Questo tuo esempio mi è meno chiaro del solito, ma è forse problema mio: se ricordo bene nella guida si consigliava il doppio passaggio, come è stato risposto a Giuseppefoglia. Il fare due step può essere noioso, ma non errato: dico bene?
In caso di morte del proprietario la norma non prevede alcun obbligo di versamento dell’imposta di registro (già assolta – con tassazione autonoma – in sede successoria) o comunicazioni particolari all’Agenzia delle Entrate. Il trasferimento per atto per
mortis causa della proprietà di un immobile locato ad uso abitativo comporta la successione o il subentro nella titolarità del contratto di locazione senza soluzione dello stesso, e la ragione della mancata soluzione del contratto è da ricercarsi – come ha precisato la stessa Agenzia delle Entrate – nel fatto che “
la legge tutela la posizione del conduttore nelle locazioni ad uso abitativo”.
Tuttavia – non conoscendo il momento esatto in cui l’ufficio è o verrà a conoscenza della dichiarazione di successione (la dichiarazione di successione va presentata, entro un anno, all’ufficio competente dell’ultima residenza in vita del soggetto defunto: quest’ultima potrebbe essere posta in un Comune diverso dall’ufficio dove è registrato l’atto e l’ufficio locale potrebbe non essere a conoscenza nell’immediato della morte del proprietario) è sempre bene comunicare il decesso del titolare del contratto perché l’ufficio competente provveda alla voltura del contratto stesso.
In che modo comunicare il subentro? Alcuni uffici si accontentano anche di una dichiarazione in carta semplice; altri richiedevano il modello 69, oggi sostituito dal nuovo modello RLI, da presentarsi entro il termine ordinario di 30 giorni dalla data del subentro, in cui indicare, in TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO, il codice 3 (benché la fattispecie in discorso non si configuri come una vera e propria cessione: si tratta, in definitiva, non di una cessione frutto della volontà delle parti, ma di un subentro nella titolarità contrattuale a causa di un evento imprevisto, improvviso, non voluto dalle parti stesse, per causa di morte, appunto) e indicare, in DATA CESSIONE, la data del decesso.
La casella ESENZIONI non deve essere barrata (tale casella va valorizzata solo se si loca ad una organizzazione di utilità sociale o a soggetti che, per legge, godono di particolari esenzioni di imposta).
Inoltre colui che subentra può rilevare l’imposta sostitutiva opzionata dal dante causa ovvero revocarla nell’apposito quadro D (Agenzia delle Entrate, circolare n°20/E/2012).
Una volta che il contratto è stato volturato, non occorre più valorizzare il campo SOGGETTO SUBENTRATO.
La casella SOGGETTO SUBENTRATO va flaggata - in presenza di ANNUALITA’ / PROROGA / RISOLUZIONE in regime ordinario IRPEF (il campo non può essere valorizzato in presenza di campo CEDOLARE SECCA) -
solo in caso di contratto non ancora volturato (ad es. ritardo dichiarazione di successione) e l’informazione (subentro successorio)) non è ancora passata in banca dati dell’Anagrafe tributaria. In tal caso, nel quadro B va indicato il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto giuridico al quale si è subentrati, vale a dire il soggetto uscito dal contratto (può riferirsi sia al soggetto locatore sia al soggetto conduttore): fino a maggio la casella in questione ha dato problemi, perciò, veniva consigliato, per non ricevere scarto della richiesta, di indicare nel quadro B il soggetto subentrato nel contratto (soggetto locatore o soggetto conduttore).