In attesa di consigli più competenti da parte della legale in incognito .... (almeno così mi sembra ), ti direi, se vieni nella determinazione di rispondere all'avvocato, di esprimerti in termini solo implicitamente integrativi: non dare l'impressione di dover integrare, ma solo rammentare che ritieni di essere nel giusto nel pretendere il rispetto dell'art. 18, avendo tu i validi motivi che hai esposto.
Non ho motivo di dubitare del consiglio di pennylove, che se ricordo bene era documentato, ma non darei l'appiglio di far sapere che la tua disdetta era (o poteva essere) incompleta. Del resto i termini li hai rispettati, hai indicato la motivazione: a me pare che se contestano i gravi motivi sta a loro chiedere di conoscerli, e non sta a loro valutare se sono gravi.
Beh, innanzitutto, grazie per la legale (che, ahimè, non sono) in incognito
. Quello del recesso è uno dei momenti più ricchi di controversie, se non si ha l'avvertenza di cautelarsi. Nel caso di specie, con i dubbi che mi derivano per non poter esaminare la comunicazione di recesso in questione, io credo che sia indispensabile tutelarsi specificando la circostanza "gravosa" che ha indotto il nostro Ale a recedere anticipatamente dal contratto al locatore, il quale, in difetto, potrebbe contestare la fattispecie per il motivo di cui al # 24, tenuto conto, inoltre, che qui c'è pure di mezzo un legale.
Nella comunicazione di recesso, Ale, ai sensi dell'art. 6 della legge 431/1998, avrebbe dovuto comunicare, senza fornire la relativa prova - come precisato al #19 - al locatore la volontà di recedere dal contratto di locazione - stipulato in data xxxx e relativo all'immobile xxxx - per il seguente grave motivo, insorto dopo la stipula del contratto: motivo di lavoro.
Se il conduttore non esplicita chiaramente quali sono questi gravi motivi e nel contratto non è prevista una clausola per la quale il conduttore non può recedere liberamente e indipendentemente dai gravi motivi, il rischio è che il locatore possa pretendere il pagamento dei canoni sino alla scadenza del contratto. Nonostante la norma non lo preveda espressamente - come, al contrario nel caso di cui all'art.3, comma 1, della legge 431/1998, in tema di diniego di rinnovazione del contratto di locazione alla prima scadenza da parte del locatore (adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge ecc.) - ove il legislatore prevede espressamente un'ipotesi di nullità nel caso di mancata specificazione del motivo sulla base del quale il locatore ha fondato la disdetta anticipata, è opinione concorde, anche sulla base di quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass., 12 novembre 2003, n°17042), che la specificazione dei gravi motivi debba essere fatta ad opera del conduttore unitamente alla comunicazione del recesso, a pena di nullità, e ciò al fine di consentire al locatore - come precisato al #19 - il controllo dei motivi addotti dalla controparte per l'esercizio del recesso.
Per verificare la correttezza della comunicazione inviata, in ogni caso, suggerisco ad Ale di rivolgersi all'ufficio legale di una organizzazione sindacale degli inquilini.