Davvero ? Cioè, come dovrebbe funzionare ?
L'introduzione della segnalazione nella L 141/2010 (o come tecnicamente la chiamano "istituto della segnalazione") si è resa necessaria perché la norma, così come introdotta in Italia, si scontrava con direttive Europee e penalizzava diversi ambiti senza un apparente motivazione.
Grazie a "battaglie" portate avanti da alcune associazioni, tra le quali in prima linea quelle riguardanti la tua categoria, nel mese di novembre (se nn sbaglio) è stata reintrodotta la segnalzione (per ora limitatamente al credito immobiliare) da parte di quelle categorie che la utilizzano a mero titolo accessorio.
Il tutto, pur già approvato, dovrebbe concretizzarsi entro marzo.
Riporto stralcio:
L’articolato regime giuridico dei cd. intermediari del credito è nuovamente in procinto di essere modificato: lo spunto è dato dal recepimento e attuazione in Italia della Direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, meglio nota come Direttiva MCD (
Mortage Credit Directive).
Viene reintrodotta la cd. “segnalazione” (D.Lgs 141/10 -art. 12 comma 1- quater) pur se svolta nel credito immobiliare e non indica nè un’attività di agenzia, né di mediazione creditizia se prestata a “mero titolo accessorio”.
Un Regolamento del MEF regolerà la materia.
Fondamentale sarà il nuovo ruolo affidato all’Organismo degli agenti e dei mediatori in quanto sembra evidente che il ripristino della norma sia indirizzato verso gli intermediari immobiliari, ma risulta difficile pensare che con il passare del tempo resti vincolata ai soli mutui immobiliari.
Considerando n. 74 della direttiva MCD: “
Le persone che presentano o rinviano semplicemente un consumatore a un creditore o a un intermediario del credito a titolo accessorio nell’esercizio della loro attività professionale, ad esempio segnalando l’esistenza di un particolare creditore o intermediario del credito al consumatore o un tipo di prodotto offerto da detto creditore o intermediario del credito senza ulteriore pubblicità né intervento nella presentazione, nell’offerta, nei preparativi o nella conclusione del contratto di credito, non dovrebbero essere considerate intermediari del credito ai sensi della presente direttiva“.