Alessandrofer

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
La transitorietà deve essere motivata nel contratto e dimostrabile in una contestazione. La transitorietà può essere data da motivi di lavoro, ristrutturazione o inagibilità dell'abitazione principale (credo altro, questi sono i casi che mi sono capitati)
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
quali sono le casistiche, per le quali è previsto ytale tipo di contratto

Riguardo alle cause che possono giustificare la transitorietà (del locatore e/o del conduttore) occorre rifarsi al testo degli accordi siglati in ogni singolo Comune. Gli accordi locali sono alquanto variegati, hanno impostazioni diverse ed individuano fattispecie diverse. Si va da accordi che non contemplano una elencazione delle esigenze transitorie, da individuarsi, quindi, dalle parti stesse, ad accordi che contengono una elencazione specifica di ipotesi di transitorietà molto minuziosa (a volte, disciplinando anche i casi in cui il conduttore non deve avere la residenza nel Comune), ad altri che contemplano “qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata”.

Si tratta, comunque, di elencazioni non tassative, in quanto l’art. 5, co. 1 della vigente normativa rimette al decreto ministeriale (prima il DM 5 marzo 1999 e poi il DM 30 dicembre 2002) soltanto la definizione delle condizioni e della modalità per la stipula di siffatti contratti, assegnando, quindi, una certa libertà alle parti di individuare un valido motivo meritevole di essere tutelato con il ricorso allo schema contrattuale transitorio.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Domanda di topcasa: “E’ plausibile la motivazione di esprimere la volontà di acquisto tra un anno o di voler ritornare nel paese di origine in quanto laoratori extra UE?”

A mio giudizio, la generica volontà di acquisto di un immobile o di volere ritornare nel paese di origine non costituiscono motivazioni sufficienti a legittimare le parti a concludere un contratto di tale natura che presuppone che il conduttore lo utilizzi per un tempo oggettivamente predeterminato già in partenza, vale a dire alla sottoscrizione dell’atto.

Come puoi leggere a pag. 9 dell’accordo territoriale per il Comune di Modena, tra le cause di transitorietà, alla lettera N, si specifica “ogni altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata espressamente indicata in contratto e documentata e convalidata dalle associazioni firmatarie del presente accordo”.

La motivazione transitoria richiede una data certa di fine, proprio perché dipende da quanto dura questa esigenza transitoria. Ne deriva che un contratto senza un termine previsto documentabile (nelle fattispecie, ad esempio un contratto preliminare nel quale il venditore si impegna a consegnare l‘immobile entro un certo tempo ovvero una dichiarazione proveniente da un terzo dalla quale possa desumersi l’esigenza del conduttore di ritornare in patria entro una determinata data) non è ammissibile perché non è possibile fornire prova documentale (da allegarsi al contratto) che attesti la data di fine della motivazione stessa e la sussistenza reale dell’esigenza temporanea di un alloggio.
 

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