Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Volevo porvi questa domanda, nel caso, come presumiamo, negassero fattibilità uso transitorio e si adoperasse il 4+4, possiamo far inserire una clausola sul contratto ove le parti concordano che con una raccomandata con r.r., da inviare 6 mesi prima della necessità di lasciare monolocale in affitto, il contratto possa essere disdetto senza problema alcuno e senza quindi "gravi motivazioni" ma solo per semplice intenzione?

La risposta è affermativa. Le parti – nell’ambito della loro autonomia contrattuale (stiamo parlando di un contratto a canone “libero”, non di un contratto-tipo allegato al DM 30 dicembre 2002, soggetto alla contrattazione collettiva), possono stabilire un recesso “libero” da parte del conduttore (recesso convenzionale), indipendentemente dalla sussistenza o meno di un motivo “grave” e/o urgente (recesso legale per gravi motivi) e con un termine di preavviso inferiore ai 6 mesi prevista dalla legge: trattasi di deroghe – come precisato da od1n0 - perfettamente compatibili con lo spirito della legge che è quello di favorire quello che il nostro Legislatore considera la parte contraente più debole, ossia il conduttore (tale facoltà non può essere prevista in favore del locatore): in sostanza, nelle locazioni ad uso abitativo a canone “libero” (contratti 4+4, turistici, di foresteria) le parti possono liberamente determinare modalità e termini del recesso del conduttore.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Ho trovato la discussione curiosa e al tempo stesso sconcertante: la legge sull'equo canone e la successiva sui contratti liberi, avevano avuto una genesi atta a tutelare il conduttore. Con l'equo canone veniva vincolato il canone e la durata; con la 481 il canone venne liberalizzato a patto che la durata non fosse inferiore ai 4 anni rinnovabili obbligatoriamente almeno una volta (il 4+4): ma questo nell'ottica di tutelare essenzialmente il conduttore. Rimane comunque il vincolo dei gravi motivi, che per u.i. abitative è spesso valutato con manica larga.

Condizioni più favorevoli per il conduttore di u.i. abitative erano considerate lecite. Il contratto è pur sempre un libero accordo tra le parti.
 

HiWeb

Membro Attivo
Professionista
Ri grazie a tutti :)
A parte l'allusione ad un eventuale, remoto ed aggiungerei fuori tema/luogo senso di colpa, le premesse per un contratto transitorio c'erano tutte, mi spiego, la casa che verrà messa in vendita attualmente e' uno pseudo cantiere perche' sono in corso lavori opere interne ed esterne quindi forti del fatto potessimo, come consigliatoci, usufruire del contratto transitorio, dimostrando la momentanea parziale "agibilità" dell'immobile proponemmo questa soluzione che inizialmente fu accolta con piena fattibilità ma in ultimo, con giustificazioni che abbiamo reputato pretestuose e poco convincenti, ci hanno detto che il 4+4 era unico contratto fattibile. Ecco perche' mia suocera si e' fatta subbissare da dubbi, e di conseguenza noi ed ecco perche' sono venuto qui a chiedere a voi :)
Ovviamente il contratto transitorio e' quello che piu' vorrebbe l'amata suocera ed il fatto che vi siano dei lavori in corso siamo i primi ad ammettere si avvicini ad un "escamotage" per ottenere quello che reputiamo piu' vicino alle nostre esigenze. Credevo fosse palese ;)
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Lascia perdere le allusioni ai sensi di colpa: in una contrattazione ognuno mira a salvaguardare le proprie esigenze, nei limiti consentiti dalla legge.

Aggiungo il mio parere circa il diniego del contratto transitorio: per legge questi contratti sono possibili solo esplicitando la motivazione del conduttore o locatore, che consente al locatore di stipulare un contratto di durata inferiore a quella stabilita (4+4). Ma hanno un ulteriore vincolo: devono prevedere un canone stabilito a livello comunale in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, compreso in una fascia min-max: in genere anche i livelli massimi sono di molto inferiori ai canoni liberi di mercato. Ecco quindi che il locatore preferisce stipulare un normale 4+4 a canone libero, concedendo la facoltà di recesso anticipato.
 

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