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Utente Cancellato 72152

Ospite
Chiedo, il fatto di ledere la quota legittima con una donazione a me che non viene compensata a mia sorella, è un problema proprio a livello fiscale, nel momento in cui verrà a mancare mio padre? Oppure lo diventerà solo se lei deciderà di impugnare?

Ovviamente diventerà un problema solo se tua sorella deciderà di pretendere la sua parte.
Ognuno in vita può fare tutte le donazioni che vuole: i conti si fanno alla morte della persona che ha donato, ma non è fiscalmente obbligatorio farli, bensì è facoltativo. Chi ha diritto di esigere qualcosa, può decidere di rinunciare a questo diritto, spontaneamente.
 

matusalemme

Membro Attivo
Privato Cittadino
per vs. fortuna, a me pare, invece, che ci sia la possibilità di compensare tua sorella

ci sono quote e soldini per fare e disfare quel che volete

naturalmente occorre l'accordo tra tutte le parti coinvolte e un po' di inventiva

il fisco non c'entra se tu prendi di più e tua sorella di meno: importante è che siate d'accordo e che lei non decida di impugnare (per lesione della legittima)

l'argomento "quota legittima" è complesso, articolato, denso di mille complicazioni e va risolto caso per caso, conoscendo l'intera situazione e cercando di essere equilibrati

in questo forum ci sono diverse scuole di pensiero

te la faccio breve

l'azione di RIDUZIONE e l'azione di RESTITUZIONE sono diverse e mentre alla prima non si può rinunciare finchè è in vita il papà (art. 557, 2 comma, cod. civ.), alla seconda sembrerebbe di sì (almeno secondo l'ultima giurisprudenza di merito e gran parte della dottrina)

quindi, secondo me, la sorella potrebbe rinunziare - nei tuoi confronti - alla domanda di RESTITUZIONE (ma non a quella di RIDUZIONE) anche mentre il papà è in vita

mi sembrerebbe "furba" la soluzione di combinare un atto notarile dove il papà dona dei soldini a te e qualcosa d'altro a tua sorella, e tutti dichiarano che va bene così

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per il prestito, puoi procedere come meglio credi: restituzione in un anno, cinque anni, 10, 20 anni, ma anche 30, etc. : non ci sono limitazioni temporali (se pattuirete per iscritto un termine anche lungo)

la restituzione potrà essere di tipo "misto" , un po' a rate e il saldo (da determinare) condizionato alla vendita del bene al mare, oppure la restituzione potrà essere sospesa finchè non venderete

col consenso degli altri (o solo di tuo papà) hai ampio margine di manovra

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tieni presente, infine, che a Pn ci sono sicuramente notai in grado di soddisfare qualsiasi richiesta in termini di legittime e divisioni
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
avendo una sorella che oggi è d'accordo ma potrebbe in seguito cambiare parere, sarebbe meglio che la donazione avvenisse tramite atto notarile.
Se la dazione di denaro è legata all’acquisto di un immobile, (contratto che di per se viene trascritto ed è soggetto alle imposte di registro), come ad esempio sarebbe un bonifico con la causale “regalo per acquisto immobile”, è considerata una donazione indiretta, valida e regolare anche se fatta senza atto pubblico. Tale donazione indiretta verrà menzionata a rogito, tra le modalità di pagamento che è obbligatorio indicare analiticamente.
Chiedo, il fatto di ledere la quota legittima con una donazione a me che non viene compensata a mia sorella, è un problema proprio a livello fiscale, nel momento in cui verrà a mancare mio padre? Oppure lo diventerà solo se lei deciderà di impugnare?
Non mi pare ci sia alcun problema.
Sicuramente non a livello fiscale, e direi nemmeno in funzione della successione di tuo padre, vista la cifra non altissima, e la presenza di altri beni che cadranno in successione.
quindi, secondo me, la sorella potrebbe rinunziare - nei tuoi confronti - alla domanda di RESTITUZIONE (ma non a quella di RIDUZIONE) anche mentre il papà è in vita
L’azione di restituzione riguarda soprattutto beni immobili (anche quelli ceduti a terzi dal donatario o erede), non somme di denaro, quando la donazione o il testamento ha leso la legittima.
Quindi quello che scrivi è del tutto tutto fuori contesto, non riguardando il denaro donato.

Ripeto, fatti fare tranquillamente il bonifico, con la causale corretta, e non avere preoccupazioni che non ci devono essere nella situazione che hai descritto.

Al massimo, se tua sorella cambierà idea, alla morte di tuo padre riceverà qualcosa in più di te, visto che tu avresti già ricevuto i 30.000, come “anticipo” dell’eredità.
 
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matusalemme

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Privato Cittadino
mi permetto di precisare quanto segue:

1. l'azione di RESTITUZIONE - per lesione della legittima - può essere proposta dal legittimario leso sia nei confronti di TUTTI GLI ALTRI LEGITTIMARI (fratelli- sorelle- coniuge superstite), eventualmente preferiti, sia nei confronti dei TERZI aventi causa dal donatario favorito;

2. ciò in quanto l'azione di RIDUZIONE, precedentemente svolta e vinta, non è - in sè - un'azione recuperatoria, mirando soltanto alla dichiarazione di inefficacia totale o parziale di un lascito o di una donazione. Se gli altri eredi aderiscono e compongono la questione, bene; altrimenti, occorre agire con l'azione di riduzione e poi con quella di restituzione;

3. l'effetto reale della restituzione (alla massa) è quindi collegato all'azione di restituzione che il legittimario leso può e deve esercitare per ottenere CONCRETA soddisfazione dei suoi diritti: ovviamente, se gli eredi si mettono d'accordo prima, non servirà agire;

4. l'azione di RESTITUZIONE - se serve - s'ha da promuovere sia nei confronti di chi ha ricevuto beni immobili sia nei confronti di chi, per ipotesi, avesse ricevuto solo BENI MOBILI (ad es., denari, gioielli, quadri, francobolli, monete preziose, sculture);

5. altrimenti, si arriverebbe all'assurdo che basterebbe "trasformare" i beni immobili in denaro e consegnare la moneta - per intero - al figlio preferito per escludere l'altro (o gli altri legittimari) dall'azione di restituzione, così evitando la collazione.
 

francesca63

Moderatore
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Privato Cittadino
Per il denaro, dopo l’esperimento dell’azione di riduzione, sorge un diritto di credito del legittimario leso, a carico del donatario della donazione ridotta o del beneficiario della disposizione testamentaria ridotta.
Senza necessità di azione di restituzione.
Ma l’argomento, tra azione di riduzione, di restituzione, e collazione è decisamente più complesso di quanto un forum permetta di approfondire.
 
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matusalemme

Membro Attivo
Privato Cittadino
l'argomento è senz'altro complicato e degno di approfondimento con un professionista (notaio), e non qui sul forum

Myrta - che ha bisogno di ricevere in donazione dei soldini per comprare casa - deve tranquillizzare se stessa, il babbo e la sorella in modo che - da un lato - facciano quel che lei desidera e - dall'altro - che l'atmosfera in famiglia rimanga tranquilla e felice: e ciò considerando che chi continuerà a vivere in casa col babbo sarà la sorella, e non lei

a questo punto, per me, la soluzione migliore è che - a fronte della donazione dei soldini paterni a Myrta - la sorella riceva dal babbo, in contestualità, una quota di immobile di pari valore all'esborso monetario effettuato a favore di Myrta

qual è la soluzione proposta al fine che tutti continuino a vivere felici e contenti?

che entrambe le sorelle rinuncino - nell'atto notarile contenente una doppia donazione da parte del loro papà - all'azione di restituzione: Myrta nei confronti della sorella circa la quota di immobile donata dal papà e quest'ultima nei confronti di Myrta circa la donazione dei soldini

secondo l'opinione prevalente, la norma di cui all'art. 561 cod. civ.(Restituzione degli immobili) - che menziona solamente legatari e donatari nonchè gli immobili ed i mobili registrati - si riferisce in realtà anche ai beni mobili in genere (quelli non registrati) ed anche all'erede (cfr., così, Commentario breve al codice civile, a cura di Cian- Trabucchi, Cedam, 2014, sub art. 561, pag. 610. Del medesimo avviso, Codice civile, a cura di P. Rescigno, Tomo 1, Giuffrè,2003,sub art. 560, pag. 688)

astraendoci dal caso in questione, se il patrimonio del papà fosse costituito soltanto da soldini e questi li donasse per intero ad una delle figlie (lasciando l'altra col becco asciutto), quest'ultima per recuperare la sua parte di soldini dovrebbe agire in giudizio per ottenere il rispetto dei suoi diritti: non sarebbe sufficiente avanzare un diritto di credito, dovrebbe agire in riduzione ed in restituzione nei confronti della sorella preferita

poi, ognuno la pensa come vuole
 

specialist

Membro Storico
Privato Cittadino
Ma quante pippe, giusto per complicarsi inutilmente la vita. Il padre può fare quello che vuole dei suoi soldi e 30mila euro non sono tanti. Basta elargirli in piccole tranches.
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
a questo punto, per me, la soluzione migliore è che - a fronte della donazione dei soldini paterni a Myrta - la sorella riceva dal babbo, in contestualità, una quota di immobile di pari valore all'esborso monetario effettuato a favore di Myrta
Spese su spese per atti notarili inutili, quando si tratta di una somma non enorme, e il padre possiede altri beni.
Come complicare le cose tutto sommato semplici …
 

specialist

Membro Storico
Privato Cittadino
Sarebbe meglio non fare proprio niente, vista anche la scarsa entità della cifra e a voler essere proprio pedanti elargirli in piccole rate.
 

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