Volevo porvi questa domanda, nel caso, come presumiamo, negassero fattibilità uso transitorio e si adoperasse il 4+4, possiamo far inserire una clausola sul contratto ove le parti concordano che con una raccomandata con r.r., da inviare 6 mesi prima della necessità di lasciare monolocale in affitto, il contratto possa essere disdetto senza problema alcuno e senza quindi "gravi motivazioni" ma solo per semplice intenzione?
La risposta è affermativa. Le parti – nell’ambito della loro autonomia contrattuale (stiamo parlando di un contratto a canone “libero”, non di un contratto-tipo allegato al DM 30 dicembre 2002, soggetto alla contrattazione collettiva), possono stabilire un recesso “libero” da parte del conduttore (recesso convenzionale), indipendentemente dalla sussistenza o meno di un motivo “grave” e/o urgente (recesso legale per gravi motivi) e con un termine di preavviso inferiore ai 6 mesi prevista dalla legge: trattasi di deroghe – come precisato da od1n0 - perfettamente compatibili con lo spirito della legge che è quello di favorire quello che il nostro Legislatore considera la parte contraente più debole, ossia il conduttore (tale facoltà non può essere prevista in favore del locatore): in sostanza, nelle locazioni ad uso abitativo a canone “libero” (contratti 4+4, turistici, di foresteria) le parti possono liberamente determinare modalità e termini del recesso del conduttore.