Bastimento

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Non ricordo le modalità di riporto delle rate residue spettanti a seguito di successione.
Detrazioni inizialmente ripartite al 50 % tra moglie e marito. A seguito di decesso della moglie,
si ripartiscono obbligatoriamente tra gli eredi o possono essere computate solo al coniuge superstite?
 

Luna_

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In questo caso bisogna verificare chi continua ad abitare la casa. Se solo la moglie allora solo lei potrà detrarre la sua quota oltre al suo 50%. Il resto va perso. Se abitano tutti quanti gli eredi in quella casa allora ognuno detrae la propria quota.
 

Bastimento

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Se solo la moglie allora solo lei potrà detrarre la sua quota oltre al suo 50%.
Grazie Luna per la risposta, anche se qualcosa non torna.
La frase sopra citata è abbastanza sibillina.
Se abitano tutti quanti gli eredi in quella casa allora ognuno detrae la propria quota.
Qui la frase è chiara, ma se le detrazioni si riferiscono ad un immobile di proprietà, non residenza di nessuno degli eredi? Mi sembra strano si perda una quota di detrazioni.
 

Bastimento

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Privato Cittadino
Ho nel frattempo trovato in rete risposte che specificano in dettaglio le varie casistiche. Le riporto per informazione completa anche per altri interessati
Ora, nel caso di successione di una casa ristrutturata, le eventuali quote residue di detrazione non godute in vita dal de cuius si trasmettono per intero ad un solo erede oppure a più eredi che conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile (in buona sostanza a coloro i quali ne possano disporre a proprio piacimento quando e come lo desiderino, a prescindere dal fatto che abbiano adibito l’immobile a propria abitazione).

A tal riguardo, però, vanno distinte diverse casistiche. (quattro casi)
Se ad esempio l’immobile fosse locato, la detrazione non spetterebbe a nessuno, in quanto l’erede o gli eredi non ne potrebbero disporre a proprio piacimento.
Nel caso invece fossero presenti più eredi e l’immobile fosse a disposizione, cioè vuoto, il beneficio sarebbe trasferito in parti uguali agli eredi.
La terza casistica è una delle più frequenti: presenza di più eredi, ma contemporaneamente al coniuge superstite.
Nella fattispecie sarebbe il coniuge superstite, in quanto detentore del diritto d’abitazione nell'ex casa coniugale, l’unico ad aver diritto alla detrazione.
Viceversa, quarta ed ultima casistica, qualora il coniuge superstite rinunciasse all'eredità, pur mantenendo il diritto d’abitazione, non solo non potrebbe fruire delle quote residue di detrazione, ma qualora fossero presenti altri eredi (ad esempio i figli), neppure questi potrebbero beneficiare delle quote residue dal momento che non sarebbero nelle condizioni di godere della detenzione materiale dell’immobile.
Fonte: CAF Acli.

Cercando riferimenti normativi alla casistica sovraesposta, ho ritrovato la solita catena di sant'Antonio, con leggi, provvedimenti, e circolari a cascata: ognuno cita quelle che individua, ma è evidente lo stato confusionale del nostro legislatore.
A partire dall'indicazione dell'art. 16 bis del TUIR n°917/1986.

In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
con le seguenti specificazioni
Legge 289 del 27/12/2002
Circ. 20 del 13/5/2011 risposta 2.2.
Circ. 24 del 10/06/2004 risposta 1.1.
Circolare 13 del 9/5/2013.Risp. 1.1
Risol. 77 del 24/03/2009

Si rileva comunque una imprecisione nella sintesi del CAF, molto simile a quella indicata sommariamente in
A chi spetta la detrazione del 36% in caso di successione di immobile oggetto di ristrutturazione? - FISCOeTASSE.com

In particolare:
- immobile locato: le due citazioni del CAF e sito Fisco&Tasse sembrano far riferimento al solo caso di eredi del locatore, mentre la nuova circolare 13 del 2013 ipotizza il trasferimento del dritto all'erede dell'inquilino, che mantenga la detenzione e subentri nella titolarità del contratto.

C'è comunque da chiedersi cosa abbiano "fumato" i nostri parlamentari introducendo l concetto di detenzione materiale e diretta = immediata disponibilità del bene.

I coniugi proprietari di un immobile dato in locazione da sempre usufruiscono delle detrazioni per i lavori condominiali pur non avendo la disponibilità della u.i. principale: in caso di decesso d uno dei coniugi, come interpretare la regola della immediata disponibilità, questa volta relativamente alle parti comuni condominiali?

Le risposte sulle circolari appaiono sempre come una interpretazione ad hoc del solo caso preso ad esempio: figurarsi se poi il caso esula da quelli esemplificati.

E' sconfortante
 

Luna_

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Purtroppo la mia fonte é l'agenzia delle entrate,nello specifico chi si occupa proprio di dichiarazione dei redditi. Senza Caf Cuf Cof e articoli vari su internet
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Purtroppo la mia fonte é l'agenzia delle entrate,nello specifico chi si occupa proprio di dichiarazione dei redditi. Senza Caf Cuf Cof e articoli vari su internet
Non contesto la tua risposta, come non contesto le risposte date dal CAF, che fanno risalire le loro deduzioni dalle circolari della AdE citate.

Nota che le mie ulteriori citazioni / precisazioni fanno a loro volta ad ulteriori circolari AdE.
Da cui non si può non constatare due aspetti:
- le conseguenze della definizione di "detenzione materiale e diretta" e dell'equivalente interpretativo dato con la circolare 24/2004 che traduce in "immediata disponibilità" producono effetti apparentemente discordanti e iniqui.
- non esiste alcuna precisazione a livello normativo che sancisca la equivalenza e corrispondenza del dettato di legge, alla interpretazione della AdE.

Le conseguenze sono:
- il coniuge che mantiene il diritto (reale) di abitazione,ma rinuncia all'eredità, pur mantenendo la disponibilità dell'alloggio, perde il diritto alla detrazione non essendo equiparato all'erede
-l'erede che non ha la residenza principale nell'alloggio ereditato e non la trasferisce, mantiene il diritto ala detrazione se ha la "immediata disponibilità dello stesso"
- l'erede che "eredita" il diritto alla detrazione, lo perde se concede successivamente l'immobile in locazione o comodato.
- nulla si può dedurre in merito alle detrazioni maturate su interventi su parti comuni condomnilai, salvo estendere le deduzoni valide per l'immobile principale anche alle parti comuni dell'edificio cui fa parte (e chi lo ha detto)?

Smetto per non rovinarmi ulteriormente il fegato: non tanto per la potenziale perdita di un beneficio, ma per la incomprensibilità del dettato normativo.
 
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Pennylove

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Non ricordo le modalità di riporto delle rate residue spettanti a seguito di successione.
Detrazioni inizialmente ripartite al 50 % tra moglie e marito. A seguito di decesso della moglie,
si ripartiscono obbligatoriamente tra gli eredi o possono essere computate solo al coniuge superstite?


Volendo partire dal trasferimento dell’immobile residenziale per mortis causa, in caso di decesso del contribuente titolare di detrazione fiscale, l’agevolazione si trasferisce all’erede che conserva il possesso materiale e diretto del bene. La circolare n°15/E/2003 ha precisato che la detrazione del 36%-50% si trasmette per le quote non detratte dal de cuius, esclusivamente all’erede (o in quota parte agli eredi) che conserva la materiale e diretta detenzione del bene (la non detenzione esclude il bonus).

Concetto riaffermato nella successiva circolare n°24 del 10 giugno 2004 (par. 1.1), che ha precisato che il subentro nel diritto alla detrazione si verifica solo per l’erede assegnatario che abbia la piena e immediata disponibilità del bene, indipendentemente dalla circostanza che l’immobile sia destinato o meno ad abitazione principale. Se la detenzione viene esercitata congiuntamente da più eredi, la stessa può essere frazionata tra gli stessi.

A questo proposito è stato ulteriormente ribadito che l’erede deve poter disporre dell’immobile liberamente quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito ad abitazione principale (circolare n°20/E/2011).

In merito a tutto ciò, è nuovamente intervenuta l’Agenzia delle Entrate che, con la circolare n°19/2012 (par. 1.6), ha nuovamente precisato che “Nell’ipotesi, invece, di trasferimento mortis causa dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, resta invariato per gli eredi il diritto a godere delle quote residue della detrazione, purché conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile, come previsto dal quarto periodo dell’art. 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002, non modificato dal decreto legge n. 138 del 2011” (si veda anche la guida fiscale “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, pag. 17 e la guida della Direzione Regionale Piemonte “L’Agenzia delle Entrate incontra i cittadini”, pag. 34).

Pertanto, il diritto alla detrazione viene conservato dall’erede anche se questi utilizza l’immobile come abitazione diversa dall’abitazione principale (gli eredi possono risiedere altrove), se l’immobile è libero (non locato), mentre si estingue qualora l’immobile sia concesso in uso a terzi, in locazione o in comodato. Se uno solo degli eredi detiene il fabbricato (lo occupa direttamente), la detrazione residua si trasferisce interamente a favore di quest’ultimo (se lo occupano più eredi, la detrazione residua si divide tra gli eredi occupanti) per le quote decennali residue non detratte dal de cuius, senza che si ricominci da capo, vale a dire iniziando un nuovo decennio dividendo l’importo in 10 rate.

Riguardo al diritto alla detrazione relativamente ai lavori effettuati su parti comuni – ad avviso di chi scrive (trattasi di un’opinione personale) – dovrebbe valere la stessa regola generale, atteso che la detrazione è comunque legata all’immobile oggetto di trasferimento per successione. Non ho una risposta certa da darti: la norma richiamata non specifica né distingue i lavori effettuati su singole unità abitative (lavori interni) da lavori effettuati su parti comuni. Si consiglia, comunque, per una conferma (o per una smentita), di contattare direttamente ovvero mediante e-mail l’Agenzia delle Entrate; diversamente, le spese sostenute successivamente all’entrata in possesso del bene, pagate direttamente dall’erede o dagli eredi, risultano detraibili come tutte le spese sostenute a titolo di proprietà, anche se l’immobile, oggetto dell’intervento, risulti affittato.

Tale limitazione (che può sembrare assurda) è conseguente al fatto che il nostro legislatore, in caso di trasferimento di fabbricati per mortis causa, vuole favorire non tutti gli eredi, ma solo quelli che continuano ad avere un rapporto diretto con l’immobile ereditato: il legislatore, in buona sostanza, vuole tutelare l’uso del bene e non il suo sfruttamento economico.

I proprietari-locatori che locano immobili abitativi sono agevolati attraverso altre forme fiscali (riduzione IMU sulle locazioni concordate, cedolare secca ecc.), ma non da tale disposizione che ha il solo e unico scopo di incentivare la ristrutturazione.

Come si è visto, è bene dedicare particolare attenzione e cura in fase di pianificazione fiscale di una successione con immobili dotati di bonus fiscale sul recupero edilizio, per evitare – mi si perdoni l’ardire, a rischio di apparire blasfema – che torni di attualità un noto passo della Bibbia (Geremia, 31) che, con cieco fatalismo, afferma: “I padri han mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati” che, calato nella fattispecie, potrebbe tradursi irrispettosamente “La fiscalità dei padri ricade sui figli”.

P.S. La scrivente si assenta per un breve periodo di ferie (retribuite). Le trasmissioni riprenderanno (Isis permettendo) lunedì 13 aprile. Nel frattempo, fate come a casa vostra: il frigo è quasi vuoto, ma deve essere rimasto ancora qualcosa, il bagno è in fondo a destra, date da bere alle piante (morenti) e, prima di andare a letto, spegnete le luci. Ah, dimenticavo. Le chiavi son qua, sotto il :amore: Buona Pasqua a tutti (vicini e lontani)!.:fiore::festa:

Penny:amore:
 
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Studio Roversi

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Non contesto la tua risposta, come non contesto le risposte date dal CAF, che fanno risalire le loro deduzioni dalle circolari della AdE citate.

Nota che le mie ulteriori citazioni / precisazioni fanno a loro volta ad ulteriori circolari AdE.
Da cui non si può non constatare due aspetti:
- le conseguenze della definizione di "detenzione materiale e diretta" e dell'equivalente interpretativo dato con la circolare 24/2004 che traduce in "immediata disponibilità" producono effetti apparentemente discordanti e iniqui.
- non esiste alcuna precisazione a livello normativo che sancisca la equivalenza e corrispondenza del dettato di legge, alla interpretazione della AdE.

Le conseguenze sono:
- il coniuge che mantiene il diritto (reale) di abitazione,ma rinuncia all'eredità, pur mantenendo la disponibilità dell'alloggio, perde il diritto alla detrazione non essendo equiparato all'erede
-l'erede che non ha la residenza principale nell'alloggio ereditato e non la trasferisce, mantiene il diritto ala detrazione se ha la "immediata disponibilità dello stesso"
- l'erede che "eredita" il diritto alla detrazione, lo perde se concede successivamente l'immobile in locazione o comodato.
- nulla si può dedurre in merito alle detrazioni maturate su interventi su parti comuni condomnilai, salvo estendere le deduzoni valide per l'immobile principale anche alle parti comuni dell'edificio cui fa parte (e chi lo ha detto)?

Smetto per non rovinarmi ulteriormente il fegato: non tanto per la potenziale perdita di un beneficio, ma per la incomprensibilità del dettato normativo.

Se l'immobile è affittato, non si trasmette il diritto alla detrazione per le spese sostenute dalla defunta.

Come si è visto, è bene dedicare particolare attenzione e cura in fase di pianificazione fiscale di una successione con immobili dotati di bonus fiscale sul recupero edilizio, per evitare – mi si perdoni l’ardire, a rischio di apparire blasfema – che torni di attualità un noto passo della Bibbia (Geremia, 31) che, con cieco fatalismo, afferma: “I padri han mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati” che, calato nella fattispecie, potrebbe tradursi irrispettosamente “La fiscalità dei padri ricade sui figli”.

Straquoto. L'italiano non è abituato a pianificare il passaggio fiscale successorio dei propri beni, non parliamo poi se si tratta di beni immobili, sono pochissime le persone che valutano le conseguenze fiscali che comporta il trasferimento di immobili che godono di benefici fiscali perchè in Italia manca una cultura della pianificazione successoria (meno di 1 italiano su 10 la conosce e la pratica).

Vedo che adesso sei passata ai profeti dell'Antico Testamento. :) Il codice civile ormai ti va stretto. :) Sei troppo forte, Penny! :applauso: Da te mi aspetto un passo della Torah per giustificare un mancato rinnovo di contratto. :^^: Considerata la tua preparazione non ordinaria, avrei un quesito da porti in merito alla materiale detenzione dell'immobile non per successione. ma non voglio "inquinare" questo topic, onde per cui te lo esporrò al momento opportuno. D'altronde, anche Qolehet ammonisce: "Per tutto c'è il suo momento, un tempo per ogni cosa sotto il cielo" (Ecclesiaste, 3, 1),:sorrisone:
 

Bastimento

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Caro Roversi, non so esattamente cosa intendi per pianificazione successoria. Salvo tu abbia conoscenze altolocate in Paradiso e riesca a procrastinare eventi infausti inattesi:disappunto:
 

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