Ti giustifichi con la legge: il contratto a canone libero (4+4) è l'unico che permette di inserire una clausola che preveda un forfait fisso per le spese, invariabile ed indipendente da quelli che sono i consumi o il reale importo delle spese incluse.
Questa tesi è avvalorata da una sentenza (18510 dell'8 marzo 2007), che recita: «se in un contratto di locazione abitativa si pattuisce una clausola di forfetizzazione degli oneri accessori a carico del conduttore in aggiunta al canone propriamente detto, l'importo pattuito resta invariabile ed è indifferente alla effettiva entità e all'esistenza degli oneri, senza che possa configurarsi a carico del locatore l'onere di dimostrare e documentare l'entità degli oneri, e anche nel caso che questi non siano stati effettivamente sostenuti, e senza che possa ritenersi attribuita al conduttore la facoltà di dimostrare che le spese sono state inferiori al forfait, o non sono state effettuate».
A questo si arriva grazie all'abrogazione dell'art. 79 della legge 392/1978 ed alla contestuale persistenza dell'art. 9 della Legge 392/78 - non abrogato dalla Legge 431/98 - che può tuttora costituire norma di riferimento, per la disciplina delle spese nella locazione.