Ciao,
per un atto di compravendita immobiliare tra privati, nel caso in cui la consegna effettiva dell'appartamento avvenga in maniera successiva rispetto alla data del rogito, come ci si deve regolare rispetto alla comunicazione di cessione fabbricato?
Nelle istruzioni del modulo di cessione fabbricato viene riportato l'art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191 che recita al comma b):
b. Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non del momento dell’accordo o della firma del contratto.
Secondo voi, la comunicazione va fatta comunque subito dopo il rogito o entro 48 dalla consegna delle chiavi (dopo 2 mesi dal rogito)?
Cosa succede se si fa subito? La polizia è solita fare visite di accertamento in questi casi?
Grazie mille per qualsiasi risposta
per un atto di compravendita immobiliare tra privati, nel caso in cui la consegna effettiva dell'appartamento avvenga in maniera successiva rispetto alla data del rogito, come ci si deve regolare rispetto alla comunicazione di cessione fabbricato?
Nelle istruzioni del modulo di cessione fabbricato viene riportato l'art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191 che recita al comma b):
b. Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non del momento dell’accordo o della firma del contratto.
Secondo voi, la comunicazione va fatta comunque subito dopo il rogito o entro 48 dalla consegna delle chiavi (dopo 2 mesi dal rogito)?
Cosa succede se si fa subito? La polizia è solita fare visite di accertamento in questi casi?
Grazie mille per qualsiasi risposta