Valeriogio77

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Buonasera, ho un quesito da porre.
Un contratto di locazione regolarmente registrato in data anteriore al pignoramento di una casa all'asta può subire delle modifiche, ad esempio un subentro, prima che la stessa sia venduta?
 

Valeriogio77

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Il mio dubbio è questo:se la casa è all'asta il vecchio proprietario ha diritto di modificare un contratto di locazione di una casa di cui non ha più proprietà? Attualmente l'affitto lo percepisce il tribunale.
 

CheCasa!

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Il mio dubbio è questo:se la casa è all'asta il vecchio proprietario ha diritto di modificare un contratto di locazione di una casa di cui non ha più proprietà? Attualmente l'affitto lo percepisce il tribunale.

Tutti gli atti effettuati sull'immobile successivamente al pignoramento non hanno alcun tipo di valore...
 

Luna_

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Io so che sono opponobili le locazioni antecedenti. Inopponibili le successive. Da una rapida ricerca ciò mi è confermato. Quindi se apporti una modifica ad un contratto già esistente non vedo problemi in merito. Non siamo innanzi ad un nuovo contratto.e al subentrante è opponibile tutto ciò che il suo antecedente cedente ha firmato.
 

CheCasa!

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I poteri di amministrazione del bene a partire dal pignoramento vengono conferiti al custode, quindi qualsiasi ulteriore scrittura successiva al pignoramento viene sottoscritta dal custode e non dal vecchio proprietario (teoricamente il custode potrebbe coincidere con il locatore, ma nella pratica normalmente è un avvocato che si mette immediatamente in contatto con il conduttore e stabilisce direttamente con lui un rapporto diretto anche per l'incasso dei canoni).

La ratio della norma è quella di salvaguardare l'eventuale conduttore che inconsapevolmente abbia sottoscritto un contratto di locazione prima del pignoramento, garantendo i diritti del medesimo.

I diritti riguardano anche alcune forme di subentro come ad esempio quelle successive alla morte del conduttore a tutela della moglie/marito convivente.

Se per subentro, intendiamo un atto da sottoscriversi tra proprietario e conduttore, ad esempio per sostituire uno degli inquilini, trattandosi di un atto che esula la salvaguardia del conduttore e rientra nell'amministrazione del bene, detto subentro, secondo me, dovrebbe essere autorizzato dal custode sentito il giudice e non dal vecchio proprietario.

In un caso simile a Rimini il conduttore (che stipulò all'epoca tramite la nostra agenzia) si interfaccia con il custode anche in ordine al pagamento delle spese di condominio e per altre necessità....

Comunque non è tanto importante che un atto venga sottoscritto tra inquilino e proprietario. Nessuno lo potrà effettivamente escludere (i due si vedono a casa di uno e firmano un pezzo di carta!). Quello che è importante sottolineare è che la scrittura sottoscritta non potrà portare alcun pregiudizio all'aggiudicatario e non sarà a lui opponibile...

Se vuoi avere maggiori informazioni al riguardo contatta il custode dell'immobile ed informati direttamente con lui.
 

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