ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
Quindi il rilascio di tale certificazione non costituisce un particolare onere per l'installatore, sempre che abbia fatto le cose per bene.
Secondo me dipende dal dispositivo... in quanto può bastare che l'apparecchio sia omologato e corrispondente alla normativa CE (ho le dichiarazioni di conformità per l'apparecchio, l'alimentatore etc... dove si specificano sia le conformità rispetto a specifiche direttive che le norme tecniche EN applicate) oppure che la tipologia di allarme necessiti di molto altro.

A me l’installatore (ho fatto un upgrade con il combinatore telefonico) mi ha chiesto se avevo la necessità di collegarlo ai carabinieri, polizia, ditte private etc… in quanto deve rilasciare la certificazione apposita (modulo, piantina con indicati i dispositivi, tabella dei dispositivi con il riferimento ai marchi, collaudo... etc).

Infatti direttamente sul MODULO della domanda da presentare in questura vi si trova scritto:

Premesso quanto sopra, dichiara:
( ) Di voler attivare, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 23.5.1992, n° 314, un dispositivo di allarme che preveda la diretta installazione di apparecchiature terminali con non più di due linee urbane, il cui allacciamento richieda solo inserimento della spina. A tal proposito allega la documentazione attestante la omologazione e le caratteristiche tecniche richieste dal Decreto Ministeriale sopra indicato.

( ) Di voler attivare un teleallarme non avente le caratteristiche tecniche di cui al punto A. Pertanto si allega la seguente documentazione, prevista dalla Legge 5.3.1990 n° 46 e dal D.M. del 23.5.1992 n° 314:
  • Dichiarazione di conformità degli impianti, rilasciata dalla ditta installatrice all’uopo abilitata;
  • Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali rilasciato all’impresa installatrice dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato o dalla Camera di Commercio competente;
  • Copia conforme dell’autorizzazione, per la prevista classe installatori, rilasciata dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, con riferimento agli impianti collegati alla rete telefonica pubblica.
Nelle note del modulo si dice:
Dalla dichiarazione di conformità degli impianti di cui al punto B, rilasciata dalla ditta installatrice all’uopo abilitata, dovrà risultare che l’impianto è stato realizzato nel rispetto delle norme di cui alla Legge 5.3.1990, n° 46 e successivo regolamento di attuazione di cui al D.M. 23.5.1992, n° 314, con riferimento all’autorizzazione, all’installazione ed agli ampliamenti degli impianti collegati alla rete telefonica pubblica.
La predetta dichiarazione di conformità dovrà inoltre contenere i numeri di partita IVA e di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato e Agricoltura della ditta installatrice e la relazione tecnica descrivente la tipologia dei materiali e delle apparecchiature impiegate, nonché, ove previsto, il progetto di cui all’art. 6 della Legge 5.3.1990, n° 46.

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Per ovvi motivi non posso postare la documentazione ma semplicemente riportare i riferimenti che trovo nei documenti: Decreto 37/08, CEI 79-3, CEI EN 50131-1, CEI CLC/ TS 50131-7:2010 -- 2004/108/CE, 2006/95/CE --- R&TTE 1999/5/EC 2004/108/CE RoHS 2002/95/EC --- EN 60950-1 :2006+A1 :2010, EN 62311 :2008, EN 301 489-1v 1.8.1, 3v 1.4.1 7v 1.3.1, EN 300 220- 1 v 2.1.1, v 2.1.2, EN 301 511 v 9.0.2
etc... (son veramente troppe da ricopiare...)
 

Jan80

Membro Senior
Professionista
Secondo me dipende dal dispositivo... in quanto può bastare che l'apparecchio sia omologato e corrispondente alla normativa CE (ho le dichiarazioni di conformità per l'apparecchio, l'alimentatore etc... dove si specificano sia le conformità rispetto a specifiche direttive che le norme tecniche EN applicate) oppure che la tipologia di allarme necessiti di molto altro.

Volendo entrare nello specifico della materia è proprio così, e vale per tutti i tipi di impianti.
Nel senso che se l'impianto è composto da singoli elementi non connessi tra loro è sufficiente il certificato dei singoli elementi per essere "a regola d'arte".
Se nell'impianto esistono elementi interconnessi (es. rilevatore connesso alla linea telefonica) allora non è più sufficiente la certificazione del singolo elemento ma si necessita anche della Di.Co (o della Di.Ri., se la prima manca) che certifica non solo il singolo elememento ma anche la ditta installatrice e il corretto montaggio/interconnessione a regola d'arte.
 

ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
che certifica non solo il singolo elememento ma anche la ditta installatrice e il corretto montaggio/interconnessione a regola d'arte.
Anche perchè:
"Infine l’istante dichiara di essere a conoscenza che, a causa di falsi allarmi dovuti a cattivo funzionamento dell’apparecchiatura ovvero a propria negligenza, potrà incorrere nella denuncia per procurato allarme, ai sensi dell’art. 658 del Codice Penale"
 

davideboschi

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Se nell'impianto esistono elementi interconnessi (es. rilevatore connesso alla linea telefonica) allora non è più sufficiente la certificazione del singolo elemento ma si necessita anche della Di.Co
Non è necessario chiamare in causa la linea telefonica: basta un sensore collegato ad esempio alla centralina con un cavetto a bassa tensione.
La normativa prevede, ad esempio, che i collegamenti in bassissima tensione siano isolati con doppio isolamento rispetto a quelli a tensione di rete. Quindi per la conformità dell'impianto è necessario che i cavi di collegamento tra i vari elementi non passino negli stessi tubi dei cavi della rete, o se usano gli stessi tubi devono essere con doppio isolamento.
In sintesi, i componenti devono essere a norma (dichiarazione del costruttore) e l'impianto pure (dichiarazione dell'installatore). Con buona pace di chi sostiene il contrario.
 

Rudyaventador

Membro Attivo
Professionista
Non ritengo che l impianto di allarme rientri direttamente nelle certificazioni obbligatorie, ma debba avere le omologazioni del costruttore ( es se wireless omologazione del trasmissivo) ed indirettamente la certificazione del impianto elettrico comprende anche questa connessione di alimentazione , PERTANTO SE L ALLARME NON SEGUE I CRITERI , O MEGLIO NON RISPETTA QUELLI DEL IMPIANTO ELETTRICO , NON SI PUO CERTIFICARE L IMPIANTO ELETTRICO NEL SUO INSIEME.
e' FATTO SALVO , che se si desidera attivare un servizio di teleallarme con vigilanza privata o forze dell ordine , l impianto deve avere una specifica certificazione che in questo momento non sono in grado di riportare , ma vi assicuro che è necessaria.

Anche perchè:
"Infine l’istante dichiara di essere a conoscenza che, a causa di falsi allarmi dovuti a cattivo funzionamento dell’apparecchiatura ovvero a propria negligenza, potrà incorrere nella denuncia per procurato allarme, ai sensi dell’art. 658 del Codice Penale"
Diciamo che per un impianto non connesso in teleallarme nn presenterebbe l integrare di questo reato.
Quelal frase dovrebeb esere per gli impianti connessi in teleallarme , che devono avere una specifica certificazione, e pertanto solo la negligente manutenzione che fa uscire limpianto dai parametri di certificazione potrebbe integrare tale reato. In pratica se l impianto non episodicamente , per un difetto produce falsi allarmi continui ( se in teleallarme con le fdo), potrebbe scattare la denuncia .

Mentre in generale se un allarme suona di continuo fa incorrere nel reato di disturbo alle occupazioni e al riposo .
 
Ultima modifica di un moderatore:

ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
Quelal frase dovrebeb esere per gli impianti connessi in teleallarme , che devono avere una specifica certificazione,
Assolutamente si. Infatti ho specificato che dipende da quale dispositivo si va ad installare (è l'installatore che da direttamente le informazioni, almeno nel mio caso è stato così...).

La frase è riportata sul modulo della Polizia e sul medesimo è riportata la lista della documentazione da presentare.

Per quanto riguarda l'incuria... dipende dalla tipologia di allarme/ampiezza- tipologia di superfici. Se installo un allarme interno, sul perimetro o sulla superficie esterna... il grado di errore di un falso segnale è differente. Una volta sostituita la batteria primaria e le successive non risulta una grande manutenzione. Il problema sorge semmai quando i sensori non sono ad alimentazione diretta oppure si vanno a coprire superfici esterne al perimetro della casa. Sicché un periodo maggiormente dedicato ai collaudi può evitare spiacevoli imprevisti....
 

eraora

Membro Attivo
Privato Cittadino
L'impianto va certificato e chi certifica dev'essere abilitato anche alla lettera b del dm 37/08.Tra l'altro la certificazioni è obbligatoria e non va pagata a parte.Perché chi non può certificare non deve far l'impianto.
 

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