emme

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Buon giorno a tutti,
vorrei gentilmente dagli esperti del forum qualche informazioni su questa particolare problematica:
Una mia cliente vuole sottoscrivere a favore della figlia e del genero un comodato gratuito per un appartamento di sua proprietà.
Figlia e genero hanno chiesto di trasferire la loro residenza nell'immobile.
Alla scadenza (o alla disdetta del comodato) la mia cliente può facilmente riottenere il possesso del bene anche se i due piccioncini ne hanno trasferito la residenza?
Grazie come sempre.
Michele
 

studiopci

Membro Storico
Salve... il contratto di comodato di uso gratuito , come tutti i contratti deve avere indicato un inizio ed una fine, alla scadenza il comodatario rientra in possesso del bene libero dalle persone e/o cose e niente può essere opposto a questo, non essendo un contratto di affitto, ricordati che deve essere registrato. Fabrizio
 
S

Stefo

Ospite
Una domanda: un comodatario puo' affittare l'immobile se il comodante e' daccordo? Puo quindi il comodatario assumersi gli oneri fiscali relativi all'affitto del bene che ha in comodato?
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Una domanda: un comodatario puo' affittare l'immobile se il comodante e' daccordo? Puo quindi il comodatario assumersi gli oneri fiscali relativi all'affitto del bene che ha in comodato?


Secondo un filone giurisprudenziale divenuto prevalente e, come ribadito dall'Agenzia delle Entrate (risoluzione n°394/E del 22 ottobre 2008), il contratto di comodato non trasferisce la titolarità del reddito fondiario dal comodante al comodatario; ciò in quanto il comodatario è un semplice detentore dell'immobile per un tempo ed un uso determinato e, quindi, estraneo ai prelievi fiscali inerenti il bene oggetto della negoziazione, non essendo titolare di alcun diritto reale di godimento sull'immobile. Pertanto, anche nel caso in cui il comodatario stipuli, quale locatore, un contratto di locazione - in accordo con il comodante - la titolarità del reddito fondiario non viene trasferita, per cui il reddito effettivo del fabbricato deve essere imputato in capo al proprietario-comodante dell'immobile.

Il condizionale è, però, d'obbligo, in quanto sussiste un altro indirizzo giurisprudenziale secondo cui la concessione in locazione di un bene immobile non costituisce un atto esclusivo del proprietario (o dell'usufruttuario), potendo legittimamente assumere la veste di locatore anche colui che abbia la mera disponibilità (detenzione o godimento) del bene stesso (Corte di cassazione, ex pluribus, sezione II civile, n°14395 del 29 luglio 2004).
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Alla scadenza (o alla disdetta del comodato) la mia cliente può facilmente riottenere il possesso del bene anche se i due piccioncini ne hanno trasferito la residenza?

Caro Michele, il comodato è un contratto - essenzialmente gratuito - col quale una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo ed un uso determinato, con l'obbligo di restituirla. Indubbiamente, alla base vi è generalmente un rapporto di fiducia, caratterizzato dalla conoscenza personale tra le parti, spesso dalla parentela tra le stesse, come nel caso da te illustrato, ma non è che col comodato sia più facile o più semplice riprendersi il bene oggetto del contratto, se le cose non vanno per il giusto verso. Può succedere che i rapporti tra le parti si deteriorino (anche in seguito ad una separazione coniugale) e qualora il comodatario non rilasci i locali, il comodante, per ottenere la restituzione del bene, dovrà avviare azione giudiziaria (con un legale) inviando una comunicazione in cui si riserva di richiedere i danni per mancata restituzione. Le controversie in tema di comodato (la casistica tra parenti – ti posso assicurare - è assai vasta), rientrano ora tra le ipotesi di mediazione, quindi, prima di ricorrere al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo, la mediazione presso un organismo di mediazione riconosciuto.
 

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