Antonio Troise

Membro Storico
Agente Immobiliare
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immobile che aderisce alla campagna promozionale 2013
 

topcasa

Membro Storico
un agente immobiliare che non sa che la provvigione è soggetta a IVA è un po' strano. O lavora in nero o ha il regime dei minimis, ma non è possibile non saperlo

LA RITENUTA SULLE PROVVIGIONI
E' l'art. 25 bis del D.P.R. 600/73 che regola la ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di agenzia.
Altresì, trova applicazione il contenuto del collegato fiscale alla Legge Finanziaria per il 2001, in base al quale la misura della ritenuta d'acconto corrisponde all'aliquota del primo scaglione reddituale IRPEF di cui all'art. 11 del T.U.I.R.
Peraltro, dal 1/1/2001, la ritenuta sulle provvigioni (stabilita nella misura del 18,5% per il 2000) è quindi passata al 18%.
Per l'anno 2002 la medesima aliquota è restata al 18%, poiché la finanziaria 2002 ha sostanzialmente confermato le aliquote dell'anno precedente, sospendendo esclusivamente la diminuzione delle aliquote in previsione per tale anno dalla precedente finanziaria (per l'anno 2002 l'aliquota del 24% sarebbe dovuta passare al 23%).
Ai sensi del suddetto articolo i seguenti soggetti sono obbligati ad effettuare la ritenuta d'acconto dell'I.R.P.E.F. o dell'I.R.P.E.G. sulle provvigioni (comunque denominate, ed anche occasionali) derivanti da attività di intermediazione commerciale:
- Le persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- le società di persone ed equiparate;
- le associazioni costituite da artisti e professionisti;
- le società di capitali, gli enti e i soggetti assimilati indicati nell'art. 87 del D.P.R. 917/86.
Restano escluse le imprese agricole.
La ritenuta si applica sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.
La ritenuta è dovuta a titolo d'acconto dell'IRPEF sul 50% delle provvigioni corrisposte (cioè in misura del 9%), mentre è ridotta sul 20% delle provvigioni medesime (quindi in tale caso si applica in misura del 3,6%) se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi (1).

topcasa, un serio professionista non fa i conti in tasca degli altri :innocente: :innocente:

la prossima promozione 0% + IVA ... si voglio lavorare gratis ... lo farò per hobby ..caro topcasa ... ma top di che cosa :innocente:
Antonio, io sono un tuo collega, certo che sei libero di azzerarti la tua provvigione, con buona felicità dei tuoi probabili clienti, ma sappi che gli studi di settore non perdonano ed alla fine le tasse arrivano, e l'agenzia delle Entrate se ne frega se hai fatto le promozioni. Comunque sei libero di fare quello che vuoi.

un agente immobiliare che non sa che la provvigione è soggetta a IVA è un po' strano. O lavora in nero o ha il regime dei minimis, ma non è possibile non saperlo

LA RITENUTA SULLE PROVVIGIONI
E' l'art. 25 bis del D.P.R. 600/73 che regola la ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di agenzia.
Altresì, trova applicazione il contenuto del collegato fiscale alla Legge Finanziaria per il 2001, in base al quale la misura della ritenuta d'acconto corrisponde all'aliquota del primo scaglione reddituale IRPEF di cui all'art. 11 del T.U.I.R.
Peraltro, dal 1/1/2001, la ritenuta sulle provvigioni (stabilita nella misura del 18,5% per il 2000) è quindi passata al 18%.
Per l'anno 2002 la medesima aliquota è restata al 18%, poiché la finanziaria 2002 ha sostanzialmente confermato le aliquote dell'anno precedente, sospendendo esclusivamente la diminuzione delle aliquote in previsione per tale anno dalla precedente finanziaria (per l'anno 2002 l'aliquota del 24% sarebbe dovuta passare al 23%).
Ai sensi del suddetto articolo i seguenti soggetti sono obbligati ad effettuare la ritenuta d'acconto dell'I.R.P.E.F. o dell'I.R.P.E.G. sulle provvigioni (comunque denominate, ed anche occasionali) derivanti da attività di intermediazione commerciale:
- Le persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- le società di persone ed equiparate;
- le associazioni costituite da artisti e professionisti;
- le società di capitali, gli enti e i soggetti assimilati indicati nell'art. 87 del D.P.R. 917/86.
Restano escluse le imprese agricole.
La ritenuta si applica sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.
La ritenuta è dovuta a titolo d'acconto dell'IRPEF sul 50% delle provvigioni corrisposte (cioè in misura del 9%), mentre è ridotta sul 20% delle provvigioni medesime (quindi in tale caso si applica in misura del 3,6%) se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi (1).
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
@Topcasa

Non metto in dubbio le tue ragioni, ma mi sembra poco probabile che tutti gli altri paghino da anni l'IVA.
La ritenuta d'acconto è una cosa e l'IVA.
Esempio :
Un libero professionista fa fattura con ritenuta d'acconto ed IVA.
La ritenuta d'acconto è un anticipo allo stato sull'IRPEF che il professionista pagherà con la dichiarazione dei redditi dell'anno seguente.
Il cliente paga : corrispettivo - ritenuta di acconto ( che poi verserà ) + IVA.

Non ho conoscenze fiscali tali da prendere posizione ma so quello che pago ai professionisti e come lo pago.
 

MELISSA75

Membro Attivo
Professionista
Le provvigioni non soggette ad IVA sono quelle parcepite dagli agenti di assicurazione e/o promotori finanziari, non sono al corrente di esenzioni per provvigioni percepite dagli agenti immobiliari... con esclusione di quelli iscritti nel regime dei minimi.
 

topcasa

Membro Storico
Ma allora sei un irriducibile.
Stai scivendo ai clienti che le provvigioni non sono mai soggette ad IVA.
Dimmi una disposizione che annulla questa
LA RITENUTA SULLE PROVVIGIONI
E' l'art. 25 bis del D.P.R. 600/73 che regola la ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di agenzia.
Altresì, trova applicazione il contenuto del collegato fiscale alla Legge Finanziaria per il 2001, in base al quale la misura della ritenuta d'acconto corrisponde all'aliquota del primo scaglione reddituale IRPEF di cui all'art. 11 del T.U.I.R.
Peraltro, dal 1/1/2001, la ritenuta sulle provvigioni (stabilita nella misura del 18,5% per il 2000) è quindi passata al 18%.
Per l'anno 2002 la medesima aliquota è restata al 18%, poiché la finanziaria 2002 ha sostanzialmente confermato le aliquote dell'anno precedente, sospendendo esclusivamente la diminuzione delle aliquote in previsione per tale anno dalla precedente finanziaria (per l'anno 2002 l'aliquota del 24% sarebbe dovuta passare al 23%).
Ai sensi del suddetto articolo i seguenti soggetti sono obbligati ad effettuare la ritenuta d'acconto dell'I.R.P.E.F. o dell'I.R.P.E.G. sulle provvigioni (comunque denominate, ed anche occasionali) derivanti da attività di intermediazione commerciale:
- Le persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- le società di persone ed equiparate;
- le associazioni costituite da artisti e professionisti;
- le società di capitali, gli enti e i soggetti assimilati indicati nell'art. 87 del D.P.R. 917/86.
Restano escluse le imprese agricole.
La ritenuta si applica sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.
La ritenuta è dovuta a titolo d'acconto dell'IRPEF sul 50% delle provvigioni corrisposte (cioè in misura del 9%), mentre è ridotta sul 20% delle provvigioni medesime (quindi in tale caso si applica in misura del 3,6%) se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi (1).
 
E

enzo6

Ospite
Dimmi una disposizione che annulla questa
LA RITENUTA SULLE PROVVIGIONI
E' l'art. 25 bis del D.P.R. 600/73 che regola la ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di agenzia.
Altresì, trova applicazione il contenuto del collegato fiscale alla Legge Finanziaria per il 2001, in base al quale la misura della ritenuta d'acconto corrisponde all'aliquota del primo scaglione reddituale IRPEF di cui all'art. 11 del T.U.I.R.
Peraltro, dal 1/1/2001, la ritenuta sulle provvigioni (stabilita nella misura del 18,5% per il 2000) è quindi passata al18%.
Per l'anno 2002 la medesima aliquota è restata al 18%, poiché la finanziaria 2002 ha sostanzialmente confermato le aliquote dell'anno precedente, sospendendo esclusivamente la diminuzione delle aliquote in previsione per tale anno dalla precedente finanziaria (per l'anno 2002 l'aliquota del 24% sarebbe dovuta passare al 23%).
Ai sensi del suddetto articolo i seguenti soggetti sono obbligati ad effettuare la ritenuta d'acconto dell'I.R.P.E.F. o dell'I.R.P.E.G. sulle provvigioni (comunque denominate, ed anche occasionali) derivanti da attività di intermediazione commerciale:
- Le persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- le società di persone ed equiparate;
- le associazioni costituite da artisti e professionisti;
- le società di capitali, gli enti e i soggetti assimilati indicati nell'art. 87 del D.P.R. 917/86.
Restano escluse le imprese agricole.
La ritenuta si applica sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.
La ritenuta è dovuta a titolo d'acconto dell'IRPEF sul 50% delle provvigioni corrisposte (cioè in misura del 9%), mentre è ridotta sul 20% delle provvigioni medesime (quindi in tale caso si applica in misura del 3,6%) se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi (1).

Hai scritto a dei potenziali clienti che non si applica l'IVA sulle provvigioni.
Cosa c'entra la ritenuta sulle provvigioni?
Mi auguro che stai scherando e che non fai sul serio.
Quarda che su altro post ti hanno già risposto in merito ad IVA.
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Antonio, io sono un tuo collega, certo che sei libero di azzerarti la tua provvigione, con buona felicità dei tuoi probabili clienti, ma sappi che gli studi di settore non perdonano ed alla fine le tasse arrivano, e l'agenzia delle Entrate se ne frega se hai fatto le promozioni. Comunque sei libero di fare quello che vuoi.

Questo é vero, bisognerà rendere conto anche di questo all'agenzia delle entrate, poi, mi domando, con la storia dell'incarico esclusivo che sarebbe un mandato, Antonio, ti accontenti solo dell'1%? di tutta la compra vendita?
 

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