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Scusami Federico, ma solitamente la sanzione amministrativa varia a seconda della gravità dell'abuso e comunque con un minimo di 516,00 €. e, conocordo pienamente sul variare da comune a comune, perchè alcuni prima di emettere la sanzione porgono l'esame alla commissione di sovraintendenza...
Forse non mi sono spiegato, la L. 73 ha convertito il DL 40, ma le LR sono state tutte modificate in base al nuovo ordinamento finanziario per la revisione della sanzione pecuniaria di abusi edilizi ed altro?... mi riferivo proprio a questo, ecco perchè indicato «...solitamente la sanzione...»...Art. 6 (L) - Attività edilizia libera comma 2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; comma 7. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
mi fido... visto che non ne ho la minima idea
Forse non mi sono spiegato, la L. 73 ha convertito il DL 40, ma le LR sono state tutte modificate in base al nuovo ordinamento finanziario per la revisione della sanzione pecuniaria di abusi edilizi ed altro?... mi riferivo proprio a questo, ecco perchè indicato «...solitamente la sanzione...»...
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