Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Rispolvero codesta discussione per segnalare che il 24 aprile è uscita un’interpretazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate (la circolare n°17/E) sul “Trasferimento mortis causa e rate residue della detrazione”. Non si tratta assolutamente di una novità, in quanto il principio era già stato oggetto di analoghe circolari (la 24/E del 2004 e la 20/E del 2011), tuttavia la circolare in questione ha precisato che se l’erede, al momento del decesso dell’avente diritto, concede in comodato o in locazione l’immobile, non può più fruire delle date di detrazione degli anni in cui l’immobile non è da lui detenuto direttamente.

Coerentemente, si ritiene che la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” debba essere sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Nel caso in cui l’erede, che deteneva direttamente l’immobile, abbia successivamente concesso in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene”.

Non solo. La circolare, sempre in tema di successione, va oltre, precisando che le rate residue della detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, di cui ha beneficiato il soggetto deceduto, non possono essere trasferite agli eredi per i rimanenti periodi di imposta, in quanto non sono applicabili le stesse norme che regolano le detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie (in sostanza, l’erede perde anche il c.d. bonus mobili).:triste:
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Grazie: proprio l'altro ieri leggevo la circolare....
Questa è l'interpretazione della norma e forse anche ... la norma.
Certo mi resta oscura la "razio": Si ereditano i debiti, ma non ... i crediti.
Ma con che logica i "nostri rappresentanti" legislatori ragionano? Che sia sempre necessario far cassa è ormai chiaro: ma dove stànno equità e logica? nvece di illustrare l'illogico, farebebro bene a impegnare il tempo nel correggere una palese incongruenza.
Metti che uno abbia investito nella ristrutturazione di un bene in comunione , messo in locazione già ai tempi della ristrutturazione: perchè l'erede deve perdere le quote residue, quando oggi è poi previsto di default che le detrazioni passino ad un acquirente successivo?
Mi sembra evidente che la mano destra non sappia cosa fa quella sinistra.
 

Dorasem

Nuovo Iscritto
Professionista
Mi chiedo sempre più cosa passa per la testa a chi scrive le norme fiscali!
Ho un caso di un cliente deceduto che ha ristrutturato un'immobile che ha successivamente locato, non abitativo, la successione è testamentaria e questo immobile è attribuito ad un unico erede, non mi è chiaro, leggendo la normativa, il perchè l'erede perda il diritto alla detrazione delle residue quote di ristrutturazione, dato che l'immobile non è stato locato successivamente all'entrata in possesso del bene, ma era già stato locato, e il perchè il de cuius possa detrarle e l'erede no.
Mi sembra un'enorme incongruenza.
Sapete darmi lumi'
 

ing.korg

Nuovo Iscritto
Professionista
........
......................
Riguardo al diritto alla detrazione relativamente ai lavori effettuati su parti comuni – ad avviso di chi scrive (trattasi di un’opinione personale) – dovrebbe valere la stessa regola generale, atteso che la detrazione è comunque legata all’immobile oggetto di trasferimento per successione. Non ho una risposta certa da darti: la norma richiamata non specifica né distingue i lavori effettuati su singole unità abitative (lavori interni) da lavori effettuati su parti comuni. Si consiglia, comunque, per una conferma (o per una smentita), di contattare direttamente ovvero mediante e-mail l’Agenzia delle Entrate; ..............

Penny:amore:

Buongiorno a tutti,
mi permetto di entrare nella discussione poiché non sono pienamente d'accordo con il passo sopra riportato.

La norma di cui all'art. 16bis TUIR individua due fattispecie di immobili su cui individua diverse, tra loro, categorie di lavori detraibili.
Infatti al comma 1 si legge:
"1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:


a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;

b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze
..............omissis"


Il successivo comma 8 è attinente ad una sola delle due fattispecie e precisamente all'unità immobiliare oggetto direttamente dell'intervento, come ben testualmente riportato sotto:
"...........omissis
8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
...............omissis"

Ne consegue che il legislatore, avendo inserito il caso di decesso all'interno di detto comma 8 ha evidentemente inteso l'unità immobiliare oggetto dell'intervento, quale bene trasferito mortis causa, non gli interventi sulle parti condominiali.
D'altra parte pure la vendita non può in alcun modo essere riferita alle parti condominiali, invendibili (tranne casi particolari che non elenco per brevità).

Anche l'ultima circolare A.E. 17/E del 2015, rispondendo alla seguente domanda:
"L’art. 16-bis del TUIR dispone che in caso di trasferimento mortis causa della titolarità dell’immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, la detrazione non fruita in tutto in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Nel caso in cui, dopo alcuni anni dal trasferimento mortis causa, l’erede che aveva la detenzione materiale e diretta dell’immobile conceda in locazione o in comodato l’immobile, perde la detrazione delle restanti quote?
..............omissis"

chiarisce un concetto fiscale che è valido solo per la fattispecie del singolo immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio negli anni precedenti.

Per quanto attiene al consiglio di sentire l'A.E., la mia annosa esperienza mi ha definitivamente convinto che i vari dipendenti degli sportelli o uffici non sono aggiornati, giacché non possono! Non hanno il tempo di leggere ed informarsi sulle varie leggi, norme, decreti, circolari, risoluzioni, interpretazioni autentiche, lettere, ecc. ecc. che il nostro povero paese sforna in quantità industriale ogni........giorno!

L'unica è fare un interpello direttamente all'A.E........ ed aspettare..........:disappunto:

Un cordiale saluto
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Ti direi di considerare anche il caso mio: immobile locato insieme alla moglie che è poi deceduta: perchè perdere la sua quota di detrazioni su queste spese condominiali?
Il criterio corrente della AdE è sicuramente assurdo: non è facile però far recepire una interpretazione più logica.
 

Studio Roversi

Membro Attivo
Professionista
Buongiorno a tutti,
mi permetto di entrare nella discussione poiché non sono pienamente d'accordo con il passo sopra riportato.

La norma di cui all'art. 16bis TUIR individua due fattispecie di immobili su cui individua diverse, tra loro, categorie di lavori detraibili.
Infatti al comma 1 si legge:
"1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:


a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;

b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze
..............omissis"


Il successivo comma 8 è attinente ad una sola delle due fattispecie e precisamente all'unità immobiliare oggetto direttamente dell'intervento, come ben testualmente riportato sotto:
"...........omissis
8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
...............omissis"

Ne consegue che il legislatore, avendo inserito il caso di decesso all'interno di detto comma 8 ha evidentemente inteso l'unità immobiliare oggetto dell'intervento, quale bene trasferito mortis causa, non gli interventi sulle parti condominiali.
D'altra parte pure la vendita non può in alcun modo essere riferita alle parti condominiali, invendibili (tranne casi particolari che non elenco per brevità).

Anche l'ultima circolare A.E. 17/E del 2015, rispondendo alla seguente domanda:
"L’art. 16-bis del TUIR dispone che in caso di trasferimento mortis causa della titolarità dell’immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, la detrazione non fruita in tutto in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Nel caso in cui, dopo alcuni anni dal trasferimento mortis causa, l’erede che aveva la detenzione materiale e diretta dell’immobile conceda in locazione o in comodato l’immobile, perde la detrazione delle restanti quote?
..............omissis"

chiarisce un concetto fiscale che è valido solo per la fattispecie del singolo immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio negli anni precedenti.(OMISSIS)

Ti dimentichi una cosa: l'erede quando cede l'unità immobiliare, indirettamente insieme ad essa cede anche le parti condominiali oggetto di intervento edilizio e il valore dell'immobile compravenduto, per tornare al comma 8, potrebbe scontare, nelle intenzioni del legislatore, anche le spese sostenute sulle parti in comunione.
 

Dorasem

Nuovo Iscritto
Professionista
Ti dimentichi una cosa: l'erede quando cede l'unità immobiliare, indirettamente insieme ad essa cede anche le parti condominiali oggetto di intervento edilizio e il valore dell'immobile compravenduto, per tornare al comma 8, potrebbe scontare, nelle intenzioni del legislatore, anche le spese sostenute sulle parti in comunione.
Il mio caso non comporta condominio, ma concordo con la tua interpretazione, anche se ritengo assurdo che l'erede che viene in possesso del bene non possa disporne a suo piacimento, quindi anche locarlo, perchè altrimenti perde le quote residue della ristrutturazione sostenute dal de cuius.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto