@miciogatto tui sei sempre troppo buono.
@brina82 , il giudice non potrà cancellare la trascrizione dell'ordine di assegnazione.
Quella rimane ma , secondo l'orientamento da me citato, sarà inefficace nei confronti dell'aggiudicatario trattandosi di trascrizione successiva a quella della domanda giudiziale.
La trascrizione della assegnazione non è opponibile a chi ha chiesto la divisione, conseguentemente non pregiudicherà coloro che si sono aggiudicati l'immobile nell'asta disposta dal giudice della divisione.
Il giudice che emetterà il decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario emetterà ordine di liberazione e con quello l'aggiudicatario eseguirà il rilascio del bene.
@brina82 , il giudice non potrà cancellare la trascrizione dell'ordine di assegnazione.
Quella rimane ma , secondo l'orientamento da me citato, sarà inefficace nei confronti dell'aggiudicatario trattandosi di trascrizione successiva a quella della domanda giudiziale.
La trascrizione della assegnazione non è opponibile a chi ha chiesto la divisione, conseguentemente non pregiudicherà coloro che si sono aggiudicati l'immobile nell'asta disposta dal giudice della divisione.
Il giudice che emetterà il decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario emetterà ordine di liberazione e con quello l'aggiudicatario eseguirà il rilascio del bene.