Il contratto concordato si può fare anche per un inquilino non residente. Per le agevolazioni fiscali che derivano da leggi nazionali (legge n°392/1978 e legge n°431/1998) è del tutto ininfluente la residenza del conduttore. Diverso, invece, il discorso per quanto riguarda le leggi locali (IMU + convenzioni locali) che sono legate all’uso dell’immobile da parte dell’inquilino.
Alcuni Comuni richiedono, se il proprietario vuole godere delle agevolazioni IMU (aliquota ridotta) sui contratti concordati, che il conduttore sia anche residente anagraficamente (Parma) oppure che occupi l’immobile come abitazione principale oppure ancora che, anche non residente, l’inquilino occupi l’immobile per motivi di studio o di lavoro (Bologna): tale condizione è bene che sia autocertificata dal conduttore fin dall’inizio della locazione, affinché il locatore possa poi darne atto a fronte di un eventuale accertamento).
In alcuni Comuni, se il conduttore non è residente, ci sono solo le agevolazioni IRPEF e cedolare secca (il proprietario non beneficia dell’IMU ridotta). Inoltre alcune convenzioni locali (vedi Modena) prevedono – perché siano validi i contratti transitori ordinari sottoscritti in quel Comune – che il conduttore possa avere la residenza solo ed esclusivamente per alcune fattispecie (ad es. acquisto di una abitazione che si renda disponibile entro il periodo di durata del contratto), ma non per altre (ad es. contratto di lavoro a tempo determinato).