Non ricordo le modalità di riporto delle rate residue spettanti a seguito di successione.
Detrazioni inizialmente ripartite al 50 % tra moglie e marito. A seguito di decesso della moglie,
si ripartiscono obbligatoriamente tra gli eredi o possono essere computate solo al coniuge superstite?
Volendo partire dal trasferimento dell’immobile residenziale per
mortis causa, in caso di decesso del contribuente titolare di detrazione fiscale, l’agevolazione si trasferisce all’erede che conserva il possesso materiale e diretto del bene. La circolare n°15/E/2003 ha precisato che la detrazione del 36%-50% si trasmette per le quote non detratte dal de cuius, esclusivamente all’erede (o in quota parte agli eredi) che conserva la materiale e diretta detenzione del bene (la non detenzione esclude il bonus).
Concetto riaffermato nella successiva circolare n°24 del 10 giugno 2004 (par. 1.1), che ha precisato che il subentro nel diritto alla detrazione si verifica solo per l’erede assegnatario che abbia la piena e immediata disponibilità del bene, indipendentemente dalla circostanza che l’immobile sia destinato o meno ad abitazione principale. Se la detenzione viene esercitata congiuntamente da più eredi, la stessa può essere frazionata tra gli stessi.
A questo proposito è stato ulteriormente ribadito che l’erede deve poter disporre dell’immobile liberamente quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito ad abitazione principale (circolare n°20/E/2011).
In merito a tutto ciò, è nuovamente intervenuta l’Agenzia delle Entrate che, con la circolare n°19/2012 (par. 1.6), ha nuovamente precisato che
“Nell’ipotesi, invece, di trasferimento mortis causa dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, resta invariato per gli eredi il diritto a godere delle quote residue della detrazione, purché conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile, come previsto dal quarto periodo dell’art. 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002, non modificato dal decreto legge n. 138 del 2011” (si veda anche la guida fiscale
“Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, pag. 17 e la guida della Direzione Regionale Piemonte “
L’Agenzia delle Entrate incontra i cittadini”, pag. 34).
Pertanto, il diritto alla detrazione viene conservato dall’erede anche se questi utilizza l’immobile come abitazione diversa dall’abitazione principale (gli eredi possono risiedere altrove), se l’immobile è libero (non locato), mentre si estingue qualora l’immobile sia concesso in uso a terzi, in locazione o in comodato. Se uno solo degli eredi detiene il fabbricato (lo occupa direttamente), la detrazione residua si trasferisce interamente a favore di quest’ultimo (se lo occupano più eredi, la detrazione residua si divide tra gli eredi occupanti) per le quote decennali residue non detratte dal de cuius, senza che si ricominci da capo, vale a dire iniziando un nuovo decennio dividendo l’importo in 10 rate.
Riguardo al diritto alla detrazione relativamente ai lavori effettuati su parti comuni – ad avviso di chi scrive (trattasi di un’opinione personale) –
dovrebbe valere la stessa regola generale, atteso che la detrazione è comunque legata all’immobile oggetto di trasferimento per successione. Non ho una risposta certa da darti: la norma richiamata non specifica né distingue i lavori effettuati su singole unità abitative (lavori interni) da lavori effettuati su parti comuni. Si consiglia, comunque, per una conferma (o per una smentita), di contattare direttamente ovvero mediante e-mail l’Agenzia delle Entrate; diversamente, le spese sostenute successivamente all’entrata in possesso del bene, pagate direttamente dall’erede o dagli eredi, risultano detraibili come tutte le spese sostenute a titolo di proprietà, anche se l’immobile, oggetto dell’intervento, risulti affittato.
Tale limitazione (che può sembrare assurda) è conseguente al fatto che il nostro legislatore, in caso di trasferimento di fabbricati per
mortis causa, vuole favorire non tutti gli eredi, ma solo quelli che continuano ad avere un rapporto diretto con l’immobile ereditato: il legislatore, in buona sostanza, vuole tutelare l’uso del bene e non il suo sfruttamento economico.
I proprietari-locatori che locano immobili abitativi sono agevolati attraverso altre forme fiscali (riduzione IMU sulle locazioni concordate, cedolare secca ecc.), ma non da tale disposizione che ha il solo e unico scopo di incentivare la ristrutturazione.
Come si è visto, è bene dedicare particolare attenzione e cura in fase di pianificazione fiscale di una successione con immobili dotati di bonus fiscale sul recupero edilizio, per evitare – mi si perdoni l’ardire, a rischio di apparire blasfema – che torni di attualità un noto passo della Bibbia (Geremia, 31) che, con cieco fatalismo, afferma: “
I padri han mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati” che, calato nella fattispecie, potrebbe tradursi irrispettosamente “
La fiscalità dei padri ricade sui figli”.
P.S. La scrivente si assenta per un breve periodo di ferie (retribuite). Le trasmissioni riprenderanno (Isis permettendo) lunedì 13 aprile. Nel frattempo, fate come a casa vostra: il frigo è quasi vuoto, ma deve essere rimasto ancora qualcosa, il bagno è in fondo a destra, date da bere alle piante (morenti) e, prima di andare a letto, spegnete le luci. Ah, dimenticavo. Le chiavi son qua, sotto il
Buona Pasqua a tutti (vicini e lontani)!.
Penny