Agenzia Castello

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Agente Immobiliare
Il sistema ordinario di tassazione
Questo valore, se deriva da una cessione a titolo oneroso di immobili
acquistati o costruiti da non più di cinque anni è considerato come uno dei redditi appartenenti
alla categoria “redditi diversi” e, come tale, va tassato con le normali aliquote IRPEF (la
plusvalenza va, quindi, dichiarata nel modello Unico o nel modello 730).
In altri termini, la plusvalenza concorre, insieme agli eventuali altri redditi del venditore, alla
determinazione del suo reddito imponibile ai fini IRPEF.
Fanno eccezione a questa regola (la plusvalenza non è, quindi, tassabile):
 gli immobili pervenuti per successione o usucapione
 quelli ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l’immobile,
sono trascorsi cinque anni dall’acquisto o costruzione dello stesso (in questo caso, il costo
d’acquisto o di costruzione è quello sostenuto dal donante)
 le unità immobiliari urbane che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto
(o la costruzione) e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente o
dei suoi familiari, cioè, il coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il
secondo. Va considerato familiare anche il coniuge in regime di separazione.
 

Agenzia Castello

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Non paga plusvalenza, il testo sopra è dall'opuscolo guida fisco e tasse agenzia entrate, e lo posso confermare per esperienza diretta perché ho seguito un'operazione di acquisto a 10 e vendita a 11 nell'arco di 4 mesi e non è stato pagata plusvalenza, perché per la maggior parte del tempo l'immobile (acquistato come seconda casa dai figli) era stato adibito dal loro padre ad abitazione principale.
 

mario dessolis

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Privato Cittadino
Mi sa che non siete ben informati ......
La legge dice che se io compro una 2° casa e dopo 15 giorni ci porto la mia residenza principale posso rivenderla dopo la meta dei giorni +1 e quindi se ho rogito 100 giorni fa e la residenza da almeno 51 giorni NON PAGO LA PLUS VALENZA !!!
È una legge che serve a tutelare chi cambia casa e poi si accorge che non va bene ma ovviamente ci deve abitare con tanto di visita dei vigili ....x la residenza intendo.
 

Agenzia Castello

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Mi sa che non siete ben informati ......
La legge dice che se io compro una 2° casa e dopo 15 giorni ci porto la mia residenza principale posso rivenderla dopo la meta dei giorni +1 e quindi se ho rogito 100 giorni fa e la residenza da almeno 51 giorni NON PAGO LA PLUS VALENZA !!!
È una legge che serve a tutelare chi cambia casa e poi si accorge che non va bene ma ovviamente ci deve abitare con tanto di visita dei vigili ....x la residenza intendo.
Hai scritto finché rispondevo io, come dicevo si hai ragione ho messo i riferimenti della agenzia delle entrate e confermo anche per esperienza diretta.
 

mario dessolis

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Siamo stati simultanei ah ah
Ma tu dici che che se compro appartamento grande ci prendo residenza subito se io poi li divido in bilocali e li rivedo non vado a pagare plus valenza per entrambi?
Perché facendo la DIVISIONE io avrò la residenza solo su uno dei 2 nuovi appartamentini. ...
 

Agenzia Castello

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Siamo stati simultanei ah ah
Ma tu dici che che se compro appartamento grande ci prendo residenza subito se io poi li divido in bilocali e li rivedo non vado a pagare plus valenza per entrambi?
Perché facendo la DIVISIONE io avrò la residenza solo su uno dei 2 nuovi appartamentini. ...
Devi sempre calcolare i giorni di residenza, fai divisione nel bilocale 1 ci stai metà dei giorni più uno, vendi, sposti la residenza nel 2 ci stai metà dei giorni più uno da quando hai fatto la divisione e vendi
 

Miciogatto

Membro Senior
Privato Cittadino
@Pyer come vedi hanno già detto tutto.

Aggiungo il link promesso che altro non è se non l'origine del copia incolla di Castello, ovvero la guida diffusa dall'Agenzia delle Entrate:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...rma/Guida_Fisco_e_casa_Acquisto_e_vendita.pdf

(Vai a metà circa dell'ultima pagina, pagina 25)

Ovviamente il fatto che lo dice l'Ade non è che se lo inventa ma perché fa riferimento a un a norma di riferimento che è il TUIR all'art. 67 comma 1) b

Adesso vai a catziare il tuo commercialista!



è considerato come uno dei redditi appartenenti alla categoria “redditi diversi” e, come tale, va tassato con le normali aliquote IRPEF (la plusvalenza va, quindi, dichiarata nel modello Unico o nel modello 730). In altri termini, la plusvalenza concorre, insieme agli eventuali altri redditi del venditore, alla determinazione del suo reddito imponibile ai fini IRPEF.

Quando invece la plusvalenza è dovuta, questo è corretto ma esiste l'alternativa, e spesso risulta più conveniente, della tassazione secca al 20% direttamente dal notaio.
 
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