il Custode

Custode del Forum
Membro dello Staff
Lo vogliamo fare un bel plauso ai nostri esperti che si prestano a darci chiarimenti "di qualità" a tutti i vari quesiti che ci assilano?

:applauso: :applauso: :applauso: :applauso: :applauso: :applauso: :applauso: :applauso: :applauso:

Grazie ragazzi! :innamorato:
 
I

Isabella Tafuro

Ospite
Vi rimando ad alcune sentenze di cassazione, dove é espresso chiaramente che il dubbio di chi ha posto la domanda, (mi sono persa, troooppe risposte!!!!)è infondato:
http://www.casaclick.it/news/200303-1/320.html
Cassazione, 11/6/99 n. 5760
Per ottenere il pagamento della provvigione, il mediatore ha l'onere di provare l'esistenza d'un valido nesso causale tra l'attività mediatoria e la conclusione dell'affare; la prova di tale nesso causale non può tuttavia essere fornita semplicemente dimostrando la successione cronologica tra attività del mediatore e conclusione dell'affare, in base al paralogismo post hoc, ergo propter hoc.
Non basta che il mediatore metta in contatto le parti. L'affare proposto e quello concluso devono essere identici.
Perché il mediatore abbia diritto alla provvigione non bisogna che la sua attività abbia causato in modo esclusivo l'affare. Tuttavia la messa in contatto tra le parti non è una condizione sufficiente. Se l'affare proposto e quello concluso sono differenti, se le trattative sono interrotte e poi riprese per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti , il diritto alla provvigione non sorge.
Cassazione, 20/2/97 n. 1566
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera dallo stesso svolta, e, pur non essendo richiesto che tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, è tuttavia necessario che -anche quando il processo di formazione della volontà delle parti sia complesso e protratto nel tempo e altri soggetti si adoperino per la conclusione dell'affare - la "messa in relazione" da parte del mediatore costituisca pur sempre l'antecedente necessario per prevenire, anche attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell'affare (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva escluso il diritto a provvigione in un caso in cui una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore era stata interrotta senza conclusione dell'affare, e la ripresa delle trattative era intervenuta successivamente per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate).
Cassazione, 15/5/01 n. 5703
In tema del diritto del mediatore alla provvigione, quando una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore non dia risultato positivo, in tanto può affermarsi che la conclusione dell'affare cui le parti siano successivamente pervenute é indipendente dall'intervento del mediatore che le abbia poste originariamente in contatto in quanto la ripresa delle trattative sia intervenuta per effetto d'iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore.
Imparzialità e prescrizione al diritto
Essere imparziale è condizione per avere il diritto alla provvigione. Quest'ultimo si prescrive dopo un anno dalla conclusione dell'affare, non dopo un anno dalla firma dell'incarico.
Cassazione, 6/7/99 n. 6956
Il rapporto di mediazione ricorre quando intercorra un'interposizione imparziale tra contraenti, diretta a "metterli in relazione", appianandone le divergenze e favorendone l'intesa, alla cui sola conclusione è connesso il diritto al compenso.
Cassazione, 13/4/98 n. 1221
Il termine annuale di prescrizione previsto dall'art. 2950 c.c., decorre dal momento dell'intervenuta conclusione dell'affare, poiché è esattamente in tale momento che sorge il diritto del mediatore a essere retribuito per l'attività da lui stesso espletata.
o dall'avvenuta conoscenza della conclusione,(se preliminare registrato, da tale data) aggiungo io, in tal caso è necessario che l'AI invia una relazione al venditore con i nominativi di clienti interessati per il suo tramite e dicendo esplicitamente al Venditore di confermare per iscritto l'eventuale avvenuta conclusione ribadendo il diritto alla provvigione . L'onere della prova spetta comunque all'AI
 
I

Isabella Tafuro

Ospite
Francesca Cecchini ha scritto:
Buongiorno, in ritardo mi intrometto e provo a dirimere.
, e normalmente, per limitare nel tempo la durata dell'incarico, ne viene firmato uno della durata di tot mesi, e può seguire la clausola che menzionava Sadro, oltre tali termini cessa ogni obbligo da parte del mediatore e quindi cessa ogni diritto dello stesso sulla provvigione alla vendita.
ASSOLUTAMENTE no!!!!! Per il diritto alla provvigione non è necessario alcun incarico scritto, ho postato un link con delle sentenze di cassazione che ribadiscono questo, Il diritto alla provvigione si prescrive a un anno dalla conclusione dell'affare, (se esiste, dal contratto preliminare) L'onere della prova spetta all'AI
 

aaa

Nuovo Iscritto
Mi permetto di darti un consiglio per stare più tranquillo fai delle foto all'annuncio sul internet e stampalo eventualmente tutta la videata. Cosi , se avrai qualche problema ( ma io non credo) puoi dimostrare che tu hai contattato direttamente il venditore.
 

Francesca Cecchini

Nuovo Iscritto
Professionista
Isabella, non è necessario alcun incarico scritto, ma il problema è sulla succesiva dimostrazione eventuale da parte dell'AI dell'incarico e della sua partecipazione per la conclusione dell'affare. Siccome, nel caso in cui si avvenga ad un processo la parte attorea sarà in questo caso ricoperta dall'AI (mi immagino, dal momento che è lui a richiedere il pagamento dovuto) in mancanza di un incarico scritto e con sole prove orali da escutersi dopo, minimo, 3 anni dai fatti (media prima che si arrivi alle prove orali durante un processo) secondo me è quasi impossibile richiedere la mediazione. Ho saltato i passaggi dando una risposta più pratica.
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Ragazzi scusatemi, ma non sono proprio d'accordo. Allora se io il mandato non ce l'ho proprio, ad un prezzo diverso posso sempre essere 'scavalcato'??? Io nn credo proprio. La clausola di cui parlava sandro (dei 30 mesi) è un'invenzione di qualcuno: legalmente non esiste. Faccio questo esempio:
- settembre 2007 faccio vedere una villa ad un cliente con richiesta 650.000euro: la parte venditrice è seguita da un avvocato che io conosco. Il cliente si innamora della villa, ma decide di scavalcarmi. La acquista (data del rogito aprile 2008) ben 7 mesi dopo ad un prezzo notevolmente inferiore. Ovviamente vengo informato e dopo una settimana dal rogito, per evitare una causa che avrei sicuramente vinto (a parere dei legali) vengo liquidato. Non avevo mandati scritti, nè fogli di visita: solo testimoni.
Il mandato è fondamentale per l'esclusività, ma non per il diritto alla mediazione altrimenti saremmo fritti.
:stretta_di_mano:
 
I

Isabella Tafuro

Ospite
Scusa Francesca, ma dalla domanda iniziale all'ultima risposta non è facile seguire; Mi pare che tutto sia scaturito dalla domanda " se occorre menzionare l'Agente al rogito" nel caso specifico ho allegato più sentenze di cassazione che puntualizzano come nel caso di aaaa non vi sia alcun obbligo di pagare la provvigione , di conseguenza non vi è l'obbligo della menzione all'atto notarile perchè non si è conclusa la vendita grazie all'intervento dell'AI. Tu cosa ne pensi?
Cassazione, 11/6/99 n. 5760
Per ottenere il pagamento della provvigione, il mediatore ha l'onere di provare l'esistenza d'un valido nesso causale tra l'attività mediatoria e la conclusione dell'affare; la prova di tale nesso causale non può tuttavia essere fornita semplicemente dimostrando la successione cronologica tra attività del mediatore e conclusione dell'affare, in base al paralogismo post hoc, ergo propter hoc.
Non basta che il mediatore metta in contatto le parti. L'affare proposto e quello concluso devono essere identici.
Perché il mediatore abbia diritto alla provvigione non bisogna che la sua attività abbia causato in modo esclusivo l'affare. Tuttavia la messa in contatto tra le parti non è una condizione sufficiente. Se l'affare proposto e quello concluso sono differenti, se le trattative sono interrotte e poi riprese per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti , il diritto alla provvigione non sorge.
Cassazione, 20/2/97 n. 1566
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera dallo stesso svolta, e, pur non essendo richiesto che tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, è tuttavia necessario che -anche quando il processo di formazione della volontà delle parti sia complesso e protratto nel tempo e altri soggetti si adoperino per la conclusione dell'affare - la "messa in relazione" da parte del mediatore costituisca pur sempre l'antecedente necessario per prevenire, anche attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell'affare (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva escluso il diritto a provvigione in un caso in cui una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore era stata interrotta senza conclusione dell'affare, e la ripresa delle trattative era intervenuta successivamente per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate).
Cassazione, 15/5/01 n. 5703
In tema del diritto del mediatore alla provvigione, quando una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore non dia risultato positivo, in tanto può affermarsi che la conclusione dell'affare cui le parti siano successivamente pervenute é indipendente dall'intervento del mediatore che le abbia poste originariamente in contatto in quanto la ripresa delle trattative sia intervenuta per effetto d'iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore.
Imparzialità e prescrizione al diritto
Essere imparziale è condizione per avere il diritto alla provvigione. Quest'ultimo si prescrive dopo un anno dalla conclusione dell'affare, non dopo un anno dalla firma dell'incarico.
 

caviapp

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Non mi esprimo sulle tempistiche che inficiano il diritto alla provvigione nè intendo soffermarmi che purtroppo, in Italia, vulgo docet "la ragione è dei fessi" ma riporto un'ultima cassazione datata aprile 2008 che riafferma che il mediatore ha diritto alla provvigione anche quando "egli ha fatto visitare l'immobile alla persona che, dopo un lungo lasso temporale e la scadenza del mandato di agenzia, s'era determinata ad acquistare tramite il contatto diretto con il venditore" (cass. 9884 del 15.04.2008)
Rimane il fatto che per giungere in cassazione una disatriba deve sostenere due gradi di giudizio e quindi significa che passano almeno 10 anni affrontando cospicue spese legali. Evidentemente qualcuno è disposto ad aspettare
 

alessandra

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Buon sera a tutti,
Vorrei compredere bene il discorso fin qui affrontato:
per avere diritto alla provvigione non basta aver fatto vistare l'immobile e mettere così in contatto il venditore con il cliente acquirente ma deve esserci una sorta di avvio alle trattative... però spesso gli acquirenti scavalcano il mediatore e quindi dopo la prima visita cercano il contatto diretto con il proprietario aspettano la decadenza dell'esclusiva tra venditore e mediatore...
Su consiglio di un collega, di solito faccio firmare un foglio visita clienti, che pur essendo sotto certi aspetti antipatico da sottoporre ai clienti, fino ad ora pensavo utile a salvaguardarmi da possibili problemi di questo genere... mi sbaglio allora ?

:disappunto:
Alessandra
 

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