Nei contratti l'assicurato sottoscrive che il premio è stato determinato sulla base delle informazioni fornite dal cliente. In caso di informazioni inesatte o false la Compagnia ha il diritto di ridurre/rifiutare l'indennizzo ai sensi del codice civile.
Perciò a differenza di quanto credi è il cliente che dichiara di avere fornito tutte le informazioni utili senza ometterne neanche una.
Nel caso che citavo della cassazione è avvenuto che un consulente del lavoro è stato citato dal cliente perchè aveva sbagliato la redazione di un contratto di locazione e la Compagnia ha rifiutato l'indennizzo. La Cassazione ha dato ragione alla Compagnia perchè anche se l'attività è tra quelle previste in polizza non era stato riportato nella descrizione del rischio che l'assicurato poteva redigere contratti di locazione. Questo perchè le polizze delle Compagnie italiane si definiscono "Rischi nominati", cioè tutto ciò che non è espressamente elencato è escluso, mentre sul mercato anglossassone sono presenti polizze in formato "All Risk", ovvero tutto ciò che non è espressamente escluso è compreso. Come potri intuire i 2 tipi di contratto sono completamente diversi perciò vale la pena di confrontare diverse proposte, concentrandosi sulle garanzie prima e sul premio poi.
Altro capitolo (anche se mi ripeto) riguarda i sottolimiti (cioè ho un massimale di 750.000 ma per la privacy non pagano più di 50.000) e franchigie e scoperti (spesso le polizze prevedono uno scoperto del 10% con il minimo di € 500) nel tuo caso se in polizza fosse stato previsto uno scoperto del 10% la compagnia avrebbe risarcito 202.500 lasciando all'assicurato lo scoperto del 10% pari ad 22.500.
Perciò OKKIO!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aggiunto dopo 12 minuti :
ti rispondo riportandoti la descrizione di assicurato e l'oggetto dell'assicurazione di un'assicuratore Anglosassone:
Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto da questa assicurazione. E’ Assicurato il
Contraente stesso nonché ciascuno dei singoli professionisti che, a seconda del caso,
compongono lo Studio Associato od operano stabilmente per conto della Ditta o della Società
Professionale, purché abilitati alla professione in base alle norme vigenti.
Articolo 3 - Oggetto dell’assicurazione - Retroattività (Si vedano le definizioni C, D, E, H)
Verso pagamento del premio convenuto e soggetto alle modalità, esclusioni, limitazioni e
precisazioni contenute nelle condizioni di questo contratto e nel Modulo che ne fa parte integrante,
gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare
(capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a cagione di fatto
colposo, di errore o di omissione, commessi nell’esercizio dell’attivita’ professionale richiamata nel
Modulo.
Per quanto riguarda gli indennizzi le compagnie li hanno pagati e in futuro ne pagheranno ancora, anche se è un settore con una sinistrosità abbastanza bassa. Il vero problema come ho avuto modo di scoprire in queste settimane è che un assicuratore che attualmente copre alcuni tra i principali network immobiliari sta seriamente pensando di annullare l'accordo perchè è troppo difficile gestire i rapporti con le agenzie, in particolare avere i questionari correttamente compilati in occasione della stipula della polizza e successivamente avere le iinformazioni per effettuare i rinnovi.
Per gli assicuratori oltrefrontiera non è sufficiente pagare il premio come avviene con le Compagnie italiane.