Vi dico quello che penso.
I contratti transitori, dall'introduzione della 431/98 sono sempre stati oggetto di grande discussione.
Mentre sul 3+2 i concetti sono abbastanza chiari (è possibile stipulare il contratto 3+2 anche nei comuni che non siano ad alta densità abitativa, purchè il canone sia calmierato [parametrandolo a quello desumibile dagli accordi territoriali dei comuni omogenei limitrofi]. In questo caso non possono essere richieste le agevolazioni fiscali normalmente previste per il 3+2).
Sul transitorio è stato problematico stabilire un punto di vista ben preciso sin dall'entrata in vigore della nuova legge sulle locazioni.
In effetti, poiché detta norma ed i decreti che alla norma si collegano, si sono sempre limitati a stabilire che i contratti transitori nei comuni metropolitani... dovevano prevedere obbligatoriamente un canone concordato, da una parte si è ritenuto che i contratti transitori per tutti i comuni non ricompresi prevedessero un canone libero, dall'altra, parte della dottrina, più restrittivamente, ha sostenuto che non fosse possibile stipulare contratti transitori al di fuori dai menzionati comuni in quanto non specificatamente tipicizzati dalla legge.
Navigando su internet, proprio al riguardo, imperversa il caos e se molti articoli ritengono fattibile la stipula di contratti transitori a canone libero stipulati al di fuori dei comuni che, per brevità, potremmo definire, ad alta densità abitativa (mi rendo conto della parziale scorrettezza ma cerco di semplificare), altri contributi ne negano categoricamente la plausibilità.
Forse per questo da me interpellato un avvocato dell'associazione piccoli proprietari mi disse che la sua scrivania traboccava di contratti transitori!
Un'ulteriore complicazione è stata introdotta dall'accostamento tra il dm del 2004 (scusatemi la pigrizia di una citazione tanto grossolana) indirizzato ai 3+2 e quello del 2006 indirizzato al transitorio.
L'interpretazione che diede di quest'ultimo casa24plus del sole 24 ore fu che il decreto avrebbe permesso la stipula di contratti transitori concordati su tutto il territorio nazionale, con applicazione anche degli accordi territoriali di comuni omogenei limitrofi, così come era accaduto con l'introduzione del dm del 2004 per i contratti 3+2.
In realtà l'analisi letterale della norma non permetterebbe di trarre questa presunzione. Ma se la norma non dovesse essere interpretata in tal senso, quale potrebbe esserne la portata? Un'interpretazione letterale e restrittiva apparirebbe effettivamente priva di logica e in completa dissonanza con le disposizione che la precedettero.
Eppure basterebbe veramente poco per risolvere la questione. Una semplice puntualizzazione!