Re: [Topic Ufficiale] Direttiva Europea 2006/123/CE La cancellazione del ruolo mediatori
Articoli 19 e 20
Gli artt. 19 e 20 dettano il regime per la libera prestazione dei servizi.
In particolare l’art. 19 dispone che i requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti in Italia si
applicano ai cittadini comunitari che prestano attività temporanea e occasionale di servizi solo
se sussistono ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela
dell’ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità, mentre l’art. 20
dispone il divieto generale di subordinare l’attività di prestazione di servizi a tutta una serie di
requisiti.
Tra questi si segnala, in particolare, il divieto – di cui al comma 1, lett. b) - di prevedere per il
prestatore l’obbligo “di ottenere un’autorizzazione dalle autorità competenti, compresa
l’iscrizione in un registro o a un ordine professionale nazionale” , salvo i casi previsti dal
decreto o da altre disposizioni comunitarie o giustificati da gravi motivi imperativi di interesse
generale richiamati nell’art. precedente.
Si tratta di norme di cui occorre valutare attentamente l’impatto sull’ordinamento vigente per
evitare da un lato il rischio di discriminazione dei prestatori stabiliti in Italia, dall’altro il pericolo
che da un’eccessiva differenziazione della disciplina applicabile allo stabilimento e alla libera
prestazione derivi un sostanziale aggiramento delle norme favorito dalla genericità ed
indefinitezza dell’elemento discriminante dato dalla “temporaneità e occasionalità” della
prestazione.
Con la prescrizione del divieto, per gli Stati membri, di imporre al prestatore l’ ottenimento di
autorizzazioni alle quali è, invece, obbligato chi esercita la sua attività nel proprio paese d’
origine o di essere iscritto in registri o ordini professionali (art. 16, lettera b della direttiva) si
profila anche il rischio di mancanza di tutela per i destinatari della prestazione .
Le professioni il cui esercizio richiede un’ autorizzazione amministrativa o l’ iscrizione in albi o
elenchi costituiscono in genere attività nelle quali, per la loro delicatezza o specificità, lo Stato
ha ritenuto necessario svolgere maggiori controlli, al fine di tutelare i destinatari delle stesse. Il
divieto di applicare tali controlli a chi, pur svolgendo una di quelle attività per così dire sensibili,
provenga da un paese d’origine diverso e sia quindi soggetto a regole diverse può costituire
una penalizzazione del diritto dei destinatari ad essere garantiti dalle verifiche pubbliche della
sussistenza di tutti i requisiti prescritti.
Sotto il profilo interpretativo ed applicativo già in passato sono sorte ad esempio problematiche
con riferimento ad una proposta ministeriale consistente nella unificazione dei profili
professionali di agente di affari in mediazione, agente immobiliare, agente d'affari, agente e
rappresentante di commercio, mediatore marittimo, spedizioniere e raccomandatario marittimo
nella nuova categoria degli intermediari commerciali e di affari nonché nell’eliminazione di albi
o ruoli e nella trasformazione del titolo autorizzatorio in DIA per queste attività di servizio.
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Nell’allegato 2 al presente documento si segnalano più dettagliatamente le criticità rilevate con
riguardo ad alcune di queste attività.