brina82

Membro Storico
Professionista
Che ne sappia io un immobile pervenuto per testamento ha lo stesso "potere" di un immobile pervenuto per donazione.
Ok quindi in caso di successione testamentaria, come immaginavo, va attenzionato e analizzato il tutto come in caso di donazione...

Qualora vi fosse certezza di una quota legittima lesa, conviene attendere i 10 anni, a questo punto, mi pare di capire.

Grazie.
 

Gilda80

Membro Attivo
Privato Cittadino
Corre il rischio di dover restituire l’immobile al legittimario leso, se la trascrizione della domanda di riduzione è stata trascritta entro dieci anni dall’apertura della successione.
Naturalmente per poter agire in restituzione contro il terzo acquirente, il legittimario deve preventivamente escutere i beni del soggetto contro il quale è stata esercitata l’azione di riduzione.

Ovvero deve prima "aggredire" i beni dell'erede designato e solo qualora non trovasse soddisfazione da questi potrebbe richiedere la restituzione dell'immobile all'acquirente?
 

ab.qualcosa

Membro Storico
Agente Immobiliare
Il tuo amico non rischia nulla, essendo già trascorsi più di venti anni dalla donazione;
In questo caso fanno fede i 10 anni dalla morte del donante.
Esempio pratico.
Tizio dona a Caio nel 2000
Se non fosse morto trascorso il 2020 Caio è libero (a parte qualche rompiballe che sostiene che i 20 anni debbano partire dal 2005, mi pare).
Ma, ahimé, Tizio muore nel 2019.
In tal caso ci si risente nel 2029...
 

brina82

Membro Storico
Professionista
In questo caso fanno fede i 10 anni dalla morte del donante.
Esempio pratico.
Tizio dona a Caio nel 2000
Se non fosse morto trascorso il 2020 Caio è libero (a parte qualche rompiballe che sostiene che i 20 anni debbano partire dal 2005, mi pare).
Ma, ahimé, Tizio muore nel 2019.
In tal caso ci si risente nel 2029...
Ma quindi non è 20 dalla donazione "o" 10 dalla morte del nonante, ma è 20 dalla donazione "e" 10 dalla morte del donante. Cioè, vanno verificate entrambe!
 

francesca63

Moderatore
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Privato Cittadino
Ma quindi non è 20 dalla donazione "o" 10 dalla morte del nonante, ma è 20 dalla donazione "e" 10 dalla morte del donante. Cioè, vanno verificate entrambe!
Per l’acquirente di un immobile donato basta che siano passati venti dalla donazione o 20 dalla morte del donante.
Per il donatario, per essere certo di non subire azioni da parte dei legittimari lesi, devono passare i dieci dalla morte
 

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