FRANCO83

Membro Attivo
Agente Immobiliare
perche' da comune accordo tra locutore e condutture si e' deciso di non registrarlo, quindi il locutore non mi ha fornito la visura catastale. A distanza di un mese mi ha chiamato il conduttore e mi ha richiesto questi dati perche' altrimenti non puo' chiamare la residenza ( e mi ha chiesto anche i metri quadrati dell' immobile).
Quindi la mia domanda e' ?
E' vero che per chiamare la residenza ci vogliono i dati catastali e i dati dell' intestatario dell 'immobile? Grazie x l' attenzione.
 

Luna_

Membro Senior
Professionista
che io sappia per il cambio di residenza bastano carta d'identità e codice fiscale.Il problema sorge per la Tarsu,in quanto ai relativi uffici dovrai portare il contratto di locazione e/o i relativi dati catastali dell'immobile.
In ogni caso al giorno d'oggi esiste ancora qualcuno che non registra contratti di locazione????Ma hai detto al tuo cliente a quali rischi va incontro come locatore?????
 

FRANCO83

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Si le ho spiegato il tutto anzi ha un nipote avvocato e ho parlato anche con lui e mi ha risposto che a lui non gli interessa quindi gli ho risposto figuriamoci a me. :)
 

adimecasa

Membro Senior
Agente Immobiliare
per cambiare residenza devi avere un contratto o di acquisto o di locazione registrato, e per registrarlo ti chiedono i dati catastali che siano inseriti nel contratto che nel mod. 69 da presentare all'a.d.e.
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
perche' da comune accordo tra locutore e condutture si e' deciso di non registrarlo, quindi il locutore non mi ha fornito la visura catastale. A distanza di un mese mi ha chiamato il conduttore e mi ha richiesto questi dati perche' altrimenti non puo' chiamare la residenza ( e mi ha chiesto anche i metri quadrati dell' immobile).
Quindi la mia domanda e' ?
E' vero che per chiamare la residenza ci vogliono i dati catastali e i dati dell' intestatario dell 'immobile? Grazie x l' attenzione.

Lo sai che non ti intestano nemmeno le utenze se non dai i dati catastali dell'immobile?
Non prestarti a questì contratti in nero, semmai fai di tutto per dissuaderli e se non ci riesci, di che si arrangino.:rabbia:
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Si le ho spiegato il tutto anzi ha un nipote avvocato e ho parlato anche con lui e mi ha risposto che a lui non gli interessa quindi gli ho risposto figuriamoci a me. :)
Non so se il mediatore sia correo della mancata registrazione.
Il bubbone sta già per scoppiare : quel conduttore fra un pò denuncerà il locatore.

Che bell'avvocato è il nipote! Complimenti.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Il rischio che si corre, di questi tempi, in caso di mancata registrazione del contratto è davvero alto, non solo dal punto della sanzione amministrativa, ma anche sotto il profilo del contenuto del rapporto contrattuale, al quale viene imposto, voglia o meno il locatore, un altro atto avente contenuti profondamente diversi e oltremodo svantaggiosi per il locatore stesso.

Prima della normativa sulla cedolare (D.Lgs. n°23/2011), la mancata registrazione del contratto poteva essere aggirata agilmente con la registrazione tardiva, e cioè successiva al termine di legge, sia se ordinata dal giudice, in sede di contenzioso già pendente, sia prima di esso, comportando solo un maggior onere fiscale (pagamento di una sanzione), producendo tutti gli effetti pattuiti tra le parti, circostanza non da poco, se si considera che il contratto riceveva piena tutela giuridica.

Le violazioni di rilievo esclusivamente tributario, in buona sostanza, non potevano essere causa di nullità di contratto, non potendo farsi discendere dal mancato pagamento di un tributo la perdita dell’esercizio del diritto sia del conduttore di detenere legittimamente l’immobile locato, sia del locatore di percepire un corrispettivo. L’importante era che la registrazione, prima o dopo, venisse effettuata e che il Fisco raggiungesse il suo scopo attraverso il ravvedimento dei contraenti del contratto.

Prevaleva, cioè la regola per cui le violazioni di ordine fiscale non andavano ad interferire con la disciplina di validità del contratto stesso. Un conto, infatti, è il contratto stipulato in frode alla legge (art. 1344 cod. civ.), e un altro, invece, quello che froda il Fisco: nel primo c’è l’illiceità della causa del contratto che ne comporta la nullità (art. 1418 cod. civ.); nel secondo, rimanendo gli effetti della frode limitati nell’ordinamento tributario, questa trova la sua sanzione nell’ambito delle disposizioni fiscali, dove non è prevista né la nullità e né l’annullabilità.

Ora, il suddetto decreto, con un nuovo trend normativo, a tutela dell’interesse generale al rispetto della normativa fiscale, si è disallineato dalla precedente disciplina (creando, tra l’altro, quello scompiglio e quell’incertezza tra gli operatori del settore, giudici compresi, che permane a distanza di quasi due anni dalla sua entrata in vigore): i commi 8 e 9, infatti, sono estremamente precisi, da un lato, nel confermare che la mancata (o errata) registrazione del contratto, entro il termine stabilito dalla legge, comporta la nullità del contratto stesso (l’espresso richiamo all’art. 1, comma 346 della legge n°311/2004 non lascia dubbi in proposito), sono invece severi, dall’altro, nel prevedere che al rapporto di locazione, pur irregolare, ben lungi dal cessare, viene automaticamente attribuita una durata quadriennale a decorrere dalla sua (tardiva) registrazione, sia che questa avvenga in modo volontario oppure d’ufficio, e un canone “catastale” (pari cioè a tre volte la rendita catastale dell’unità immobiliare).

Tuttavia, l’ampia fascia di locatori in nero – che tale decreto si illudeva di fare emergere – non è stato affatto scalfita o intimorita dalle creative sanzioni predisposte dal legislatore, né si sono riscontrate schiere di inquilini in marcia verso gli uffici del Registro per denunciare i padroni di casa evasori. Ha forse ragione Francesco Crispi, oggi come circa centocinquanta anni orsono, quando pronunciò il suo famoso discorso sulla odiosa “tassa sul macinato”: “ogni imposta progressiva che questo Paese sembra capace di stabilire, funziona soltanto se calcolata non in proporzione della ricchezza, ma in proporzione della miseria”.
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Io ti capisco, perchè conosco la realtà locale in cui operi.
Ma tieni conto che ti possono trascinare dentro. Tu sei stato il mediatore ed avrai percepito una provvigione. E qui si amplia probabilmente la catena di Sant'Antonio dei problemi.
 

FRANCO83

Membro Attivo
Agente Immobiliare
H&F purtroppo i problemi sicuramente ci saranno cmq mi sono informato con un avv. e a livello legale non mi possono fare nulla. A peggiorare ancora la situazione e che tra l' altro l' immobile non e' catastato. Ovviamente io non lo sapevo, non pensavo che una 70 enne con un nipote avvocato facessero queste cose, cmq io all' inquilino ho detto voi accettate cmq anche se io senza visura catastale non posso verificare se la signora e la vera propietaria, (tutto cio' in presenza del locutore) e loro mi risp. non ci sono problemi ha anche il nipote avv. si vede che sono brave persone. Adesso il conduttore mi accusa che era compito mio controllare e tra l' altro lei non ricorda di avermi detto questo.
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Non era solo il problema legale a cui alludevo ma a quello fiscale.
Ora è chiaro perchè non ci sono i dati catastali. Bisognerebbe controllare se è tra gli immobili fantasmi segnalati sul web da AdE.
Può essere che il nipote non sia avvocato, ma un samplice laureato in legge.
Mio fratello che si fa chiamare avvocato è un semplice laureato in giurisprudenza e spara delle schiocchezze giuridiche da Guiness dei primati.
Spero capiscano tutti che si deve tentare di mettere le cose a posto (se possibile).
 

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