Il contratto di locazione turistica deve essere redatto in forma scritta, a norma dell'art. 1, comma 4 della legge 431/1998, per il quale "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione, è richiesta la forma scritta". Infatti la norma richiamata non rientra tra le disposizioni inapplicabili ai contratti ad uso turistico.
Se la locazione non ha durata superiore a 30 giorni, non vi è obbligo di registrare il contratto (art. 2-bis, parte seconda della Tariffa, DPR n°131/1986), ma sul contratto deve essere apposta una marca da bollo da 14,62 euro ogni quattro facciate, e comunque ogni 100 righe (DPR 26 ottobre 1972, n°642). Sulla ricevuta di pagamento del canone di locazione - se nel contratto non è specificato che il canone viene versato contestualmente alla sottoscrizione del contratto, che vale anche quale ricevuta dello stesso da parte del locatore -deve essere apposta una marca da bollo dell'importo di 1,81 euro (DPR n°917/1986).