Ecco è questa la dichiarazione che io dico che manca nel mio atto.’art. 19, comma 4, così come modificato in sede di conversione, detta nuove norme in materia di redazione degli atti traslativi di unità immobiliari aggiungendo all’art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, un ulteriore comma: 1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da una attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari".
Manca la dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei DATI CATASTALI e delle planimetrie. C'è solo la dichiarazione della conformità delle planimetrie con lo stato di fatto, ma non dei dati catastali, che per di più non sono conformi.( conformità oggettiva.)
Al notaio spetta controllare la conformità soggettiva, cioè che l'intestazione catastale corrisponda alle risultanze dei registri immobiliari
Io non dico assolutamente che la dichiarazione in atto debba essere del notaio, ma deve essere del venditore. In questo caso il venditore ha solo dichiarato che lo stato di fatto dell'immobile è conforme alle planimetrie, ma non ha dichiarato che è conforme ai dati catastali. Ecco la sottigliezza. Mi sbaglio ancora, cosa non capisco?
Grazie