I poteri di amministrazione del bene a partire dal pignoramento vengono conferiti al custode, quindi qualsiasi ulteriore scrittura successiva al pignoramento viene sottoscritta dal custode e non dal vecchio proprietario (teoricamente il custode potrebbe coincidere con il locatore, ma nella pratica normalmente è un avvocato che si mette immediatamente in contatto con il conduttore e stabilisce direttamente con lui un rapporto diretto anche per l'incasso dei canoni).
La ratio della norma è quella di salvaguardare l'eventuale conduttore che inconsapevolmente abbia sottoscritto un contratto di locazione prima del pignoramento, garantendo i diritti del medesimo.
I diritti riguardano anche alcune forme di subentro come ad esempio quelle successive alla morte del conduttore a tutela della moglie/marito convivente.
Se per subentro, intendiamo un atto da sottoscriversi tra proprietario e conduttore, ad esempio per sostituire uno degli inquilini, trattandosi di un atto che esula la salvaguardia del conduttore e rientra nell'amministrazione del bene, detto subentro, secondo me, dovrebbe essere autorizzato dal custode sentito il giudice e non dal vecchio proprietario.
In un caso simile a Rimini il conduttore (che stipulò all'epoca tramite la nostra agenzia) si interfaccia con il custode anche in ordine al pagamento delle spese di condominio e per altre necessità....
Comunque non è tanto importante che un atto venga sottoscritto tra inquilino e proprietario. Nessuno lo potrà effettivamente escludere (i due si vedono a casa di uno e firmano un pezzo di carta!). Quello che è importante sottolineare è che la scrittura sottoscritta non potrà portare alcun pregiudizio all'aggiudicatario e non sarà a lui opponibile...
Se vuoi avere maggiori informazioni al riguardo contatta il custode dell'immobile ed informati direttamente con lui.