Non mi trovo d'accordo su quanto detto. Cito l'art. giustamente riportato da Antonello il quale dice
è in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione
L'articolo parla appunto di un preavviso di almeno 6 mesi pertanto significa che, contrariamente a quanto dice l'utente enrikon, si può pattuire un preavviso maggiore dei sei mesi, ma non inferiore! La parte lesa, come è facilmente comprensibile, in caso di recesso anticipato del conduttore, è di fatto il locatore che si trova risolto il suo contratto e con il preavviso di fatto si configura una sorta di penale a carico del conduttore che solo a fronte del preavviso potrà richiedere risoluzione anticipata del contratto. E' di fatto una concessione che il locatore fa al conduttore, a fronte di una penale, pertanto è sua facoltà stabilire se è possibile per il conduttore recedere anticipatamente dal contratto e con quale preavviso che comunque, come dice l'articolo sopracitato, non dovrà essere inferiore ai sei mesi.
Enrikon dice
Tanto per fare un esempio: le parti si possono accordare su un preavviso di disdetta più corto dei canonici (e legali) 6 mesi, ma non più lungo perchè questo andrebbe sicuramente a vantaggio del locatore e svantaggio del conduttore, per cui la clausola sarebbe facilmente impugnabile.
Il primo comma dell'art. 27 della L. 27 luglio 1978, n. 392 recita che la durata delle locazioni deve essere di 6+6 o 9+9.
Il settimo comma dello stesso articolo prevede che: "è in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore almeno seimesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione".