studiopci

Membro Storico
paghi per i canoni per i sei mesi post disdetta e poi riconsegni l'immobile. Non è una penale. A meno che tu non voglia andartene subito e negoziare con il proprietario un rilascio anticipato rispetto ai sei mesi.
Se usufruisci abitandoci , non è una penale ... ma se vai via 6 mesi prima devi pagare i sei mesi e diventa una penale ....
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Secondo me sei stato chiaro e corretto, e convengo con te che alcuni interventi ... divagavano. Tu la disdetta la avresti data a tempo.

Però uso il condizionale, perchè hai aggiunto un nuovo dato: tu hai un contratto e non sei solo, lo dividi con due amici.

Non ci hai spiegato come intendi lasciare gli amici .....

Cerco di spiegarmi: non conosco ovviamente il tuo contratto nel dettaglio: ma generalmente quando la locazione riguarda studenti, il contratto prevede una responsabilità solidale tra i soggetti che prendono in locazione l'immobile. I rapporti sono quindi duplici: quelli dei conduttori, in solido, verso il locatore, e quelli che intercorrono tra i conduttori.

In questo caso presumo che il proprietario si sia cautelato almeno verso la molteplicità dei conduttori: nel senso che o tutti danno dsdetta, o chi rimane si fa carico dell'intero canone: Normalmente il proprietario non vuole entrare nei rapporti ed accordi che esistono tra gli studenti: dividetevili in 2 o tre: purchè mi paghiate il canone.

Quindi sai tu in che condizioni ti trovi: magari è il caso in cui tu la disdetta la dai ai tuoi amici, non al proprietario.

Sapete cosa vi dico? io mi sono laureato, mi sono trovato un lavoro e vi saluto: trovatevi un altro collega e tanti auguri.

Se così fosse, il proprietario sarebbe osservatore passivo.

ci troviamo sempre più spesso di fronte a proprietari ingordi

:p .. io mi sono chiamato fuori prima...:risata::risata: Non facciamo generalizzazioni: proprietari ingordi ce ne sono eccome (qui pareva ce ne fosse proprio uno), così come AI incapaci o furfantelli se ne trovano a iosa. :^^: Meglio lasciar perdere,
.... a proposito, c'è qualcuno a cui potrebbero servire 13 milioni di euro? :^^:
... ed a voi AI, è mai capitato di acquistare a 18 e rivendere in giornata a 36? Dimenticavo, voi non siete quelli che hanno i soldi per comprare, al massimo fate un pò di cresta sul passaggio di denaro...
Quello li si è rivolto a voi? Che si sia fatto fare una valutazione con i nuovi criteri di estimo da Carlo ..?

Magari ....!!! :risata: :risata:
 

Ale85

Nuovo Iscritto
Non ci hai spiegato come intendi lasciare gli amici .....

Grazie Bastimento, i miei amici approfittano per andarsene con me, in quanto uno dei due, si laurea in contemporanea con me e a l'altro conviene trovare una stanza singola piuttosto che continuare a pagare un bilocale da solo o peggio dover trovare due coinquilini a marzo.
Quindi siamo tutti d'accordo...tutti tranne quella carogna che ce lo vuole impedire!:rabbia:
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
...tutti tranne quella carogna che ce lo vuole impedire!

Questa mi pare si chiami intimidazione: ma anche una causa costa al proponente, e per cosa?...

Approfitto per rendervi partecipi di una bellissima massima copiata presso uno studi legale due sere fa:

FABBISOGNA PER INTRAPRENDER LITI
Cassa da banchiere
Gamba da cerviere
Pazienza da romita
Aver rason
Saverla espor
Trovar chi l'intende
e chi la voglia dar
E debitor
che possa pagar

......... Venezia 1612
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
"Art.18 - Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi: in tale caso al locatore sono dovuti i canoni e gli oneri accessori maturati sino al termine del periodo di preavviso."

... e continua a fine di tutti gli articoli:

"A deroga art. 18, con preavviso comunicato per iscritto al massimo entro il 28/06, possibilità di risoluzione da parte del conduttore con preavviso di almeno 3 mesi ogni 28/09 a partire dal 28/09/2010 con riconsegna dell'appartamento al massimo entro le ore 10."


Potrai contestare tale fattispecie, eccependo che una simile clausola cozzerebbe irrefutabilmente con l'art. 4, comma 2, della legge 392/1978 e con l'art. 3, comma 6, della legge 431/1998: tali norme disciplinano - per quanto riguarda le locazioni ad uso abitativo - l'istituto del recesso legale per gravi motivi a favore del conduttore e prevedono espressamente che lo stesso possa sciogliere anticipatamente il rapporto previo avviso al locatore con un termine di sei mesi prima dell'esercizio del recesso anticipato: l'esempio più tipico, per le locazioni a tale uso, è proprio quello del soggetto che improvvisamente ed inaspettatamente deve trasferirsi in altra città per motivi di lavoro non dipendenti da una sua scelta. Attenzione, però: la cosa importante è che i gravi motivi, posti a fondamento del tuo recesso, siano stati chiaramente specificati nella comunicazione al proprietario, in quanto non è ammissibile una loro indicazione successiva o addirittura una loro modifica in una diversa comunicazione: in simili ipotesi, la comunicazione di recesso non assume alcuna valenza e deve considerarsi come neppure inviata (Cass., 6 giugno 2008, n°15058).
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Approfitto per rendervi partecipi di una bellissima massima copiata presso uno studi legale due sere fa:

FABBISOGNA PER INTRAPRENDER LITI
Cassa da banchiere
Gamba da cerviere
Pazienza da romita
Aver rason
Saverla espor
Trovar chi l'intende
e chi la voglia dar
E debitor
che possa pagar

......... Venezia 1612


Splendida! :risata:
 

Ale85

Nuovo Iscritto
Attenzione, però: la cosa importante è che i gravi motivi, posti a fondamento del tuo recesso, siano stati chiaramente specificati nella comunicazione al proprietario, in quanto non è ammissibile una loro indicazione successiva o addirittura una loro modifica in una diversa comunicazione: in simili ipotesi, la comunicazione di recesso non assume alcuna valenza e deve considerarsi come neppure inviata

Io nella raccomandata ho indicato che davo disdetta per gravi motivi, senza andare però nello specifico, anche perchè come ho letto in diversi siti sul web, il locatore non è tenuto obbligatoriamente a saperli.
Mi sbaglio?
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Io nella raccomandata ho indicato che davo disdetta per gravi motivi, senza andare però nello specifico, anche perchè come ho letto in diversi siti sul web, il locatore non è tenuto obbligatoriamente a saperli. Mi sbaglio?


La comunicazione per gravi motivi, in quanto trattasi di recesso titolato, non può essere generica e non può prescindere dalla specificazione degli stessi che valgono a dare al recesso la precisa collocazione nell'ambito della fattispecie in esame: tale necessità inerisce al perfezionamento della dichiarazione di recesso e, al contempo, risponde alla finalità di permettere al locatore la legittima contestazione dei motivi di recesso addotti dal conduttore.

Chiarito, perciò, che il conduttore debba indicare, a pena di nullità, i motivi a fondamento del recesso, è, tuttavia, escluso che debba, altresì, fornire le ragioni di fatto, di diritto, od economiche su cui i motivi sono fondati, o che debba darne la relativa prova, dovendo il conduttore effettuare tali incombenze solo in caso di contestazione da parte del locatore. ;)
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
la cosa importante è che i gravi motivi, posti a fondamento del tuo recesso, siano stati chiaramente specificati

Questa precisazione (la colpa non è dell'ambasciatore... :fiore:) mi fa cascare letteralmente le p....; con questi cavilli tutti la fanno franca. help!
Del resto avevano capito bene i saggi veneziani che la probabilità che si avverino contemporaneamente le otto condizioni è pressoché trascurabile ...

Ho un ulteriore osservazione: io avrei inteso che la lettura corretta dell'art. 18 e della seguente deroga, non siano uno la negazione dell'altro.

A prescindere dalla eccezione di ammissibilità di una limitazione contrattuale alla disposizione di legge in merito alla possibilità di recesso anticipato per gravi motivi, qui Ale ha dato disdetta nei termini più ampi di 6 mesi: la deroga mi sembra significhi che in via eccezionale il preavviso può ridursi a 3 mesi se questo avviene in corrispondenza della fine dell'anno accademico. Se si dovesse interpretare come negazione del precedente art. 18 in toto, non avrebbe avuto senso scrivere il 18. (sti lugulei mi fanno uscir di senno ...)

Semmai avrei una altra obiezione: essendo i conduttori 3, e sussistendo gravi motivi solo per due (uno ha finito gli studi e si è trovato lavoro, l'altro ha finito gli studi e torna a casa) mentre il terzo è nelle medesime condizioni iniziali, semmai il locatore potrebbe appellarsi alla solidarietà dei tre, e tampinare il terzo rimasto.
 

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