Bastimento non avevo capito il senso ironico, scusa....il tuo discorso non fa una piega..però si deve ricordare, e questo è molto importante, che il proprietario degli impianti, ovvero dell'immobile, è il responsabile dell'impianto sia in sede civile (in caso di danni dovuti ad esempio da un infiltrazione di acqua ad un vicino) sia in sede penale (es. scoppio dovuto ad una fuga di gas), poco importa chiedere la coresponsabilità dell'impresa installatrice infatti il D.M. 37/08 da gli obblighi del commmitente o proprietario come detto all'art.8 "Obblighi del committente o del proprietario":
"1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti
indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le
caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia,
tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte
dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature
installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici,
per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate
o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di
gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso,
consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità
dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o
copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La
medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di
potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di
potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei
livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli
impianti elettrici, la potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di
nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il
termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità
di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia
elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura."
Nel comma 1, che purtroppo è scritto in burocratese, il committente deve, o dovrebbe, chiedere prima di accettare un offerta le abilitazioni dell'impresa installatrice, purtroppo grazie all'ignoranza dei committenti vi sono troppe ditte che, per un motivo o per un altro, non dovrebbero operare cosa che porta solo danni ai committenti, vedi impianti non conformi, documenti falsi, ecc. ecc. e alle ditte serie.