L'opponibilità del provvedimento di assegnazione di casa coniugale è uno dei punti maggiormente controversi.
L'idea per cui sarebbe sempre opponibile per i primi 9 anni ed invece opponibile anche oltre il nono anno soltanto in caso di avvenuta trascrizione, rappresenta l'orientamento assolutamente dominante..... sino alla sentenza della Cassazione n. 7776 del 2016 che ha, invece, affermato la prevalenza del creditore ipotecario, nel caso in cui l'ipoteca sia stata trascritta PRIMA del provvedimento di assegnazione.
Applicando tale principio al caso di specie (assegnazione trascritta, ma dopo la trascrizione della domanda di divisione) sembrerebbe che l'eventuale aggiudicatario potrà pretendere la liberazione dell'immobile.
Le ipoteche si cancellano perché i creditori ipotecari riceveranno avviso dell'asta e parteciperanno alla distribuzione del ricavato beneficiando della prelazione.
Grazie per la risposta.
Quindi a quanto pare il Giudice dovrebbe ordinare la cancellazione anche della trascrizione dell'assegnazione...
In altre parole in questo caso il Giudice dovrebbe ordinare la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, e 2 trascrizioni: quella dell'assegnazione e quella della divisione!..... Ma a sua discrezione???
Ovvero deciderà lui se seguire l'orientamento della sentenza del 2016 oppure no! Potrebbe anche decidere quindi di lasciare lei per 9 anni dentro...
Buondì. Ho letto la sentenza, e in effetti si indica come, nel caso di esecuzione immobiliare, al fine di garantire il diritto del creditore ipotecario che ha iscritto ipoteca in data antecedente alla trascrizione dell'assegnazione, esso possa pretendere di fare subastare l'immobile (che termine strano "subastare", non lo avevo mai sentito) allo stato "libero".
Quindi è una tutela nei confronti del creditore che vanta un diritto precedente.
In tal caso a mio avviso la situazione è un tantinello un po' più complicata, perchè sebbene ci sia un'ipoteca volontaria antecedente a tutto, il mutuo viene regolarmente pagato e non è un'esecuzione immobiliare ma una divisione giudiziale!
Per quale motivo si dovrebbe perseguire l'interesse di una figura non intervenuta? Semmai, a mio avviso (ma sono un Ingegnere, non un Avvocato), il creditore dovrebbe in questa sede fare in qualche modo "ricorso", pretendendo che l'immobile debba essere venduto libero. Questo, al fine di recuperare una cifra maggiore dalla vendita forzata (ma ciò lascia comunque delle interpretazioni: se il mutuo viene pagato regolarmente, si potrebbe supporre che lo stesso debito possa essere onorato anche dopo la vendita, e a prescindere dal ricavato della vendita stessa!).
Ma senza tale intervento della banca titolare del diritto derivante dall'ipoteca di primo grado, io interpreto che c'è una divisione giudiziale in corso, e se si ha data certa dell'assegnazione anteriore alla trascrizione della domanda di divisione giudiziale, io interpreto che la moglie possa rimanere ad abitarci per 9 anni...
@Avv Luigi Polidoro ho espresso un mio pensiero, ma ripeto, non sono un Avvocato!