ripeto,mai parlato di residenza,argomento da me nemmeno sfiorato.
Per il CF per stranieri ho gia detto ciò che penso (e che dice anche l'agenzia delle entrate).
buona giornata,per me argomento chiuso
Per registrare un contratto di locazione o una compravendita in Italia è necessario il codice fiscale Italiano e non è possibile utilizzare il codice fiscale del paese di appartenenza anche se relativo a cittadino Comunitario.
Non è possibile versare un F24 e non è possibile aprire un conto corrente in Italia in assenza del Codice Fiscale Italiano.
Certo, se capita un soggiorno in appartamento, di durata inferiore ai 30 giorni... non è neppure necessario registrare il contratto di locazione...
Fin dagli anni settanta, il governo Italiano formula convenzioni, che diventano legge, con gli stati esteri.
Ciò al fine di contrastare le doppie imposizioni, sui redditi e sui patrimoni, nel danno di soggetti stranieri, non residenti sul territorio Italiano.
La legge che Vi posto sotto, è una delle ultime e si tratta della numero 95, del 2015.
Che regola i rapporti tra l'Italia e gli Stati Uniti di America.
Che era già stata firmata nel 2010.
In oltre quarant'anni, ne sono state ratificate di precise ed identiche, con la stragrande maggioranza degli stati stranieri ed extra comunitari.
Nonostante che qui in questa discussione, pure a più riprese, si voglia per forza ignorare l'importanza della residenza quale requisito fondamentale, leggendo il disposto appare invece evidente, tutta la sua assoluta importanza.
Giacchè non si comprenderebbe per quale motivo, un ente o un soggetto straniero residente in Italia, non debba richiedere ed essere in possesso, di un codice fiscale italiano, considerato che qui ci vive e ci lavora.
Oltre al fatto che il codice viene rilasciato pure a soggetti non residenti.
Circostanza che può essere esimente quando invece non si risiede in Italia ma solo ci si lavora.
Legittimo diritto di stranieri che non intendono avvalersene.
Pure l'osservazione, riferita all'impossibilità, di compilare e di versare un f24 in assenza di un codice fiscale Italiano, è del tutto infondata.
Come anticipato qualche post sopra, se ciò fosse vero, una società straniera non potrebbe affittare in via transitoria o ad uso foresteria un alloggio.
Perchè il modulo prevede l'inserimento della data di nascita.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 4
Obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate
1. Le banche, le societa' di intermediazione mobiliare, la societa'
Poste italiane Spa, le societa' di gestione del risparmio, le
societa' finanziarie e le societa' fiduciarie residenti nel
territorio dello Stato e ogni altra istituzione finanziaria residente
in Italia, ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione delle
stesse istituzioni finanziarie situata all'estero, nonche' le stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di istituzioni finanziarie
non residenti comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni
relative ai conti finanziari e ai pagamenti di cui all'articolo 5,
comma 7.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, emanati in attuazione degli accordi e delle intese tecniche
di cui all'articolo 3, sono stabilite le regole tecniche per la
rilevazione, la trasmissione e la comunicazione delle informazioni di
cui al comma 1 del presente articolo all'Agenzia delle entrate.
Art. 5
Obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e acquisizione di dati
sui conti finanziari e su taluni pagamenti
1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1,
all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di un
soggetto non residente ovvero di un cittadino statunitense ovunque
residente, acquisiscono:
a) il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a
condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonche'
un'attestazione di residenza fiscale e, inoltre, per i cittadini
statunitensi ovunque residenti, il codice fiscale statunitense e
un'attestazione di residenza fiscale statunitense;
b) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data
di nascita e l'indirizzo nonche' la documentazione attestante la
cittadinanza per i cittadini statunitensi;
c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione
sociale o la ragione sociale nonche' la sede legale.
2. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1,
all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di entita'
non finanziarie passive ovunque residenti, acquisiscono, in aggiunta
alle informazioni previste dalle lettere a) e c) del comma 1 del
presente articolo, le informazioni indicate nelle lettere a) e b) del
medesimo comma 1, relative alle persone fisiche che esercitano il
controllo sulle suddette entita'.
3. A partire dal 1º luglio 2014 decorrono gli obblighi di
acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari
da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America ovvero di
cittadini statunitensi ovunque residenti, nonche' di entita' non
finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti, controllate
da una o piu' persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o
da cittadini statunitensi.
4. A partire dal 1º gennaio 2016 decorrono gli obblighi di
acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari
da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall'Italia e dagli
Stati Uniti d'America, nonche' di entita' non finanziarie passive,
ovunque residenti.
5. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati al
comma 3 del presente articolo, esistenti alla data del 30 giugno
2014, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1,
acquisiscono il codice fiscale statunitense entro il 31 dicembre
2017.