Vi rimando ad alcune sentenze di cassazione, dove é espresso chiaramente che il dubbio di chi ha posto la domanda, (mi sono persa, troooppe risposte!!!!)è infondato:
http://www.casaclick.it/news/200303-1/320.html
Cassazione, 11/6/99 n. 5760
Per ottenere il pagamento della provvigione, il mediatore ha l'onere di provare l'esistenza d'un valido nesso causale tra l'attività mediatoria e la conclusione dell'affare; la prova di tale nesso causale non può tuttavia essere fornita semplicemente dimostrando la successione cronologica tra attività del mediatore e conclusione dell'affare, in base al paralogismo post hoc, ergo propter hoc.
Non basta che il mediatore metta in contatto le parti. L'affare proposto e quello concluso devono essere identici.
Perché il mediatore abbia diritto alla provvigione non bisogna che la sua attività abbia causato in modo esclusivo l'affare. T
uttavia la messa in contatto tra le parti non è una condizione sufficiente. Se l'affare proposto e quello concluso sono differenti, se le trattative sono interrotte e poi riprese per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti , il diritto alla provvigione non sorge.
Cassazione, 20/2/97 n. 1566
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera dallo stesso svolta, e, pur non essendo richiesto che tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, è tuttavia necessario che -anche quando il processo di formazione della volontà delle parti sia complesso e protratto nel tempo e altri soggetti si adoperino per la conclusione dell'affare - la "messa in relazione" da parte del mediatore costituisca pur sempre l'antecedente necessario per prevenire, anche attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell'affare (nella specie, l
a suprema corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva escluso il diritto a provvigione in un caso in cui una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore era stata interrotta senza conclusione dell'affare, e la ripresa delle trattative era intervenuta successivamente per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate).
Cassazione, 15/5/01 n. 5703
In tema del diritto del mediatore alla provvigione, quando una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore non dia risultato positivo, in tanto può affermarsi che la conclusione dell'affare cui le parti siano successivamente pervenute é indipendente dall'intervento del mediatore che le abbia poste originariamente in contatto in quanto la ripresa delle trattative sia intervenuta per effetto d'iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore.
Imparzialità e prescrizione al diritto
Essere imparziale è condizione per avere il diritto alla provvigione. Quest'ultimo si prescrive d
opo un anno dalla conclusione dell'affare, non dopo un anno dalla firma dell'incarico.
Cassazione, 6/7/99 n. 6956
Il rapporto di mediazione ricorre quando intercorra un'interposizione imparziale tra contraenti, diretta a "metterli in relazione", appianandone le divergenze e favorendone l'intesa, alla cui sola conclusione è connesso il diritto al compenso.
Cassazione, 13/4/98 n. 1221
Il termine annuale di prescrizione previsto dall'art. 2950 c.c., d
ecorre dal momento dell'intervenuta conclusione dell'affare, poiché è esattamente in tale momento che sorge il diritto del mediatore a essere retribuito per l'attività da lui stesso espletata.
o dall'avvenuta conoscenza della conclusione,(se preliminare registrato, da tale data) aggiungo io, in tal caso è necessario che l'AI invia una relazione al venditore con i nominativi di clienti interessati per il suo tramite e dicendo esplicitamente al Venditore di confermare per iscritto l'eventuale avvenuta conclusione ribadendo il diritto alla provvigione . L'onere della prova spetta comunque all'AI