Che ne sappia io un immobile pervenuto per testamento ha lo stesso "potere" di un immobile pervenuto per donazione.
Ok quindi in caso di successione testamentaria, come immaginavo, va attenzionato e analizzato il tutto come in caso di donazione...

Qualora vi fosse certezza di una quota legittima lesa, conviene attendere i 10 anni, a questo punto, mi pare di capire.

Grazie.
 
Corre il rischio di dover restituire l’immobile al legittimario leso, se la trascrizione della domanda di riduzione è stata trascritta entro dieci anni dall’apertura della successione.
Naturalmente per poter agire in restituzione contro il terzo acquirente, il legittimario deve preventivamente escutere i beni del soggetto contro il quale è stata esercitata l’azione di riduzione.

Ovvero deve prima "aggredire" i beni dell'erede designato e solo qualora non trovasse soddisfazione da questi potrebbe richiedere la restituzione dell'immobile all'acquirente?
 
Il tuo amico non rischia nulla, essendo già trascorsi più di venti anni dalla donazione;
In questo caso fanno fede i 10 anni dalla morte del donante.
Esempio pratico.
Tizio dona a Caio nel 2000
Se non fosse morto trascorso il 2020 Caio è libero (a parte qualche rompiballe che sostiene che i 20 anni debbano partire dal 2005, mi pare).
Ma, ahimé, Tizio muore nel 2019.
In tal caso ci si risente nel 2029...
 
In questo caso fanno fede i 10 anni dalla morte del donante.
Esempio pratico.
Tizio dona a Caio nel 2000
Se non fosse morto trascorso il 2020 Caio è libero (a parte qualche rompiballe che sostiene che i 20 anni debbano partire dal 2005, mi pare).
Ma, ahimé, Tizio muore nel 2019.
In tal caso ci si risente nel 2029...
Ma quindi non è 20 dalla donazione "o" 10 dalla morte del nonante, ma è 20 dalla donazione "e" 10 dalla morte del donante. Cioè, vanno verificate entrambe!
 
Ma quindi non è 20 dalla donazione "o" 10 dalla morte del nonante, ma è 20 dalla donazione "e" 10 dalla morte del donante. Cioè, vanno verificate entrambe!
Per l’acquirente di un immobile donato basta che siano passati venti dalla donazione o 20 dalla morte del donante.
Per il donatario, per essere certo di non subire azioni da parte dei legittimari lesi, devono passare i dieci dalla morte
 

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