Che la legge si presti ad equivoci mi sembra palese, anche da questa discussione.
Poi rileggiamola.
Art. 2. Modalita' di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione 1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalita' di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intendera' scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto e' rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
1) Dal testo si evince che la durata minima contrattuale è di 4 anni.
2) alla prima scadenza è obbligatoria la proroga per altri 4 anni: qui potrebbe porsi un dubbio. Se la durata contrattuale fosse stata prevista di 5 o più anni, la prima proroga sarebbe stata di 4 o di 5?. Risponderei di 4
3) sia per la prima scadenza che per la seconda in assenza di comunicazione, usa il termine di rinnovo: ma sappiamo che per la AdE questo termine non esiste. O è una nuova registrazione o è una proroga.
4) Se si tratta di proroga, non sarà necessaria una nuova registrazione, con relativi bolli, e sarà di 4 anni.
5) Se invece si ripropone un nuovo contratto, si dovrà procedere ad una nuova registrazione, e scatteranno nuovamente i 4+4
6) L'AdE notoriamente preferirebbe un nuovo contratto, così lucra sui bolli, e non avrebbe problemi informatici a gestire un "vecchio" contratto: per esempio non è in grado di gestire automaticamente il subentro di nuovi danti causa oltre il 5° nominativo.
Quanto osservato al punto 2 mi fa dire anche che per la lettura corrente della lingua italiana, anche per i contratti concordati dovrebbe valere il medesimo meccanismo.
7) durata contrattuale minima di 3 anni: cioè potrebbe anche essere 4, 5 ecc:
8) alla prima scadenza si deve prorogare obbligatoriamente per 2 anni
9) una ulteriore proroga dovrebbe ripetere il triennio.
Per correttezza aggiungo però che
a) Sembra pacifico che nei contratti 4+4 le proroghe siano di 4 anni
b) mentre non sembra altrettanto vero che i 3+2 siano considerati prorogati da un 3+3+3+
Sembra quindi ci troviamo di fronte al caso in cui si sia volutamente lasciato possibile l'equivoco: così ognuno strattona la legge dalla parte che più gli conviene.