qui ci sono indicati tre tipi di condominio, con la speranza di essere stato esplicito,.
Edificio in costruzione e riserva del costruttore a predisporre un regolamento
Capita sempre più spesso di notare, nei singoli atti di acquisto degli appartamenti o ancor prima nei contratti
preliminari di compravendita, la presenza di clausole con cui il compratore, o colui che si impegna ad
acquistare, accetta di conferire al venditore l’incarico di predisporre il regolamento del condominio che
andrà a costituirsi per l’intero edificio, di scrivere cioè le norme che andran
no a disciplinare la gestione dei
beni comuni, l’organizzazione condominiale, la sua amministrazione e, in genere, le regole
comportamentali che dovranno rispettare coloro che abiteranno nell’edificio condominiale. Si tratta di un
incarico ampio che comporta la formazione di un atto, appunto il regolamento, che la legge ritiene
obbligatorio quando il numero dei condomini è superiore a dieci e che ne stabilisce in gran parte il
contenuto in quanto destinato a regolamentare i futuri rapporti tra i condomini. Non ci sono dubbi, in
generale, sulla validità di una accettazione preventiva da parte dell’acquirente del contenuto di un
regolamento che il costruttore si riserva di redigere. Bisogna però vedere, nella pratica, il tipo di clausole
che quest’ultimo impone agli acquirenti delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Nessun
problema se tale regolamento si limita solo a richiamare quanto previsto dalla legge sull’uso della parti
comuni, sulla ripartizione delle spese secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino o sulla
tutela del decoro architettonico dell’edificio. Così non può dirsi nel caso in cui vengono invece previste
clausole che impongono limitazioni ai diritti dei condomini sull’uso della propria unità immobiliare.
Le diverse tipologie di regolamento
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Ci sono infatti diverse tipologie di regolamento, ciascuna con le sue particolari caratteristiche di forma, di
contenuto, di limiti e, soprattutto, di possibilità di modifica. C’è quello contemplato dalla legge, vale a dire
il regolamento di origine interna (cosiddetto assembleare) perché approvato collegialmente dai condomini
in sede di assemblea che delibera a maggioranza. C’è poi il regolamento contrattuale di origine interna a cui
tutti i partecipanti al condominio, nessuno escluso, hanno manifestato la loro accettazione attraverso la
sottoscrizione del documento stesso. C’è infine quello di origine esterna perché proveniente da un terzo, sia
esso l’originario unico proprietario dell’edificio oppure il costruttore
-venditore. E’ il regolamento
cosiddetto contrattuale a cui i condomini hanno aderito nel momento stesso dell’acquisto dell’appartamento.
Trattasi di un atto che trae la sua forza vincolante non già dal consenso della maggioranza dei proprietari
delle unità immobiliar
i condominiali che ha inteso autoregolamentarsi, ma dalla volontà di quest’ultimi
espressa attraverso l’accettazione di una disciplina predisposta da persone esterne e destinata a divenire
parte integrante del rogito stesso. Una regolamentazione quindi più penetrante perché in grado di incidere
sulle posizioni dei singoli, più dettagliata rispetto a quella prevista dalla legge e più stabile perché destinata
a resistere ai mutevoli voleri della maggioranza. Quanto al contenuto, le clausole, pur se contenute in un
regolamento contrattuale, possono avere una natura regolamentare se si limitano a disciplinare la gestione e
l’amministrazione dei beni e dei servizi comuni. Sono invece contrattuali quelle norme che incidono in
modo stabile sui diritti di ogni singolo condomino di far uso sia delle parti comuni e sia delle proprietà
individuali. Le prime sono comunque modificabili dalla maggioranza dei condomini, mentre per le seconde
occorre l’unanimità dei consensi di tutti i partecipanti al complesso condominia
le.
Il particolare assume importanza nel caso in cui il costruttore, nei singoli atti di vendita, faccia accettare
all’acquirente un regolamento di condominio che ancora non c’è e che egli si riserva di andare a redigere.
Un impegno quindi ad a
ccettare un regolamento futuro di cui l’acquirente non ha una conoscenza effettiva
al momento della stipula dell’atto, sia esso il preliminare di compravendita o quello definitivo. Ebbene,
l’obbligo di rispettare un regolamento di condominio da predispors
i in futuro non può attribuire al
costruttore o al venditore una assoluta discrezionalità nel compilarne il contenuto. E così, nel futuro
regolamento
non potranno essere inserite, a pena di inefficacia, clausole diverse da quelle previste
dalla legge, clau
sole cioè dirette a porre vincoli sull’uso dei beni comuni o delle proprietà esclusive
oppure a derogare alle norme sulla gestione e sull’amministrazione del condominio.
In estrema sintesi:
il regolamento può vincolare l’acquirente solo se esistente al momento della stipula dell’atto d’acquisto o
del preliminare di compravendita, dovendosi ritenere inefficaci tutte quelle clausole che questi non abbia
avuto modo di fatto di conoscere prima della conclusione del contratto. Il che avviene, per quelle clausole
non previste dalla legge, solo se il regolamento sia stato, successivamente alla sua redazione,
volontariamente accettato dal futuro condomino in modo chiaro ed inequivocabile attraverso la
sottoscrizione di un documento di cui ha potuto prendere materiale cognizione.