... che non c'entra niente
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso.
Il mediatore risponde dell’autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell’ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.
Ad un primo sguardo potrebbe sembrare che non centri nulla ma è uno di quei bug nella legge che mi fan sempre sorridere ma che rischian poi di farci piangere. Ecco perchè:
- l'AI ha diritto di scegliere se presentare o meno una proposta d'acquisto.
- i dati necessari in una proposta d'acquisto sono:
chi compra cosa, da chi, a che prezzo, entro quando. (spero che su questo non ci sia nulla da ridire)
- il primo comma dell'art. 1759 pone in capo all'AI l'obbligo di comunicare i dati che possono influire sulla conclusione dell'affare
il tutto combinato con il comma 2 dell'art 1176 cc
"Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata."
In pratica: ti resta il diritto di non presentare la proposta che reputi "sfigata" ma se il compratore ti scavalca, non hai diritto alla provvigione da parte del venditore perchè sei venuto meno all'obbligo di comunicare informazioni relative alla valutazione/sicurezza dell'affare (l'acquirente potrebbe restare in obbligo di pagamento qualora non ci siano state novazioni nei termini di vendita).