gentilissimo antonello, ho cercato ma non esiste nessuna norma che lo vieta,
Mlabriola, nessuno impedisce di vivere in una grotta o in un sottotetto o in una baracca.
Diverso è quando si affitta un locale con destinazione urbanistica e catastale ad uso ufficio per uso abitativo.
Stesso discorso per l'inverso.
Dici che non esistono norme al riguardo.
Se gli immobili con destinazione urbanistica e catastale ad uso ufficio sono uguali a quelli ad uso abitativo, viene da chiedersi come mai hanno fatto questa netta distinzione.
Vuol dire che le leggi che regolamentano gli uni (abitativi) sono diverse dagli altri (strumentali).
Infatti viene precisato che: nella categoria dei “fabbricati strumentali per natura” rientrano le unità immobiliari catastalmente classificate o classificabili nelle categorie “B” (scuole e laboratori, magazzini), “C” (negozi e magazzini), “D” (opifici, impianti industriali, alberghi) ed “E” (stazioni per servizi di trasporto, edifici a destinazione particolare), nonché nella categoria “
A/10” (
uffici e studi privati).
Al contrario, nella categoria dei “fabbricati diversi da quelli strumentali per natura” rientrano le unità immobiliari ad uso abitazione catastalmente classificate o classificabili nella categoria “
A” (
abitazioni) e relative pertinenze, con la esclusione della categoria “
A/10” (
uffici e studi privati).
Grande differenza viene attribuita anche nella redazione della tabella dei calcoli millesimali con l’applicazione di 1,000 per le abitazioni e di 1,650 per gli uffici.
Senza alcun obbligo, ma se ti aggrada, puoi dare una prima lettura alla L. 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
TITOLO I
Capo I Locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione.
Capo II Locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.
Uno sguardo anche alla L. 9 dicembre 1998, n. 431 Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.
Anche a quanto riportato nella circolare Agenzia delle entrate n. 27/E del 4 agosto 2006 e nella circolare n . 36 del Ministero delle finanze del 21 luglio 1989.
Pure l’ Art. 10, n. 8, 8-bis e 8-ter D.P.R. 26.10.1972, n. 633, dice qualcosa in merito.
Non da ultimo l’art. 80 della L. 392/1978, che ti sintetizzo:
Uso diverso da quello pattuito - Se il conduttore adibisce l’immobile ad un uso diverso da quello pattuito, il locatore può chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.
Con il nuovo modello 69 le maglie si stringono ancora di più e troverà applicazione quanto riportato nell'allegato (evidenziato).