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Il contratto ad uso foresteria rappresenta una soluzione di sicuro vantaggio per il locatore ma anche per la società di capitali (ad esempio una Srl, una Spa o una Scarl) conduttrice che, oltre a soddisfare la propri esigenza locativa, gode anche dei benefici fiscali previsti dalla legge 388/2000 ( legge Finanziaria del 2001). Quest'ultima rende totalmente deducibili dal reddito aziendale i canoni versati dalle imprese per la locazione di case destinate ai dipendenti, a condizione che questi abbiano trasferito la propria residenza anagrafica per ragioni di lavoro.
Questa disposizione, di carattere fiscale, ha in realtà assunto una portata significativa anche dal punto di vista normativo. Entrata in vigore proprio quando più che mai acceso era il dibattito sull' ammissibilità del contratto di foresteria, che molti consideravano non più stipulabile a seguito dell'entrata in vigore della legge di riforma delle locazioni abitative (legge431/1998), in quanto non menzionato dalla stessa legge, la norma sulla deducibilità dei canoni per le locazioni dei dipendenti ha, seppur indirettamente, legittimato l'esistenza e quindi la validità dei contratti di foresteria. Possiamo dunque far rientrare, con ragion di causa, il contratto ad uso foresteria fra le soluzioni locative ad uso abitativo attualmente praticabili.
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