Se le intenzioni del legislatore fossero state quelle da te suggerite, al comma 8 avrebbe indicato: l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi, non l'unità immobiliare, stante l'espresso richiamo al comma 1.Ti dimentichi una cosa: l'erede quando cede l'unità immobiliare, indirettamente insieme ad essa cede anche le parti condominiali oggetto di intervento edilizio e il valore dell'immobile compravenduto, per tornare al comma 8, potrebbe scontare, nelle intenzioni del legislatore, anche le spese sostenute sulle parti in comunione.
E' la specificazione sull'oggetto dei lavori (unità immobiliare e non parti condominiali) la discriminante (a mio parere).
In ogni caso .....chi si vuole togliere lo sfizio.....non gli resta che l'interpello.