ab.qualcosa

Membro Storico
Agente Immobiliare
Leggendo pare che si applichi nel caso in cui i rinnovi siano "obbligati" salvo il verificarsi di qualche evento, come la necessità del proprietario.
Nel caso in cui entrambe le parti alle scadenze abbiano facoltà di disdire il contratto liberamente il limite trentennale non si dovrebbe applicare.

Cass. civ. n. 2137/2006

In tema di durata della locazione, il limite massimo previsto dall'art. 1573 c.c. deve intendersi applicabile non solo quando sia stata pattuita sin dall'inizio una durata eccedente i trenta anni ma anche quando, pur pattuita una durata inferiore, sia stata in contratto altresì prevista la rinnovazione del rapporto per un numero indeterminato di volte, in quanto la pattuizione della rinnovazione è valida ed efficace soltanto nei limiti temporali del trentennio, altrimenti realizzandosi attraverso la pattuizione di successive rinnovazioni proprio ciò che la norma ha inteso escludere in occasione della prima stipulazione del rapporto, con conseguente elusione del divieto dalla stessa norma stabilito. Pertanto, qualora le parti (come nella specie) abbiano inserito nel contratto la clausola secondo cui il locatore sia vincolato a non fare cessare il contratto alla scadenza se non per determinate proprie necessità, il decorso di un trentennio dal suo inizio comporta che, ove il rapporto alla scadenza si sia rinnovato per il periodo successivo, di esso ben può legittimamente darsi disdetta indipendentemente dal verificarsi delle indicate necessità. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza di merito che aveva affermato la legittimità della disdetta della locazione, ha anche ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1573 c.c., sollevata dal conduttore ricorrente in relazione agli artt. 3 e 41 Cost., osservando, da un lato, che la diversa disciplina rispetto al contratto di comodato è giustificato dalla diversa funzione dei due negozi e, comunque, il concedente può far cessare il comodato in qualunque momento e, dall'altro, che una eccessiva durata della locazione comprimerebbe il diritto di iniziativa economica che è garantito proprio dal predetto art. 41 Cost.).

(grassetto mio)
 

Bastimento

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Curiosa la risposta dell'Avvocato Accanto: forse è opportuno consultarne uno .... più Distante.

A sto punto non escludo nemmeno che ci sia in giro anche qualche sentenza orientata nel medesimo modo: poi però dovrebbero spiegare perchè la L.392 non fa cenno al limite alle proroghe (che la legge chiama "rinnovi": anche su questa dizione, ci sarebbe da riflettere)
 

elisabettam

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Agente Immobiliare
Curiosa la risposta dell'Avvocato Accanto: forse è opportuno consultarne uno .... più Distante.

A sto punto non escludo nemmeno che ci sia in giro anche qualche sentenza orientata nel medesimo modo: poi però dovrebbero spiegare perchè la L.392 non fa cenno al limite alle proroghe (che la legge chiama "rinnovi": anche su questa dizione, ci sarebbe da riflettere)
secondo me, non è per caso che l'art. 1573 sia riferito solo alle locazioni 6+6 e che sia applicabile. Non si può ledere i diritti del locatore a vita visto che se non rinnova il contratto, il più delle volte, deve restituire almeno 18 mensilità
 

Bastimento

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secondo me, non è per caso che l'art. 1573 sia riferito solo alle locazioni 6+6 e che sia applicabile. Non si può ledere i diritti del locatore a vita visto che se non rinnova il contratto, il più delle volte, deve restituire almeno 18 mensilità
Questa è una considerazione interessante. Che condividerei. Se fosse previsto, sarebbe un buon argomento per un interpello alla consulta o cassazione;

C’è su propit una discussione sul medesimo tema:
 

elisabettam

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Agente Immobiliare
C’è su propit una discussione sul medesimo tema:
su Propit sembra che diano ragione lla mia tesi
 

Bastimento

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su Propit sembra che diano ragione lla mia tesi

Direi di no , come spiegato dell’ultimo post di Dimaraz ( su propit)
Mi sembra sia controversa in entrambe le discussioni: e la sentenza di cassazione del 2006 citata su propit e richiamata dal sito Brocardi, lascerebbe supporre abbia ragione Elisabettam (anche se non limitata solo ai contratti non residenziali); il riferimento alla buonuscita 18 mensilità mi sembra un valido argomento a favore dell’art 1573 ( non so se citato correttamente, vado a memoria).
La questione, anche se oggi presumo non frequente, mi pare interessante.
 

ab.qualcosa

Membro Storico
Agente Immobiliare
Mah, la circostanza che si debbano pagare 18 mesi di buonuscita però non inficia la libertà di scelta del locatore, si suppone sia solo un rimborso per un valore che il conduttore perde e che lui in qualche maniera acquisisce.

Però si, è interessante (ancorché come dici non frequente).
 

Bastimento

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Privato Cittadino
@francesca63 ho letto l’intervento di Dimaraz: non è che la giustificazione sia così eclatante.
Se esuliamo dal caso discusso in sentenza, non sottoscriverei nemmeno il commento di @ab.qualcosa ; potrei dire che se prevalesse il criterio trentennale, anche il diritto all’avviamento verrebbe a decadere superato il trentennio, portando il conduttore a trovare conveniente accettare una riedizione del contratto.

Temo che oggi, prevalendo la difesa (?!) del conduttore, il limite del Cc abbia perso il significato voluto.
 
Ultima modifica:

francesca63

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Privato Cittadino
@francesca63 ho letto l’intervento di Dimaraz: non è che la giustificazione sia così eclatante.
A me pare che non sia una giustificazione, ma la corretta interpretazione della sentenza citata.
Onestamente non so come vada gestita, e non mi ci addentro, la questione “avviamento” nei casi in cui si era stabilità una locazione ultratrentennale, poi ridotti per legge a 30: mi pare peraltro ipotesi residuale.
 

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