Domanda di topcasa: “E’ plausibile la motivazione di esprimere la volontà di acquisto tra un anno o di voler ritornare nel paese di origine in quanto laoratori extra UE?”
A mio giudizio, la generica volontà di acquisto di un immobile o di volere ritornare nel paese di origine non costituiscono motivazioni sufficienti a legittimare le parti a concludere un contratto di tale natura che presuppone che il conduttore lo utilizzi per un tempo oggettivamente predeterminato già in partenza, vale a dire alla sottoscrizione dell’atto.
Come puoi leggere a pag. 9 dell’accordo territoriale per il Comune di Modena, tra le cause di transitorietà, alla lettera N, si specifica “ogni altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata espressamente indicata in contratto e documentata e convalidata dalle associazioni firmatarie del presente accordo”.
La motivazione transitoria richiede una data certa di fine, proprio perché dipende da quanto dura questa esigenza transitoria. Ne deriva che un contratto senza un termine previsto documentabile (nelle fattispecie, ad esempio un contratto preliminare nel quale il venditore si impegna a consegnare l‘immobile entro un certo tempo ovvero una dichiarazione proveniente da un terzo dalla quale possa desumersi l’esigenza del conduttore di ritornare in patria entro una determinata data) non è ammissibile perché non è possibile fornire prova documentale (da allegarsi al contratto) che attesti la data di fine della motivazione stessa e la sussistenza reale dell’esigenza temporanea di un alloggio.