Francesca Cecchini

Nuovo Iscritto
Professionista
Forse perchè la concessione del mutuo, per la sua stessa natura, è condizione sospensiva.
Mi spiego (provo): se io dico che l'acquisto è subordinato alla concessione del mutuo (che è più o meno la formula che usano tutti), già di per sè, senza specifiche, la condizione si evince essere sospensiva.
Questo perchè lo stesso mutuo (ovvero, in soldoni, concessione del denaro per l'acquisto di un immobile, denaro senza il quale non posso acquistare l'immobile....per mancanza del denaro stesso!) è condizione necessaria per acquistare, in quanto si configura come corrispettivo (almeno parziale) del prezzo di acquisto. E senza il denaro per l'acquisto....l'acquisto stesso non si perfeziona, per cui non può essere una condizione risolutiva ma solo sospensiva.
Ho fatto più confusione o mi spiego?
 

allberto

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Tranquilla Fracesca, il concetto c'è, solo che a me piacciono le leggi chiare (in Italia è difficile) dove sia tutto palese e non "sospeso" o possibile a interpretazione, in tal modo l'utente finale è tutelato. Mentre mi trovo articoli che sono "aperti" e non definiscono il tutto.

Ciao e grazie
 

credit

Nuovo Iscritto
Come dice qualcuno sopra se nella proposta di acquisto poni una condizione sospensiva rispetto al mutuo e questo non viene concesso dalla banca non ti è dovuta la provvigione, mentre con la clausula risolutiva anche se non viene concesso il mutuo hai titolo comunque di chiedere la provvigione al cliente. Mi chiedo quale sia il "bandito" che può fare una cosa del genere ad un cliente.
 
S

smoker

Ospite
Caro Alberto,
a mio modo di vedere l' inserimento della clausola "risolutiva", come da te descritta, rischierebbe di essere interpretata come vessatoria, quindi potenzialmente foriera di lite con il cliente.
Il commento di Credit rende appieno l' idea.
Saluti

Smoker
 
O

Oris

Ospite
Io ho un principio.

Sospensiva per evento futuro incerto su qualcosa che oggi non c'è.

Risolutiva (se serve) su evento futuro incerto per qualcosa che oggi invece è presente.

Il principio che seguo è: fino a quando l'evento non sarà certo, essendo presupposto irrinunciabile per l'accordo o per la conclusioen positiva dell'affare, sospendo gli effetti del contratto.

Se invece i presupposti per la chiusura oggi ci sono ma domani potrebbero non esserci, lo risolvo, perchè gli eventi futuri non riguardano il mio lavoro, che è stato concluso nel modo corretto.
 

nicola quintavalle

Membro Attivo
Agente Immobiliare
CIAO A TUTTI sono nuovo del forum:

La condizione consiste in un evento futuro e incerto dal quale si fanno dipendere gli effetti (condizione sospensiva) o la cessazione degli effetti di un negozio giuridico (condizione risolutiva).
Condizione sospensiva: ti venderò l'appartamento se e quando ti sposerai.
Condizione risolutiva: ti vendo l'appartamento, a patto che me lo restituisca, previo rimborso del prezzo, se mi sposerò nei prossimi tre anni.
Nella fattispecie l'ottenimento del mutuo dovrebbe far dipendere gli effetti della compravendita quindi -condizione sospensiva-
non credo che l'ottenimento del mutuo possa rientrare nella condizione risolutiva. Che ne pensate
 

loggino

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Il quesito di Allberto è assai interessante e, a mio modesto avviso, non ha ancora trovato in questa discussione una soluzione, almeno per quanto concerne l'essenza della domanda originaria.
Provando a ricapitolare, ho avuto la sensazione che Allberto volesse sapere se è sufficiente "definire" una clausola in un contratto come "risolutiva" per ottenerne gli effetti e la valenza giuridica, anche se quest'ultima, per sua natura, sia in realtà una clausola "sospensiva".
Una delle motivazioni di un interrogativo del genere appare sin troppo chiaro; il nostro codice prevede l'obbligo di versare la mediazione di fronte alla clausola risolutiva, mentre lo esclude in presenza di clausola sospensiva (o meglio, non lo esclude ma lo sospende sino all'avveramento della condizione).
Dunque, ci sono state un paio di risposte interessanti che, se non proprio hanno chiarito l'interrogativo, hanno aperto altri scenari che meriterebbe approfondire.
L'esempio di Nicola Quintavalle è estremamente chiaro e infatti è il più tipico utilizzato nei corsi di Formazione o in quelli per l'iscrizione al ruolo per spiegare e per far capire bene la differenza tra le due clausole. Peccato però che sia estremamente teorico, dato che mi pare assai improbabile concludere contratti con clausole legate ad un eventuale matrimonio; pertanto, nonostante l'esempio sia comprensibile, trova difficile applicazione e/o confrontabilità con eventi più ricorrenti nel nostro lavoro quotidiano.
Anche l'esempio del mutuo, quasi universalmente interpretato come clausola sospensiva, mi lascia qualche dubbio e non poche perplessità: se è vero, come è vero, che la condizione sospensiva deve necessariamente configurarsi in un evento futuro ed incerto, mi chiedo e vi giro la riflessione:
- ma possiamo essere così certi che l'opportunità di ottenere un mutuo sia un evento futuro ed incerto per chi lo richiede? E dunque siamo così sicuri che possa configurarsi in una condizione sospensiva?
Sembrerebbe pensarla in maniera esattamente contraria, una circolare redatta dall'agenzia delle Entrate che spiegava, a proposito dell'obbligo di registrazione del preliminare o meno, che il mutuo non può considerarsi clausola sospensiva. Perchè? Semplicemente perché, a loro avviso, chi chiede un mutuo deve conoscere perfettamente la propria condizione di solvibilità, la propria posizione reddituale, le proprie garanzie offribili, le regole interbancarie di rapporto rata/reddito e valore d'acquisto/valore mutuo richiesto.
In sostanza, l'opportunità di ottenere un mutuo o meno, dipende più dalle condizione stesse del richedente (che non può non conoscerle) ed un eventuale diniego da parte della banca non può che avvenire nel caso in cui i parametri sopracitati siano stati "forzati". (Chiedo il mutuo pretendendo una cifra più alta del valore d'acquisto stesso dell'immobile, chiedo il mutuo anche se ho altri 3-4 finanziamenti aperti, chiedo il mutuo anche se ho un rapporto rata/reddito molto a rischio, chiedo un mutuo anche se in passato ho pagato in ritardo altri finanziamenti, chiedo un mutuo anche se sono stato protestato o iscritto in crif ecc., ecc.)

Ecco, io oltre ad avere lo stesso dubbio di Allberto (che per me rimane irrisolto), ne ho molti altri riguardo la tematica e per questo mi piacerebbe approfondire la questione.

Aspetto altre analisi o casistiche vissute.
 

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