Per quel poco che mi sono documentato forse è da intendersi cosi:
la proposta di acquisto acquista il rango di contratto preliminare all'atto della notifica dell'accettazione.
La condizione sospensiva, nonostante la proposta abbia i requisiti del preliminare, subordina gli effetti dall'ottenimento del mutuo.
In sostanza la proposta di acquisto diventa contratto preliminare condizionato.
Un conto è l'aspetto formale (proposta che diventa contratto preliminare), un conto è l'aspetto sostanziale (rinvio dell'efficacia del contratto all'ottenimento del mutuo)
Anche se ripeti le stesse domande 80 volte, la risposta non cambia.
Ti spiego quello che ancora non ti è chiaro, perché confondi contratto concluso con contratto efficace.
La proposta è un atto unilaterale.
Quando il venditore firma per accettazione, e la sua accettazione viene comunicata al proponente, si è concluso un contratto preliminare.
Se c'è una condizione sospensiva, il contratto concluso è perfettamente valido, ma non ancora efficace.
Se la condizione si avvera, il contratto diventa efficace, e produce i normali effetti di un contratto preliminare, con obbligazioni reciproche tra le parti.
Se la condizione non si avvera entro la data appositamente prevista, il contratto, concluso e valido, resta inefficace ( praticamente, non è in grado di produrre i suoi effetti, e non ha alcun valore, le parti non hanno obblighi reciproci).
I due articoli sarebbero in conflitto se fosse così.
Sono validi entrambi.
Quindi non c'è nessuna contraddizione tra i due articoli di cui parli.
Hai firmato un contratto valido, ma che resta inefficace.
Sei libero, e se hai lasciato un assegno in deposito puoi andare a riprendertelo.
CHIARO ?