Rispolvero codesta discussione per segnalare che il 24 aprile è uscita un’interpretazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate (la circolare n°17/E) sul “Trasferimento mortis causa e rate residue della detrazione”. Non si tratta assolutamente di una novità, in quanto il principio era già stato oggetto di analoghe circolari (la 24/E del 2004 e la 20/E del 2011), tuttavia la circolare in questione ha precisato che se l’erede, al momento del decesso dell’avente diritto, concede in comodato o in locazione l’immobile, non può più fruire delle date di detrazione degli anni in cui l’immobile non è da lui detenuto direttamente.
“Coerentemente, si ritiene che la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” debba essere sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Nel caso in cui l’erede, che deteneva direttamente l’immobile, abbia successivamente concesso in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene”.
Non solo. La circolare, sempre in tema di successione, va oltre, precisando che le rate residue della detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, di cui ha beneficiato il soggetto deceduto, non possono essere trasferite agli eredi per i rimanenti periodi di imposta, in quanto non sono applicabili le stesse norme che regolano le detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie (in sostanza, l’erede perde anche il c.d. bonus mobili).
“Coerentemente, si ritiene che la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” debba essere sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Nel caso in cui l’erede, che deteneva direttamente l’immobile, abbia successivamente concesso in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene”.
Non solo. La circolare, sempre in tema di successione, va oltre, precisando che le rate residue della detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, di cui ha beneficiato il soggetto deceduto, non possono essere trasferite agli eredi per i rimanenti periodi di imposta, in quanto non sono applicabili le stesse norme che regolano le detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie (in sostanza, l’erede perde anche il c.d. bonus mobili).