°286.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Ciao gio! :) Non so che dirti... La questura di Modena, per farti un esempio, già dallo scorso anno, non ritira più la "Comunicazione di cessione di fabbricato" per contratti di locazione ad uso abitativo e per contratti di comodato. Non tutte le Questure, però, hanno recepito le richiamate norme. Sai com'è, le procedure, in questo paese, necessitano di lunghi periodo di rodaggio...:sorrisone:
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Ciao Limpida! :) :fiore: Provo un po' a ricapitolare.
:spunta: .... - 6 aprile 2011
Per le locazioni ad uso weekend o a uso turistico, stipulate al di fuori dell'esercizio dell'attività alberghiera e senza erogazione di servizi agli inquilini, valevano le norme in materia di cessione del fabbricato, di cui all'articolo 12 della legge 59/1978.
La norma citata prevedeva che "chiunque ceda la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo , per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonchè le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità e di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato."

Ti ringrazio per la tua precisazione, effettivamente mi riferivo ai bed end brekfast, residence, che sono strutture che erogono servizi. Non avevo considerato un comodato per un immobile abitativo per brevi periodi inferiori al mese. A proposito di quest'ultimi, quindi, ne deduco che se non vengono registrati,bisogna sempre fare la comunicazione alla Questura, o no?
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Un ottimo riepilogo sintetico è stato fatto da studiopci al #30. :applauso: Provo anch'io, oggidì, a cimentarmi nell'ardua impresa....:occhi_al_cielo:

Con sintesi ardita, si potrebbe dire che l'obbligo rimane solo per coloro che esercitano attività di impresa (non persone fisiche), ma vediamo, nel dettaglio, cosa dispongono le norme in materia.


Locazioni


Il comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs 23/2011 prevede (con decorrenza dal 7 aprile 2011) che la registrazione del contratto di locazione "assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n°59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n°191": pertanto la comunicazione di cessione di fabbricato - nei confronti di cittadini italiani e di cittadini appartenenti all'Unione europea - non è più necessaria per tutti i contratti di locazione abitativa registrati a norma del decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n°131 (è il vecchio testo unico sull'imposta di registro) o per i quali sia esercitata l'opzione della cedolare secca. Nonostante il citato comma 3 dell'art. 3 assorba qualsiasi altro obbligo di comunicazione in caso di locazione di un immobile (ma anche in caso di comodato - l'art. 12, infatti, disponeva quanto segue: "...chiunque ceda la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consenta [...]"), si precisa, tuttavia, che taluni uffici di P.S., continuano ad applicare - limitatamente ai comodati (registrati o meno) - la disciplina dell'art. 12, D.L. n°59/1978, ossia:

a) comodato a cittadini italiani/cittadini UE, se inferiore a giorni 30 = non bisogna fare alcunché.

b) comodato a cittadini italiani/cittadini UE se superiore a giorni 30 = bisogna presentare la comunicazione di cessione di fabbricato.

Non pare, invece, si possano esonerare dall'obligo della comunicazione le locazioni ad uso commerciale, considerato che:

1) l'articolo 12 del D.Lgs. 21 marzo 1978, n°12 - a quanto mi consta - non è stato ancora abrogato.

2) l'articolo 3 del D.Lgs 23/2011 si riferisce alle sole locazioni abitative.

In questo senso è anche la nota del Ministero dell'Interno 31 maggio 2011, n°557, che, dopo aver "premesso che sono in corso iniziative volte definire gli effetti delle richiamate previsioni...", ha chiarito che "ai sensi del comma 6 del richiamato articolo 3 del D.Lgs 23/2011, il predetto obbligo non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività di impresa, o di arti e professioni": pertanto, se il cedente non è una persona fisica, ma, ad esempio, una società, quest'ultima sarà tenuta a presentare la comunicazione di cessione di fabbricato in Questura.

Cittadini extracomunitari

Per la locazione a stranieri extracomunitari è, invece, necessario , ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del D.Lgs. 286/1998, che riguarda la disciplina dell'immigrazione, darne comunicazione scritta, entro 48 ore , all'autorità locale di P.S. tramite la cosiddetta "Comunicazione di ospitalità in favore di cittadino straniero" (il fac-simile lo trovate in rete)- che ricordo, non per essere pignola - essere comunicazione diversa dalla "Comunicazione di cessione di fabbricato", soggetta, invece, all'art. 12, D.L. n°59/1978.


Compravendite

Più precisamente la legge 106 del 12 luglio 2011 (conversione in legge del decreto n°70/2011) ha esteso tale esenzione dall'obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato anche alle compravendite di immobili, disponendo che la registrazione dei contratti di trasferimento aventi oggetto immobili (ad esempio, le compravendite) o comunque diritti immobiliari, assorbe l'obbligo di denuncia all'autorità locale di P.S. Tale norma, pertanto, si applica non solo agli immobili ad uso abitativo, ma anche a quelli ad uso diverso.

A questo punto resta da vedere se/come/quando le autorità di P.S. (Questure/Commissariati/Municipi) si adegueranno al disposto normativo.


.
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Concludendo:
I contratti di locazione uso abitativo, comodato o non, inferiore al mese, se non viene esercitata l'opzione della cedolare secca e se non vengono registrati ( non vi é l'obbligo per tali contratti), bisogna fare la comunicazione alla Questura! Che ne dici?;)
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Concludendo:
I contratti di locazione uso abitativo, comodato o non, inferiore al mese, se non viene esercitata l'opzione della cedolare secca e se non vengono registrati ( non vi é l'obbligo per tali contratti), bisogna fare la comunicazione alla Questura! Che ne dici?;)

Sbagliato!:^^: I contratti di locazione inferiori al mese, anche prima delle manovra non occorreva fare la comunicazione alla Questura.:disappunto:

Esonero comunicazione P.S. per cessione immobili: "Decreto sviluppo"
A seguito della pubblicazione in G.U. della Legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del c.d. "Decreto sviluppo", oltre alla conferma delle disposizioni previste dal testo origina rio, sono state introdotte alcune nuove disposizioni.
Tra queste, il nuovo comma 4, art. 5 "Esonero comunicazione p.s. per cessione di immobili" prevede che, in caso di trasferimento di immobili / diritti immobiliari, la registrazione del relativo contratto "assorbe" l'obbligo di presentare all'Autorità di Pubblica Sicurezza la comunicazione della cessione.
Irrogazione sanzioni: Manovra correttiva
La c.d. Manovra Correttiva (D.L. 6 luglio 2011, n. 98), all'art. 23, comma 29, introduce delle disposizioni al fine di razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni. In particolare:
con l'introduzione, all'art. 16, D.Lgs. n. 472/97, del nuovo comma 7-bis, è ora previsto che in caso di accoglimento da parte dell'Ufficio delle deduzioni esposte dal contribuente, le sanzioni irrogate sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso con il pagamento di un importo pari ad 1/4 della sanzione indicata e comunque non inferiore ad 1/4 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Tale disposizi one si applica agli atti di irrogazione notificati dopo il 6 luglio 2011 e a quelli notificati antecedentemente per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso;
è stato modificato il comma 1 dell'art. 17, D.Lgs. n. 472/97 che ora dispone che le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono "sono" irrogate, senza previa contestazione con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, mot ivato a pena di nullità.
Registrazione contratti di locazione, il nuovo Mod. IRIS: Provvedimento Agenzia delle Entrate
Con Provvedimento 14 luglio 2011, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo Modello IRIS, con il relativo software di compilazione, per la registrazione dei contr atti di locazione degli immobili ad uso abitativo nel caso in cui non si sia optato per la cedolare secca.
Come per SIRIA, la possibilità è riservata ai soggetti che rispettino la c.d. "regola del tre" (non più di tre locatori, non più di tre conduttori, una sola unità abitativa con non più di tre pertinenze), ed a patto che:
tutti gli immobili inclusi nel contratto siano censiti con attribuzione di rendita;
il contratto sia disciplinato esclusivamente il rapporto di locazione;
il contratto riguardi persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;
il contratto non preveda agevolazioni per l'applicazione dell'imposta di registro.
Nel modello è richiesta l'indicazione dei dati di locatori e conduttori, dell'immobile e del contratto; occorre inoltre inserire le coordinate bancarie per il pagamento dell'imposta di registro.
Rimane comunque valida la possibilità di effettuare la registrazione del contratto presentando il Mod. 69 all'Agenzia delle Entrate, dopo aver effettuato il pagamento dell'imposta di registro tramite il Mod. F23.
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