gatto _silano
Membro Ordinario
Fermo restando la necessità di procedere ad una vendita reale, con tanto di passaggio di soldi, senza successiva restituzione onde evitare una causa per vendita fittizia che sarebbe persa a priori , cito ad esempio (ma sono tante) la sentenza n. 22030 del 2 settembre 2008 della Suprema Corte di Cassazione, consiglio di valutare la necessità di queste operazioni che comunque possono essere oggetto,un domani, di ricorso o altro da parte dei legittimi eredi, ricorso che potrebbe essere scongiurato in presenza di un accordo premorte. Fabrizio
Assegno circolare VUOL DIRE SOLDI VERSATI da parte dell'acquirente ( quindi prezzo pagato) al venditore davanti al notaio